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Il Ministero dell’Interno, con circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023, diretta a tutte le Questure, in risposta al quesito sollevato da un’associazione di B&B, Affittacamere e Case vacanze, ha affermato che per colmare un pericoloso vuoto normativo, gli oneri dell’art. 109 TULPS (che impone la comunicazione delle persone alloggiate alle Autorità di P.S.) non possono ritenersi circoscritti ai solo esercizi ricettivi tipizzati dal TULPS medesimo o tradizionalmente gestiti da operatori turistici professionali: non possono quindi ritenersi esclusi dall’obbligo di comunicazione coloro i quali affittano appartamenti ammobiliati (ad uso turistico od altro) per periodi più o meno brevi, indipendentemente dalla eventuale classificazione o meno delle leggi regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo e di locazione ad uso turistico. La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere asseritamente non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva.

La circolare interpretativa ha un evidente intento di onnicomprensività per cui tra i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal citato Art. 109 TULPS, rientrano quindi “i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali”: è questo il caso delle cosiddette “locazioni pure” (ex Art. 1571 e ss. Cod. Civ ed ex Legge n. 431/1998) di appartamenti ad uso abitativo per le classiche brevi permanenze turistiche o anche più lunghe, legate a motivi di lavoro o studio. La locazione di appartamenti ammobiliati (ad uso turistico o altro) se limitata a periodi brevi (inferiori ai 30 giorni) effettuata in modo non episodico o occasionale è quindi assimilabile alle altre tipologie di affittacamere, indipendentemente dalle specifiche previsioni regionali e locali in materia di turismo e di locazioni ad uso turistico. Di qui l’obbligo di comunicazione delle persone alloggiate di cui all’Art. 109 TULPS.

Bisogna inoltre considerare che l’ordinamento intende assicurare all’Autorità di P.S. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone tramite il regime di cui all’Art. 109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello delle “cessioni di fabbricati”, di cui all’Art. 12 del D.L. n. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978 e successive modifiche, quanto ai soggiorni di lunga durata.

Il regime previsto per le “cessioni di fabbricati” è pertanto applicabile, in luogo di quello previsto dall’Art. 109 TULPS, tutte le volte che l’alloggio assume carattere “abitativo”, in quanto di durata superiore al mese e sulla base di un titolo che conferisca all’utilizzatore le facoltà di uso e godimento esclusivo del bene tipiche del proprietario, dell’usufruttuario e del locatore.

Considerazioni, suggerimenti e tutele

Come spesso accade, tali importanti modifiche non vengono sufficientemente pubblicizzate e, considerando la data in cui è stata emanata la circolare interpretativa, viene da chiedersi se non era il caso posticipare tale comunicazione per evitare che migliaia di persone che effettuano “locazioni pure” si ritrovino costrette, nel pieno della stagione turistica e delle vacanze, ad adeguarsi ad una normativa non esattamente di facile interpretazione e attuazione. Non c’è traccia sul web di tale circolare se non alcune comunicazioni fatte dalle Questure agli Enti locali. La conferma del contenuto della circolare ci è stato comunicato telefonicamente dalle Questure di Siena e Arezzo. Alla data odierna le stesse Questure non sono però attrezzate per ricevere le iscrizioni al servizio Alloggiatiweb della Polizia di Stato da parte di chi effettua “locazioni pure”. In attesa che vengano aggiornati i moduli di iscrizione presenti nella sezione “Carta dei Servizi” delle rispettive Questure sul web, il nostro consiglio è quello di “forzare” la richiesta di iscrizione “adattando” i moduli preesistenti all’attività e alle specifiche delle “locazioni pure”, fornendo quindi il codice fiscale in alternativa alla Partita IVA, omettendo di specificare il numero di protocollo che identifica la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) poiché non è richiesta per le locazioni ad uso turistico, ecc… Inviata la richiesta di iscrizione e in attesa di ricevere le credenziali per poter accedere al servizio, potete contestualmente utilizzare i modelli prestampati per la comunicazione delle presenze via fax alla Questura di competenza indicando nell’intestazione tutti i dati anagrafici del locatore nonché il codice fiscale, l’indirizzo esatto della struttura, i recapiti telefonici e specificando la tipologia di attività. L’invio delle comunicazioni via fax è consentito in via del tutto eccezionale per problemi di accesso temporaneo alla rete da parte del dichiarante e durante la fase di elaborazione della richiesta di abilitazione al servizio.

Nonostante la scarsa diffusione di questa importante novità, invitiamo tutti coloro che effettuano “locazioni pure” ad adeguarsi immediatamente a tale direttiva salvo ricevere, a seguito della comunicazione, indicazione contraria dalla Questura di competenza. Nonostante la natura “interpretativa” della circolare possa essere contestata in caso di controversie, vi consigliamo di non aprire inutili contenziosi poiché la sintesi di questa circolare verrà con ogni probabilità riportata nel testo dell’Art. 109 TULPS. Qualora vi troviate ad affrontare in questa fase di transizione una sanzione per la mancata comunicazione delle presenze è utile sapere che:

“le circolari interpretative volte a comunicare l’interpretazione di norme giuridiche rilevanti per l’attività amministrativa agli organi interessati all’applicazione delle medesime, non solo nell’ambito di un rapporto gerarchico, ma anche per il coordinamento di uffici equiordinati o facenti parte di diverso apparato burocratico (c.d. dottrina dell’amministrazione)”

sono espressione del potere di auto organizzazione della P.A. e, quindi, non sono idonee ad incidere immediatamente e direttamente nella sfera giuridica dei privati. Le “circolari interpretative”, non essendo, come già detto, atti amministrativi in senso stretto, non sono suscettibili di impugnazione giudiziale, configurandosi rispetto ad esse un difetto assoluto di giurisdizione. Non solo, le circolari in questione – per il loro carattere meramente interno – non creano, nemmeno in astratto, un pregiudizio per il privato e non possono vincolare il Giudice, che, nel giudicare la legittimità di un provvedimento deve far riferimento esclusivamente alle norme vigenti disattendendo l’interpretazione della circolare ove ne riscontri l’illegittimità o l’erroneità. Addirittura, la circolare interpretativa non vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, potendo gli stessi ritenere che l’interpretazione del dettato normativo resa dalla circolare, si caratterizzi per essere contra legem. In conclusione, la circolare interpretativa ha una funzione meramente interna di “ausilio giuridico” per l’ufficio sottordinato che deve applicare la norma, mentre non riveste alcuna rilevanza nel rapporto tra provvedimento amministrativo e norma giuridica.

Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 2 novembre 2007 n. 23031) affermano l’estraneità delle circolari ministeriali tra le fonti normative del nostro ordinamento: esse costituiscono solo l’interpretazione “ufficiale” data dalla P.A. ad una determinata norma, e come tale assolutamente prive di efficacia vincolante, sia per i cittadini che per i giudici a tal punto che la circolare non vincola neppure l’Amministrazione emanante, né tanto meno gli uffici gerarchicamente subordinati.

Nonostante la sentenza della Cassazione del 2 novembre 2007 n. 23031 corra in parte in vostro aiuto in questa fase di transizione è bene sapere che gli enti regionali, ai quali è attribuita la gestione autonoma della normativa nell’ambito del turismo, con ogni probabilità si adegueranno presto a questa interpretazione per rispondere adeguatamente e con efficacia alla richiesta della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato di un più ampio controllo delle presenze sul territorio nell’ottica di contrastare con maggiore efficacia i pericoli derivanti dal terrorismo internazionale.


Circolare ministeriale 26.06.2015


Questure sul web:
http://questure.poliziadistato.it

Selezionare la Questura di competenza e poi “Carta dei servizi” dal menù sulla destra e scaricare “l’istanza di abilitazione all’invio telematico delle presenze” e il “modulo invio fax alloggiati”

Per ulteriori informazioni sulle modalità di iscrizione o per problemi relativi all’acceso al servizio:
https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

Cliccare sulla voce “Province attive”, selezionare la provincia desiderata e consultare il riquadro informativo


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Paolo Gasparri
Autore: Paolo Gasparri

Co-Founder de La Casa che Avanza e coordinatore della piattaforma web. Responsabile dei rapporti con Enti e Istituzioni.
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Federico Minelli
7 Novembre 2020 10:20

Buongiorno, ho un dubbio in merito all’Obbligo di notifica all’Autorità di P.S.tramite alloggiatiweb. Ho una relazione con una ragazza extracomunitaria che è in Italia per motivi di studio ( con regolare permesso di soggiorno). Ovviamente la ospito gratuitamente ( x più di 30 giorni), secondo lei devo registrarla ad alloggiatiweb come da art 109 stante che la circolare dell’uff amm lo esclude esplicitamente solo del caso di “ cessioni della predetta durata ( ovvero inferiori a 30 giorni da quanto capisco) che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito”? E nel caso dovrebbe pagare la tassa di soggiorno?
Grazie anticipatamente
Federico

Federico Minelli
Reply to  Paolo Gasparri
7 Novembre 2020 19:54

Grazie,
gentilissimo.

Simone Bassoli
22 Maggio 2018 18:56

Salve Paolo, mi trovo nella stessa situazione di Tiziana , sempre ad Alghero. La signora poi ha dovuto aprire un b&b o è riuscita a registrarsi in comune e avere le credenziali per il sito della questura???
Intanto grazie mille

Franco
Franco
12 Aprile 2018 14:55

Buongiorno. Che differenza c’è tra Casa Vacanze e Locazione Turistica? Grazie.

Tiziana
Tiziana
18 Gennaio 2018 20:06

Certo, il Comune è Alghero (SS), eppure non riesco ad ottenerle, la Questura sostiene che il Regolamento Comunale che prevede quanto le ho già scritto, impedisce loro di rilasciarmi le credenziali per l’iscrizione. Siamo in tanti in questa situazione.
Grazie mille!

Anonimo
Anonimo
Reply to  Paolo Gasparri
4 Febbraio 2018 17:58

Buonasera, purtroppo non c’è niente da fare. Testuali parole ” In merito alla sua richiesta noi abbiamo disposizioni precise a chiedere il frontespizio ***** o un autocertificazione timbrata in comune, il quale si è dotato di regolamento dove per la prima casa prevede solo il B&B, come attività ricettiva”, questo è quanto. Volevo sapere, come avere una consulenza privata?
In attesa, la saluto Tiziana.

Anonimo
Anonimo
Reply to  Paolo Gasparri
5 Febbraio 2018 23:48

Buonasera, non c’ è speranza, sono stata in Comune, in Questura, niente da fare. Mi hanno anche detto, che altri comuni della Sardegna non si sono dotati di regolamento e quindi il problema non sussiste.
Sarò costretta a fare B&B, per questo le chiedevo come consultarla privatamente.
Grazie ancora, saluti Tiziana

Tiziana
Tiziana
18 Gennaio 2018 18:11

Gentile Paolo,
ho un appartamento su due piani (in cui vivo), con due ingressi, che vorrei locare per brevi periodi, però alla mia richiesta di ottenere le credenziali per il pagamento della tassa di soggiorno, il Comune mi risponde, che non è prevista talle imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.
Il problema qual’è? Che la Questura non accetta la mia iscrizione al sito alloggiati, perchè le due cose sono collegate fra loro. La risposta è stata “faccia un B&B!
Mi chiedevo, il Comune non vuole gli introiti della tassa di soggiorno, OK, scelta loro! Ma perchè non avere la possibilità di dichiarare i miei eventuali ospiti, tramite web, come tutti?
Cosa mi consiglia di fare?
La ringrazio anticipatamente, Tiziana

Federico Minelli
12 Gennaio 2018 15:32

Gentile Paolo,
a breve stipulerò con la societò X un contratto ad uso foresteria. Ora essendo la durata di questo inferiore ai 30 giorni ( quindi non soggetta a registrazione), mi chiedevo se andasse fatta la comunicazione di cessione fabbricati (Art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191) che, come da modulo ufficiale della questura recita:
Chiunque cede (a) la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un periodo
superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di comunicare
all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore dalla consegna (b) dell’immobile (c), la sua esatta
ubicazione nonché le generalità dell’acquirente, del conduttore o della persona che assume la
disponibilità del bene.
Dunque parrebbe di no? niente registrazione e niente obbligo di comunicazione? le risulta?
Grazie

Federico

Federico Minelli
Reply to  Paolo Gasparri
13 Gennaio 2018 11:11

Sempre gentile e preciso. La ringrazio come sempre.

Nicola Roberto
29 Dicembre 2017 16:42

Buonasera,
Ok per quanto riguarda gli aspetti fiscali e la questione tassa di soggiorno, ma le chiedevo anche:
chi si avvia a destinare il proprio immobile a locazioni brevi, art. 4 DL 50717 deve farne comunicazione al Comune?
Ce lo chiedevamo anche per il caso cui, effettuando successivamente i versamenti della tassa di soggiorno, venisse eccepita (…..sanzionata?) la carenza di informativa a monte.
Grazie

Nicola Roberto
29 Dicembre 2017 15:28

Buonasera Paolo,
la ringrazio ancora per le importanti informazioni che mi ha fornito e per la celerità delle risposte. Stiamo impostando il tutto secondo le linee di indirizzo suggerite (ricorso a “locazioni brevi” DL 50/17, stipula dei contratti direttamente nostra cura e non dell’intermediario che non ha la qualifica di agente immobiliare, richiesta all’autorità di Ps delle credenziali per le comunicazioni di rito, ecc….) e tuttavia le chiederei ancora un paio di altre cose:
1) Una volta ultimato il lavoro preparatorio ed in vista dell’attivazione dell’attività promozionale della struttura a fini turistici nei modi e nei termini di cui sopra, è necessario/previsto/opportuno (e ciò anche in riferimento alle tasse di soggiorno da versare poi successivamente in funzione delle eventuali presenze) fornire una qualche informativa al Comune?
2) Dal punto di vista fiscale, l’attività per “locazioni brevi” ex art.4 DL 50/17 svolta da privato cittadino consente di portare in detrazione le spese sostenute (utenze, servizi, manutenzioni ecc…) in sede di dichiarazione dei redditi?
Grazie mille, saluti e auguri di Buon Anno.

Nicola Roberto
23 Dicembre 2017 17:49

Buonasera Paolo, la ringrazio molto per le notizie che mi fornito. Ora ho un quadro davvero chiaro di tutta la faccenda e sono abbastanza sollevato dalle preoccupazioni che derivavano dalla confusione di nozioni e concetti colti qua e la senza un preciso coordinamento.
Le chiederei solo un’ultima cosa, e cioè questo: non essendo fisicamente presenti sul posto e non avendo neppure tempo e possibilità di gestire personalmente a mezzo pc l’andamento delle eventuali prenotazioni e relative conferme, avremmo intenzione come riferito di affidare l’intera gestione a persona del posto che, dietro stipula di idoneo mandato con rappresentanza, farebbe tutto quanto necessario al nostro posto ( solo i corrispettivi da locazione affluirebbero direttamente sul nostro conto e da questi dovremo detrarre una certa percentuale da riconoscere al mandatario quale compenso per la sua opera).
La persona individuata non ha però la qualifica di intermediario immobiliare quale previsto dall’art. 4 comma 1 del DL 50/2017 da lei citato, essendo un semplice privato cittadino.
La domanda dunque è: ritiene che la cosa sia ugualmente fattibile? Io riterrei di si poiché in questo caso non dovrebbe venir meno il concetto che si tratta di gestione effettuata comunque direttamente. Potrebbe solo sorgere un problema di natura fiscale relativamente alle modalità con le quali riconoscere il compenso al mandatario.
Grazie ancora.

Nicola Roberto
21 Dicembre 2017 21:24

Mi scusi, faccio un’appendice al quesito precedente.
La persona che come dicevo dovrebbe interessarsi in loco della gestione mi dice di aver appreso oggi dal Comune che per poter pubblicizzare la villa sui siti/portali deve trattarsi di una casa vacanze e che per essere una casa vacanze bisogna presentare una SCIA con le agibilità degli impianti presenti (o se vecchi con abitabilità dichiarata da un tecnico).
Dicono pure che una casa vacanze non può essere affittata per periodi inferiori a 7 giorni, e di riferirsi comunque alla Legge Regionale 11/99 (che però non mi sembra esprimersi in questo modo).
Come vede è un mondo difficile. Ed è difficile sapere e capire come muoversi.
Tra l’altro non capisco bene la questione della casa vacanze e questa limitazione riguardante la pubblicizzazione sui siti, che è fondamentale per poter affittare, altrimanti a chi lo dici…. al vicino di casa?
Spero che possa darmi qualche utile dritta.
Grazie ancora, Nicola

Nicola Roberto
21 Dicembre 2017 14:32

Gentilissimo Paolo,
non essendo più utilizzato dalla famiglia, vorremmo destinare un nostro villino (interamente arredato e dotato di cucina completamente attrezzata, lavatrice ecc.) sito in Polignano a Mare per locazioni turistiche brevi in forma non imprenditoriale.
A questo scopo stiamo cercando di orientarci nella normativa di settore e nel grande calderone di notizie offerte dal web abbiamo individuato il suo sito che oggettivamente si distingue, grazie alla sua preziosa consulenza, per puntualità, competenza e chiarezza espositiva.
La materia è tuttavia alquanto articolata, in costante evoluzione, e offre purtroppo a chi si accosta da profano al problema non pochi dubbi/incertezze su quanto sia effettivamente necessario fare per operare nel rispetto delle norme ed evitare problematiche/sanzioni di vario genere e natura.
Fatta questa premessa, e nel precisare che per motivi logistici effettueremmo l’operazione tramite persona del posto previa stipula di idoneo contratto di mandato con rappresentanza relativamente a tutte le attività gestionali e di accoglienza nessuna esclusa, le significo che l’orientamento sarebbe quello di provvedere (congiuntamente al suddetto mandatario) alla ricerca di ospiti tramite inserzioni sui più noti portali a ciò dedicati (Booking, Airbnb ecc.) offrendo soggiorni settimanali (durata mai comunque superiore a 30 giorni) che prevedano, quanto a servizi, la pulizia dei locali all’arrivo e la dotazione di stoviglie, tovagliame, set di lenzuola e di biancheria per bagno proporzionata al numero di ospiti..
Vorrei capire esattamente in quale categoria di attività (Casa vacanze o altro) andremmo a collocarci e quali adempimenti amministrativi dover esaudire oltre alla comunicazione dei dati relativi alle persone ospitate all’autorità di P.S. (comunicazione SCIA al Comune, stipula contratti di locazione, rilascio di ricevute di pagamento, conservazione di documenti/documentazione ecc.).
Mi scuso se tutto ciò la costringerà a ripetere concetti sostanzialmente già espressi ad altri utenti, ma i dubbi sono sempre tanti. Lei certo comprenderà….
Grazie, Nicola

Bibi
Bibi
24 Agosto 2017 17:39

Buongiorno vorrei gentilmente avere un´informazione. Questa estate ho lasciato i miei amici a casa mia al mare, nel senso che loro hanno passato le vacanze nel mio appartamento al mare ed io nel loro in montagna, ma senza alcun corrispettivo, essendo miei amici, come spesso faccio anche con i miei cugini. Ora per la prima volta la mia vicina mi ha detto che io devo dichiarare le persone che sono a casa mia. ma da quando??? ora se io decido che voglio ospitare i miei amici per il periodo estivo li devo dichiarare??? la mia vicina mi ha detto che questa volta passa ma la prossima chiama i vigili. a me sembra un po´troppo. Io a casa mia invito chi mi pare e soprattutto se la mia famiglia. Noi siamo 3 sorelle ed ognuna ha una casa in un posto diverso e abbiamo deciso a rotazione di farci le vacanze una volta a casa di ciascuna. Devo veramente andare alla polizia e dichiarare la mia famiglia o i miei amici? vorrei gentilmente sapere se a tutto ció esiste anche un limite. capisco un albergo o qualcuno che affitta il proprio appartamento ma io, che ho deciso di darlo a uso gratuito, dato che io stesso ne ricevo un altro a uso gratuito, mi sembra troppo. Mi potrebbe scrivere quale legge mi obbliga per favore.grazie per la gentile ed eventuale risposta

Bibi
Bibi
Reply to  Paolo Gasparri
28 Agosto 2017 19:16

Grazie mille Avv. Gasparri, come giá scritto non si tratta di affitto ma di “cessione a uso gratuito” (a mio avviso) dato che l´unica cosa che si pagano i miei ospiti sono le spese vive, come faccio io con la loro casa scambiandocela a vicenda. La polizia locale mi ha risposto che io devo solo denunciare nel momento che i miei ospiti sono di provenienza extra UE. grazie ancora per la Sua consulenza. cordialmente

Alice
Alice
4 Agosto 2017 04:17

Buonasera, vorrei sapere come comportarmi nell’attesa del conferimento delle credenziali, che tarda ad arrivare. Dal commissariato mi dicono che non accetteranno più schedine portare a mano, ma nel frattempo? Grazie

Federico Minelli
21 Luglio 2017 19:38

Gentile Paolo, ho un dubbio in merito alle schedine alloggiati. Pur registrando sempre i miei ospiti, mi sono accorto che pur avendo registrato regolarmente i miei ospiti, purtroppo ho perso gli stampati della schedine inviate (tramite il sito alloggiatiweb ). A quanto vedo non sono più recuperabili tramite quel sistema. Come devo comportarmi? devo chiederne copia in questura?

Grazie

Federico Minelli
Reply to  Paolo Gasparri
22 Luglio 2017 08:51

Gentile Paolo,

grazie come sempre per tempestività, disponibilità e competenza.

Federico

Claudio
Claudio
19 Luglio 2017 09:55

Gentile Avv. Gasparri,
nel complimentarmi con lei per la competenza e disponibilità dimostrata nel rispondere alle domande Le chiedo se la normativa regionale della Campania sia potenzialmente confliggente con quella nazionale ad oggetto la locazione turistica. In particolare con la normativa regionale 2001 sulle “case vacanze”. Leggendo i post precedenti, Le domando se, per quanto ne sappia, la Questura di Napoli abbia approntato i moduli per ottenere il Certificato digitale anche per le locazioni turistiche onde ottemperare alla iscrizione dei dati anagrafici “Alloggiati Web”.
Cordiali saluti, Claudio.

Robert
Robert
17 Luglio 2017 13:47

Salve,
Cosa devo fare Se un turista si rifiuta di darmi il suo documento per fare la foto o fare la fotocopia ma invece me lo fa soltanto vedere per farsi identificare? Con quale diritto posso io identificare e prendere i dati anagrafici di un turista?! In barba alla privacy dobbiamo anche tenere i documenti per 5 anni se non sbaglio?!

Guido
Guido
16 Giugno 2017 22:43

Buongiorno, avrei bisogno di un chiarimento sulla registrazione degli ospiti che non riesco ad ottenere dalle guide.
Cosa si intende per “capo gruppo”. Spiego: in genere affitto casa a gruppi di 6/10 persone facendo firmare il contratto ovviamente ad uno soltanto.
Spesso sono gruppi di amici, quindi magari non sposati. A volte invece sono magari due famiglie.
Posso registrare solo Il “capo gruppo”, ovvero chi firma il contratto e poi associare con meno informazioni tutti gli altri, oppure posso farlo solo con i “capo famiglia”?

Grazie

Guido
Guido
Reply to  Paolo Gasparri
17 Giugno 2017 08:54

Ma per capo gruppo in genere si intende una sorta di accompagnatore oppure semplicemente è pensato per chi accoglie appunto gruppi di una certa consistenza?

Cordialmente

Guido

Giorgio
Giorgio
13 Giugno 2017 21:43

Salve complimenti per il sito. Tuttavia vorrei dei chiarimenti circa l’obbligatorietà della comunicazione alloggiati relativamente al regolamento regionale del lazio 8/2015 , in capo a coloro che fanno locazione turistica ai sensi della 431/98. Io ad esempio vivo tutto l’anno in una casa al mare dove ho anche la residenza, ma l’estate , quando ci riesco, l’affitto per uno o due mesi . Devo fare la comunicazione ? a chi ? Che modulo devo richiedere? cosa devo scriverci ? (non essendo struttura ricettiva ). Entro quali termini di tempo?
Se non ho interpretato male, Lei ha scritto nel primo commento al regolamento 8/2015 che sostanzialmente l’imposizione di tale obbligo non è tra i poteri legislativi della regione in quanto regolato da una legge nazionale (431/98) . Perchè allora dobbiamo adeguarci ? Il regolamento 8/2015 mi pare che non prevede sanzioni, o sbaglio ? O Si applica direttamente il 109 tulps ? La ringrazio in anticipo per i chiarimenti che vorrà darmi. Distinti saluti . Giorgio

Walter
Walter
Reply to  Paolo Gasparri
23 Agosto 2017 11:07

Entro le 24 ore se pernotta più giorni. Entro la mezzanotte se il giorno dopo va via

Pino De Luca
12 Giugno 2017 11:45

Gentile sig. Paolo,
voglio innanzi tutto complimentarmi per la chiarezza e la competenza degli argomenti trattati che mi hanno chiarito molti dubbi. Vorrei sottoporLe alcuni interrogativi che non sono riuscito a chiarire contattando la Questura di Salerno a cui faccio riferimento territorialmente. Sono il presidente di una associazione no-profit “Cilento Holidays” che annovera tra i soci proprietari di case date in affitto per brevi periodi. Molti di questi proprietari sono persone anziane non avvezze all’ uso del computer per cui mi chiedono assistenza nel comunicare i dati degli alloggiati alla questura. Da quanto ho capito seguendo i quesiti proposti, dovrei chiedere per conto di ogni socio-proprietario le credenziali, per poi comunicare per loro conto, con le loro credenziali gli alloggiati. Diventerebbe un problema non da poco anche considerando che alcuni soci hanno più appartamenti. Sarebbe possibile a suo giudizio avere una credenziale unica con la quale trasmettere i dati degli alloggiati dei soci, comunicando preventivamente in fase di richiesta di credenziali i dati degli appartamenti dei soci?
A suo giudizio bisogna pagare la tassa di soggiorno, considerando che sono strutture che operano in assenza di SCIA?
Considerando che il comune gestisce la tassa di soggiorno on line, bisogna comunque comunicare il contratto di locazione turistica per avere le credenziali di accesso?
Le auguro una buona giornata

Anonimo
Anonimo
10 Giugno 2017 11:44

Buongiorno io sono della prov.di Como vorrei affittare fino ad ottobre la mia 2 casa settimanalmente ,ho scoperto che bisogna notificare gli arrivi,mi spiegate per bene come devo fare? Grazie

Anonimo
Anonimo
Reply to  Paolo Gasparri
3 Agosto 2017 16:59

Buongiorno,grazie X la risposta,avrei un altra domanda…perché mi hanno detto che devo registrare gli ospiti anche presso il sito della regione Lombardia,o qualcosa del genere,xo non trovo alcuna informazione su questo e nemmeno un link al quale accedere…?per farlo…

Giovanna Battagkini
19 Maggio 2017 20:44

Buonasera, ho una seconda casa che intendo affittare come Casa Vacanza in maniera non imprenditoriale, pertanto senza partita iva, in quanto sia io che mio marito che siamo proprietari al 50%, abbiamo entrambi impiego a tempo indeterminato, che è la fonte principale di reddito. La casa si trova a San Giuliano Terme, Pisa, Toscana. Dopo aver chiesto varie consulenze sia legali che a commercialisti e associazioni di categoria dove ognuno ha espresso il proprio parere spesso contrastante con quanto espresso dagli altri, intendiamo muoverci come di seguito:
– non abbiamo aperto partita iva;
– abbiamo presentato Scia inizio attività c/o Suap Comune di San Giuliano Terme per Locazione Turistica in forma non imprenditoriale, riportante i dati catastali dell’immobile, la descrizione, il fatto che l’immobile è conforme alle norme di legge ed è dotato di attestato di prestazione energetica ed indicando che siamo al corrente di dover richiedere ai locatori la tassa di soggiorno;
– abbiamo pubblicizzato l’immobile sui portali tipo airbnb o Booking …sui quali indichiamo la fornitura di biancheria e richiediamo le spese per la pulizia finale (lo abbiamo indicato vista la presenza di Scia);
– abbiamo predisposto contratto di locazione riportante gli estremi dell’immobile i dati dei locatori e del conduttore e gli ospiti presenti. Viene indicato anche il periodo di locazione ed il canone e che il contratto fa da quietanza in caso di pagamento in contanti nel qual caso applicheremo sullo stesso marca da bollo di eur 2,00, in caso invece di altro mezzo di pagamento non viene apposta alcuna marca sullo stesso ( non applichiamo la marca di eur 16,00 ogni quattro pagine di contratto in quanto intendiamo avvalerci della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, perché se non ho capito male in caso contrario anche se il contratto non viene registrato andrebbe comunque apposto il bollo previsto per la forma scritta);
– chiederemo copia documento identità di ciascun ospite per procedere alla registrazione entro 24 ore dall’arrivo sul portale alloggiato web ed in caso di ospiti extracomunitari compileremo altresì il modulo per la cessione di immobile oltre alla registrazione sul portale alloggiato ( la cessione di immobile è necessaria o basta la registrazione al portale?);
– andremo a dichiarare i redditi così ottenuti nella sezioni altri redditi detratte le spese per le utenze in proporzione rispetto ai gg di locazione ( è corretto come tipo di ripartizione? Si possono detrarre altre spese? );
– provvederemo a riversare la tassa di soggiorno al comune nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento comunale.
Ho indicato tutto correttamente o ho dimenticato qualche adempimento? Ci sono regole particolari da tenere in considerazione per la regione Toscana?
Ringrazio anticipatamente per i consigli che vorrete darci. E’ così difficile fare le cose in regola quando nessuno sa dirti cosa fare per essere in regola con le normative vigenti…

Guido
Guido
14 Maggio 2017 21:24

Buonasera, stavo leggendo la faq della questura di Siena relativamente alla comunicazione tramite il portale alloggiatiweb per gli affitti ad uso turistico.
Mi sono imbattuto in punto che non mi è chiaro, lo riporto di seguito:
“11. Ho un appartamento che sono solito affittare per brevi periodi a turisti, devo comunicare le
presenze con il sistema alloggiati web e rispettare l’ Art. 109 T.U.L.P.S. ?
Si, anche il locatore privato non professionale, sprovvisto di SCIA o Partita Iva deve provvedere agli
adempimenti previsti dall’ Art. 109 T.U.L.P:S. .
Nei casi previsti, – per locazioni superiori a trenta giorni non registrate, dovrà provvedere agli
obblighi di legge tramite la c.d. “cessione fabbricato”, ai sensi dell’ Art, 12 D.L. 59/1978 oppure ex
Art. 7 D. L.vo 286/1998 in caso di ospitalità ai cittadini stranieri (non comunitari). In tali casi la
dichiarazione di “cessione” va fatta all’ Autorità di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’ immobile),
quindi al Questore per gli immobili ubicati nel comune di Siena, al competente Dirigente del
Commissariato di P.S. per gli immobili ubicati rispettivamente nei comuni di Chiusi e Poggibonsi, in
tutti gli altri casi al Sindaco del Comune.”

Non capisco, si parla di locazioni superiori ai 30 giorni non registrate (ma in quel caso la registrazione non è obbligatoria?).
Pensavo che una volta avuto l’accesso al sistema alloggiatiweb era possibile segnalare tutti gli arrivi, comunitari e non comunitari. C’è forse un ulteriore caso in cui oltre alla registrazione su alloggiatiweb bisogna fare anche un’altra comunicazione al sindaco del comune?

Grazie mille

Guido

Guido
Guido
Reply to  Paolo Gasparri
15 Maggio 2017 10:09

Buongiorno e grazie per la risposta esaustiva.
Effettivamente immaginavo ci fosse un errore nel testo del documento della questura. Il timore era che, nonostante la registrazione su alloggiatiweb, si dovesse fare anche la comunicazione di cessione fabbricato al comune per tutti gli affitti non registrati, quindi sotto i 30 giorni, con soggetti extra UE.
Pertanto mi pare di capire che, salvo appunto affitti sopra i 30 giorni con cittadini extra UE, per il resto tutto venga assorbito dal portale alloggiatiweb.

Grazie ancora e buona giornata

Claudio Longo
24 Aprile 2017 10:58

Un’agenzia con sede all’estero. Potrebbe chiedere l’istrizione come agenzia su Allogiatiweb?

Rosalia Caprio
4 Aprile 2017 19:47

Salve, anche io devo presentare il modulo per iscirzione al sistema alloggiati web per un appartamento privato quindi senza Scia ecc. Che lei sappia si sono superati i problemi di cui si parlava nelle risposte in Campania? In particolare mi interessa la provincia di Caserta, e se possibile anche la provincia di Latina in Lazio

alessandro
alessandro
3 Aprile 2017 00:36

Buona sera Paolo,
ad oggi la circolare interpretativa che obbliga tutti a comunicare i propri ospiti sul sito delle questure è rimasta tale o è stata inserita nell’art 109 del tulps modificandolo?

Claudio Longo
26 Marzo 2017 10:10

Ciao Paolo, grazie mille per il tuo articolo molto interessane.
Desidero sapere, nel caso in cui una genzia gescisce appartamenti in tutta italia. Come si deve comportare con la comunicazione per diversi appartamenti?
Deve far aprire “alloggitiweb” a tutti i proprietari? O deve essere l’agenzia a farlo per lui?

Federico Minelli
10 Marzo 2017 18:19

Gentile Paolo, in merito all’ “Obbligo di notifica all’Autorità di P.S. anche per le “locazioni pure””, la dirigente dell’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO di Roma, su mia richiesta in merito a cosa la parola “ospit” ( come presente nella NOTA ESPLICATIVA – ALLOGGI PRIVATI LOCATI PER FINI TURISTICI agg.29 novembre 2016), si riferisse, e se essa era relativa ai soli ospiti che locavano l’appartamento, così ha risposto:
“Mi riferisco ai turisti che pernottano presso l’appartamento sia comunitari che extracomunitari. Comunque ha sempre l’obbligo di informare la Questura anche se sono parenti o amici.”
Da tale risposta sembrerebbe pertanto che , nel caso di locazione di una sola parte della casa, anche in caso di presenza di amici o parenti ( anche non paganti dunque) bisognerebbe segnalarlo al PS. Non solo, da quanto ho capito andrebbero segnalati anche ospiti che si fermano per meno di 24 ore, senza un limite minimo di tempo, nell’assurdità che se anche il mio vicino venisse a prendere un caffè dovrei istantaneamente registrarlo.

Inoltre segnalo che il personale dell”UFFICIO PREVENZIONE GENERALE E SOCCORSO PUBBLICO di gorizia ( o almeno il personale di gorizia che ha risposto al numero indicato nel sito https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/)mi ha informato che un errore nella compilazione dei campi nell’alloggiatiweb porterebbe ad un’ammenda di poco più di 1000 euro ( ne hanno fatta solo 1 al momento).

Grazie

Federico

Federico Minelli
Reply to  Paolo Gasparri
21 Marzo 2017 14:39

Gentilissimo Paolo, di novo interrogato il dirigente dell’AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO della Regione Lazio ha confermato i miei dubbi in merito al tempo di permanenza minimo che rende qualunque persona che varchi la soglia di casa un “ospite” e pertanto soggetto a Registrazione. A mia precisa domanda non ha saputo ripondere (per la prima volta) invitandomi a girare la domanda alla Polizia di stato. Inoltre dalla bozza da lei richiamata, nel richiamare Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza si “prevede per i gestori delle strutture ricettive
l’obbligo di:
– consegnare ai CLIENTI alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. …”
La Parola CLIENTI farebbe presupporre che gli “ospiti alloggiati” siano solo quelli paganti, altrimenti si creerebbe una situazione paradossale per cui anche solo il varcare la soglia di casa da parte di un amico per pochi minuti senza IMMEDIATA comunicazione alla P:S. configurerebbe un reato PENALE! Mi sbaglio?

Grazie ancora
Cordiali saluti

Alberto
Alberto
Reply to  Paolo Gasparri
14 Maggio 2017 12:13

Mi inserisco nella discussione perché sono capitato su questo articolo un pò per caso ed esplorando i commenti ho avuto un sorta di moto d’ansia!
Ho una seconda casa in sardegna che affitto solamente tramite airbnb: sul contratto e la cedolare secca avevo già le idee chiare, ma questa cosa della registrazione degli ospiti mi ha lasciato completamente senza parole.
Per l’accesso all’abitazione faccio lasciare dal giardiniere le chiavi in un punto prestabilito prima dell’arrivo degli ospiti. E per semplificare il tutto stavo pensando di dotare l’abitazione di una sorta di lucchetto a combinazione per il primo ingresso. Questo perchè ovviamente non risiedo in sardegna: come dovrei fare a prendere le generalità di chi soggiorna? Dovrei eventualmente chiederli preventivamente assieme all’invio del contratto, ma come potrei verificarli? Spesso poi le persone non gradiscono nemmeno mettere il proprio numero di documento sui contratti! Di fatto questa procedura mi obbligherebbe ad essere presente all’arrivo delle persone (ed è ovviamente impossibile!) o delegare qualcuno (a che titolo poi?) oppure raccogliere informazioni non verificabili.
Ho provato a cercare qualcosa sul sito della questura di competenza e vi ho trovato il nulla assoluto.
Mi ero quasi convinto a fare come immagino faranno in molti: pagare la sanzione nella remota eventualità di una contestazione.
Poi leggo di sanzioni penali per qualcosa che non è una legge. C’è sempre stato questo ritornello de “la legge non ammette ignoranza”: ma qui cosa dovremmo dire “l’interpretazioni delle circolari non ammettono ignoranza”!
Addirittura sanzioni da 1000€ per chi sbaglia a compilare il modulo alloggiatiweb! Il fax in caso il sistema sia temporaneamente fuoriuso! Ma chi usa ancora i fax!
Ho chiesto ad un amico avvocato senza entrare troppo nello specifico (anche perchè non ne sarei in grado) ma solo sottolineando il concetto che si tratterebbe dell’interpretazione di una circolare: si è subito infervorato solamente a sentire nominare il termine “questura”. Mi ha fatto un esempio per una questione sulle armi da fuoco e per la quale richiedono una procedura assurda, tuttavia non normata dalla legge in alcun modo.
Mi ritengo una persona corretta e mi piace dormire il più serenamente possibile. Ma nello specifico e per tutto quanto esposto la tentazione di fregarmene è molto forte…
Chiedo solo un chiarimento: se dovessero contestarmi qualcosa in merito cosa succede nella pratica? Posso dire “signori non ne avevo idea”, pago 200€ di multa e
a quel punto, non so come, mi metto in regola oppure al 100% parte anche l’iter penale: quindi multa più avvocato e rischi connessi…

Grazie anticipatamente e buona domenica

bruno
bruno
9 Marzo 2017 20:20

Buongiorno volevo chiedere questo:

Una delle rilevanti novità conseguenti all’entrata in vigore del cosiddetto codice del turismo. Si tratta del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 recante il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”. Il d.lgs 79/2011 è stato pubblicato nella GU n. 129 del 6 giugno (supplemento n. 139).

Con il d.lgs 79/2011 è stata esplicitamente abrogata la legge 135/2001 che, tra le diverse disposizioni conteneva anche l’articolo 8 (Modifiche all’articolo 109 del TU approvato con rd 18 giugno 1931, n. 773). Tale art. 8 della legge 135/2001 aveva novellato, integralmente, la precedente formulazione dell’articolo 109 del Tulps che, di conseguenza, ritornerebbe oggi ad avere l’originaria formulazione. Le novità sono rilevanti, peraltro, non soltanto per l’ambito di applicazione dello stesso che prevede l’obbligo della comunicazione degli alloggiati soltanto da parte di una limitata tipologia di strutture, mentre prima tutti vi erano sottoposti con l’eccezione dei rifugi alpini, ma anche per gli aspetti sanzionatori.

In particolare ritornerebbe questa formulazione per l’Art. 109:

“I gestori delle strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n.217, esclusi i rifugi alpini inclusi in apposito elenco approvato dalla regione o provincia autonoma in cui sono ubicati, non possono dare alloggio a persone non munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.”

Pertanto ad esempio non sarebbero ricomprese in questo obbligo gli appartamenti ammobiliati per turisti perché non rientrano in quella categoria ed in secondo luogo è reintrodotta la sanzione amministrativa.

Vorrei avere conferma di entrambi i punti (categorie ricettive coinvolte e sanzione amministrativa), anche perché sebbene vi possano essere circolari interpretative, questa è la legge e peraltro l’articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217 non solo elenca i casi ma poi li descrive e quindi proprio non sono ricompresi gli appartamenti ammobiliati. Non credo una circolare possa superare questa legge così specifica nella casistica.

La ringrazio
Bruno

bruno
bruno
Reply to  Paolo Gasparri
9 Marzo 2017 20:39

Invece la sanzione è rimasta amministrativa a seguito di quanto sopra o la circolare ha sancito che è penale??
La ringrazio
Bruno

bruno
bruno
Reply to  bruno
9 Marzo 2017 21:07

Paolo ultima domanda in sospeso

oltre al tema sanzione da applicare ho letto il decreto ministeriale ma a me non pare citi gli appartamenti ammobiliati per turisti perché cita l’articolo 109 del testo del 1931 ma fa un errore perché, dice successive modificazioni, vedi sotto. Quindi mi sembra si ritorni alla situazione attuale ultima del testo dell’articolo 6 della legge 17 maggio 1983 n. 217.

Art. 1 Comunicazione giornaliera 1. Le generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive di cui all’art. 109 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, vengono trasmesse a cura dei gestori delle stesse strutture, entro 24 ore successive all’arrivo delle persone alloggiate, e comunque all’arrivo stesso per soggiorni inferiori alle 24 ore, alle questure territorialmente competenti secondo le modalità previste dai successivi articoli 2 e 3 del presente decreto.

Parrà strano ma a me sembra così, può cortesemente fare una verifica perché se fosse un errore non sarebbe male per tutti gli utenti che affittano appartamenti a turisti.

La ringrazio

Bruno

bruno
bruno
Reply to  Paolo Gasparri
24 Marzo 2017 20:52

Mi scusi Paolo,

solo per capire se ho compreso bene, la pena è l’ammenda di 206 euro oppure sono arrestato e ho la pedina penale macchiata? Cosa succede nella pratica in caso di violazione e di mancata segnalazione ?

Federico Minelli
8 Marzo 2017 21:02

Gentile Paolo,
mi unisco al coro di complimenti che merita tutti e passo subito anche io a porle alcuni quesiti avendo deciso di affittare parte della casa in cui vivo ( 3 stanze x gli ospiti e 2 per me):
1) L’abbonamento rai, quello siae e quello imaie sono dovuti come abbonamenti speciali oppure come semplice cittadino (per cui c’è da pagare solo quello rai)?
2) In merito alla ” normale attività informativa” lei scrive che questo è possibile sia avere un sito proprio che essere presenti su circuiti tipo airbnb o altri, ma mi chiedo come questo si concili con quanto spesso presente su delibere comunali che prevedono la possibilità di dare informazioni sulla locazione ” purché non inseriti in circuiti di prenotazione e commercializzazione “?
3) In caso non si optasse per il regime di cedolare secca, è possibile detrarre le spese relative alla locazione ( detersivi per pulire le stanze dopo che gli ospiti le hanno lasciate x esempio o quota parte del costo di gas ed elettricità)? E l’assunzione di una donna delle pulizie?
Grazie ancora

Federico

Federico Minelli
Reply to  Paolo Gasparri
9 Marzo 2017 09:26

Gentile Paolo,
Grazie per la pronta risposta (meno di 3 ore dalle mie domande, poste per altro alle 21. Wow!!). Ho esuarito i complimenti. Ma non le domande e gli approfondimenti 🙂
In particolare in merito alla c.d. “normale attività informativa”, mi può dire se la regione Lazio lo permette?
In merito invece alle spese “scaricabili”, per la detrazione delle spese delle utenze è necessario calcolarle in proporzione ai giorni locati ma anche in proporzione ai metri quadrati affittati (nel caso di affitto di stanze) sul totale della metratura della casa? E se si come calcolare locali comuni quali cucina ed eventuale terrazzo?

Grazie ancora

Federico

bruno
bruno
28 Gennaio 2017 17:23

Buongiorno Paolo,
Spero di non turbare i sonni di molti che affittano case a turisti per periodi brevi.

Un dubbio forte è relativamente alla Tari da applicare.

Posto che gli affitti di case a turisti sono regolati dalla legge dello stato molte regioni pretendono tuttavia ina registrazione da parte dei proprietari con una serie di richieste.

Possiamo avere due casi chi di è registrato e chi no. In entrambi i casi in caso di verifica del Comune la situazione imbarazzante sembra questa.

La tari comune si applica solo per case usate per gestione domestica.

Ma l”affitto di una casa ai turisti è domestico? Nel caso non sia cosi la tari da applicare è quella piu simile agli elenchi dei codici tari ed ad esempio quella degli alberghi. Se fosse cosi sarebbe una mazzata miglialia di euro da pagare…..

Ora possono esserci casi in cui un proprietario ha li la residenza residenzama ad esempio affitta nei mesi estivi. Poi puo esserci il caso in cui uno affitta solo la camera e ol caso in cui uno affitta l’intero appartamento.

Le chiedo un parere in merito con riferimento alle diverse caistiche sopra riportate.

Anche perché il rischio è che non sapendolo chi si è registrato in regione, si trovi poi cornuto e mazziato.

Ultimo aspetto è il tema del contratto per affitti brevi detto che è obbligatorio per iscritto, ma ovviamente per tutelarsi verso l’inquilino. Mi chiedo ma se non lo faccio e l”affitto è inferiore a 30 giorni e ho solo le ricevute di airbnb, che problema fiscale avrei? Capisco il rischio civile che uno poi mi dica che rimane nella mia casa ma quello fiscale nonnlo vedo ma puo darmi qualche chiarimento in merito.

La ringrazio

Cordiali saluti

bruno
bruno
Reply to  Paolo Gasparri
29 Gennaio 2017 23:49

Buonasera Paolo, grazie per le utili informazioni.

Ancora una domanda, mi è chiaro che la legge dal punto di vista civile richiede la forma scritta a pena di nullità nei confronti dell’inquilino.

Ma la mia domanda è di fronte al fisco se ho le ricevute di Airbnb che ha trattenuto i soldi delle carte di credito delle persone, cosa succede se io non ho i contratti firmati per questi soggiorni temporanei?

La ringrazio
Cordiali Saluti

Claudio
Claudio
14 Gennaio 2017 18:43

buongiorno e grazie per le informazioni.
domanda: se un service gestisce più appartamenti in una stessa città (es.: Roma) e tutti utilizzando la “locazione turistica” deve inviare n richieste per ogni apt gestito? Che riferimenti (a parte quelli dell’apt: indirizzo, vani, ecc) vanno inseriti (es.: email, c.f., p.iva, nome, cognome)? intendo: quelli del proprietario o quelli del service che gestisce in nome e per conto del proprietario l’apt?
grazie!

Grazia
Grazia
8 Dicembre 2016 18:18

Buonasera,
abito in Puglia e dovendo aprire attività di due piccole case vacanze ubicate nello stesso paese, sono stata costretta ad aprire PARTITA IVA poichè la legge regionale L.R. 11 febbraio 1999, n. 11 decreta che anche con una casa vacanza si deve intendere attività a carattere imprenditoriale. Tra l’altro si è costretti ad affittare per un minimo di 7 giorni escludendo una fornita fascia di turisti. Faccio regolarmente comunicazione degli alloggiati sia alla Questura che allo SPOT via web come anche emetto regolare ricevuta fiscale numerata con marca da bollo da 2 €. Il mio è un paese turistico che fortunatamente ha un flusso continuo da marzo a novembre. Ho bisogno di lavorare perchè sono vedova e non ho altro reddito. Posso chiudere partita iva e lavorare con i contratti turistici? Si può lavorare anche meno di 7 giorni?
P.S. il 90% delle strutture lavorano completamente sconosciute al fisco, al comune, alla questura, ecc….
Vorrei avere un consiglio professionale.
Distinti saluti
Grazia

William Stuart
Editore
Reply to  Grazia
9 Dicembre 2016 18:27

Buonasera Grazia,
la Locazione Turistica è disciplinata al livello nazionale dal Codice Civile ed è pertanto di esclusiva competenza statale. Tuttavia alcune regioni hanno impropriamente legiferato a riguardo; non è il caso però della Regione Puglia. Lei può certamente concedere in Locazione Turistica i suoi immobili con l’assoluto divieto di fornire servizi alla persona come il cambio delle lenzuola e il riassetto dei locali durante il soggiorno degli ospiti. Dovrà continuare a comunicare le presenze alla Questura e far firmare un semplice contratto di locazione ai suoi ospiti senza dimenticare di emettere la ricevuta non fiscale.
La Locazione Turistica può avere una durata minima di un giorno e massima di 30 giorni. Le suggerisco di rivolgersi al suo commercialista per avere un quadro di riferimento più completo dal punto di vista fiscale.

Cordiali saluti

Claudio
Claudio
Reply to  William Stuart
14 Gennaio 2017 18:46

ma il contratto va fatto firmare al guest? anche se ha già accettato i terms & conditions del portale OTA (es.: Airbnb)?

Maria
Maria
18 Novembre 2016 17:25

Buonasera,
La circolare ministeriale n. 4023 del 26/06/2015 fa chiaramente riferimento a locazioni (ad uso turistico od altro) caratterizzate dall’essere rivolte al pubblico in modo NON EPISODICO NÈ OCCASIONALE. Io vorrei affittare a turisti la mia casa di residenza durante una mia assenza (luglio-agosto). È giusto dedurre che non è obbligatoria la comunicazione alla Questura?
Grazie

Maria
Maria
Reply to  Paolo Gasparri
21 Novembre 2016 17:52

Grazie per il chiarimento. Per potermi registrare al servizio alloggiati della Questura devo prima presentare una comunicazione al Comune, ma il modulo della regione Lombardia si riferisce solo ad attività ricettive. Io non ho nessuna intenzione di trasformare la mia abitazione in una CAV, vorrei solo affittarla per un paio di mesi senza peraltro dover elargire alcun servizio (ai sensi di legge 9 dic. 1998 n. 431). Non so come fare, sa darmi un’indicazione?

Cordiali saluti

roberta
roberta
17 Novembre 2016 17:51

Buonasera,
sono titolare di una agenzia immobiliare che si occupa di locazioni estive, sto cercando di capire anche tramite colleghi, come dovremmo comportarci rispetto a questa circolare ma per adesso non abbiamo avuto risposte certe, prima di rivolgermi direttamente alla questura di Grosseto, sa darmi lei qualche indicazione in merito? La ringrazio

Giovanni
Giovanni
19 Ottobre 2016 01:19

Ho un piccolo appartamento bilocale in centro storico a Mantova che che era in locazione a canone libero ma ho avuto brutta esperienza con inquilino moroso e sto pensando a darlo in affitto per brevi periodi con la formula della locazione turistica ho già l’abilitazione della questura per la comunicazione delle schedine alloggiati.
Si tratta di locazione turistica pura senza somministrazione di viveri o servizi accessori, attività non professionale, non è una casa o appartamento vacanza (CAV)

Non ho fatto, e non ho capito se devo fare, la comunicazione con pratica al SUAP.

Le locazioni turistiche non sono annoverate fra le strutture ricettive extra-alberghiere e quindi non menzionate , sia nella legge regionale, che nel regolamento attuativo, per cui chiedo se ho espletato tutti gli atti per concedere in locazione l’immobile per brevi periodi solo ad uso turistico.

Antonio
Antonio
18 Ottobre 2016 04:03

Buongiorno e grazie per tutte queste preziosissime informazioni.
Le chiedo se possibile un aiuto su un argomento banale ma che non sono riuscito a capire dalle varie ricerche.
Io affitto un appartamento con airbnb che è di proprietà della mia famiglia, ovvero siamo in 4 proprietari con diverse quote. Ho due dubbi: nella dichiarazione dei redditi andrà dichiarato quanto guadagnato in base alle diverse quote? (come di fatto avviene, anche se le fatture di airbnb sono intestate a me così come il conto su cui vengono versati i compensi)
In secondo luogo, nel modulo per l’Istanza di abilitazione per appartamenti privati per la comunicazione degli alloggiati in questura mi viene chiesto il c.f. della struttura. Quale va messo? il mio? Si tratta di attività non imprenditoriale e gli affitti sono occasionali.
ringrazio moltissimo e saluto cordialmente
A.

Antonio
Antonio
Reply to  Paolo Gasparri
19 Ottobre 2016 01:54

Molte grazie.

Antonio

Toni
Toni
12 Ottobre 2016 00:16

Incredibile ma vero per la terza volta in questura con alla mano: circolare ministero,decreto salva italia alla mano attestante che le schedine sono state abrogate da anni…stessa risposta : per accedere ad alloggiati il sistema richiede codice albergo scia p.iva…..insomma io sto impazzendo….e soprattutto grazie a questa ignoranza navigo da 1 mese e mezzo nel grigio..ma questo mi fa capire che tutti i miei concittadini napoletani e della provincia che sono sui portali …allora sono tutti nel grigio..
Grazie ancora

Toni
Toni
10 Ottobre 2016 02:26

Ho trovato qui la conferma che vanno segnalati tutti.
Nel frattempo posso inviare i nomi tramite pec che possiedo piuttosto che fax che non ho?
grazie

Toni
Toni
10 Ottobre 2016 02:01

Salve complimenti per la competenza e dedizione caro Paolo,
anche io stesso problema ad una questura di un grande comune nella provincia di napoli in cui affermano che devo aver fatto comunicazione di attivita al comune ed essere un bnb per ricevere l’accesso al sito alloggiatiweb…ed è la seconda volta che ci ho provato…mi hanno detto che mi faranno sapere…
nel frattempo che faccio non affitto???e se mi chiamano tra 3 mesi?
inoltre sono solo gli extra ue da segnalare o tutti tranne i residenti nel comune stesso?grazie

Michele
Michele
17 Settembre 2016 15:53

Buongiorno,

Nell’ottica di locare per un utilizzo turistico (puro) il mio appartamento tramite la piattaforma Airbnb limitatamente al periodo estivo, ho raccolto nelle scorse settimane alcune informazioni.
Una volta superati, più o meno agevolmente, i dubbi legati alle caratteristiche del contratto, alla non necessità di ricevute ai clienti e ai profili inerenti alla dichiarazioni dei redditi e alla possibilità di cedolare secca, mi sono scontrato col grande tema della denuncia in questura degli ospiti.

Presso la sede della questura della mia città (Napoli), unica competente alla iscrizione al portale alloggiati web, dopo qualche ‘titubanza’ in ordine alla regolamentazione della denuncia per le locazioni turistiche, ‘scarsa consapevolezza’ circa le differenze con i b&b e ‘totale ignoranza’ circa l’esistenza di siti di intermediazione quali airbnb, mi è stato riferito che non potrei fare istanza per l’iscrizione al portale alloggiati non disponendo di partita iva e n. scia. Mi è stato, in conseguenza, consigliato di rivolgermi, per non precisate soluzioni “alternative”, alla questura del quartiere dove è ubicato l’immobile. Inutile dire che presso la questura competente le notizie sono state, se possibile, ancora più fumose.

Conscio, anche grazie al suo pregevole contributo, del problema interpretativo suscitato dalla normativa attualmente vigente e del fatto che, da quel che ho avuto modo di intendere, un po’ ovunque in Italia si siano registrate resistenze delle questure sulla base di medesimi argomenti, sono arrivato alla conclusione che, in sintesi, o si “forza la mano” e si riesce , nonostante le resistenze della questura, ad ottenere l’iscrizione al portale alloggiati anche in mancanza dei requisiti specifici di professionalità (quindi lasciando in bianco la parte della istanza che richiede SCIA e P.IVA) oppure ci si troverà in una zona “grigia” che, tuttavia, stante quanto da lei evidenziato, non può essere qualificata, a stretto rigore, come contraria a legge giacché la circolare ministeriale non è considerabile come fonte di legge (come chiarito dalla Cass. 23031/2007).

Segnalo che alcuni giorni fa il sito di airbnb ha provveduto a inoltrare una comunicazione ai suoi iscritti in cui, tra le altre cose, si legge quanto di seguito riportato « (…) vogliamo portare alla tua attenzione, seppure certamente ne sarai già a conoscenza, l’obbligo di registrazione degli ospiti presso le autorità di pubblica sicurezza (Questura). Questo obbligo deriva dall’articolo 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)». Segue rinvio al link del portale alloggiati.

La predetta comunicazione, che lei sappia, interviene a valle di qualche provvedimento successivo alla redazione del suo articolo o si fonda sempre sull’interpretazione della circolare ministeriale?
Di fronte a questo impasse, secondo lei, si potrebbe, in mancanza di altre strade percorribili, presentare materialmente e per ciascun ospite una denuncia di cessione di fabbricato ‘alla vecchia maniera’ (dato che per le locazioni registrate oramai questa formalità non è più richiesta). La cosa divertente, ma lo dico come piccola nota di colore, è che presso la questura territorialmente competente mi hanno negato anche la possibilità di inoltrare la dichiarazione di cessione via fax, non disponendo dell’apparecchiatura necessaria!

Michele
Michele
Reply to  Paolo Gasparri
19 Settembre 2016 20:11

Grazie mille per la celere risposta. Una sola curiosità solo per capire come approcciarmi con la questura indicata nel link e segnalato (e che è esattamente quella in cui mi sono già recato): il recepimento della circolare è avvenuta prima del mese di luglio?

Andrea
Andrea
28 Luglio 2016 10:16

Buongiorno Sig. Paolo,

inanzitutto complimenti per il sito e per le sue informazioni in generale.

A breve prenderò in gestione da un parente un appartamento a Firenze tramite un contratto di affitto dove verrà specificata la possibilità di subaffittare a terzi come privato (locazione turistica).

Il mio primo dubbio è per le schedine PS: la registrazione sul portale alloggiati per il rilascio delle credenziali deve essere effettuata a nome del proprietario o dell’affittuario?

Per quanto riguarda le tasse, il mio reddito verrà calcolato tramite la differenza tra quanto incassato nell’anno solare e le spese; in questo caso posso calcolare l’affitto e quali altri spese? Le utenze, se pagate da me, possono essere un’altra voce da considerare?

I redditi diversi derivanti da tali calcoli possono rientrare come cedolare secca al 21% oppure con altre tipologie di tassazione?

Infine, la tassa di soggiorno a Firenze va pagata per le locazioni turistiche? Ci sono voci discordanti tra Regione e Comune e vorrei sapere come comportarmi per essere in regola al 100%.

Grazie in anticipo

Edoardo
Edoardo
21 Giugno 2016 23:09

Dispongo di una baita in alta montagna (1.400 mt.) raggiungibile solo a piedi o fuoristrada, senza energia elettrica, collegamento alla rete idrica e mancante sei servizi essenziali che il Comune eroga (smaltimento rifiuti, illuminazione pubblica, acqua). Affittando la mia CAV senza SCIA (ho una sola unità e lo faccio non imprenditorialmente) per periodi max di 14 gg. a italiani e comunitari sono tenuto alla comunicazione telematica al Commissariato dei miei clienti?
Dall’articolo la risposta sembrerebbe SI ma vorrei esserne sicuro.
Grazie in anticipo e complimenti per il Vs. servizio, cordiali saluti Edoardo

Piero
Piero
15 Giugno 2016 13:18

Salve, grazie e complimenti per l’articolo chiarissimo. Un unico dubbio: affittando su airbnb in modo episodico e quindi molto occasionale, non per finalità turistiche, è comunque necessario far firmare il contratto di locazione scritto ancora o la prenotazione e l’accettazione delle condizioni del sito airbnb rappresentano un contratto sufficiente? Grazie dell’aiuto

Piero
Piero
Reply to  Paolo Gasparri
16 Giugno 2016 13:52

Grazie Paolo dei dettagli molto utili.
Quindi a suo avviso una prenotazione su airbnb, che cita le generalità delle due parti, il periodo di locazione, il prezzo pattuito e che riprende nelle cosiddette “regole della casa” dell’annuncio (che si accettano prenotando) i punti principali che fanno parte del tipico contratto di locazione (come per es. cauzione, responsailità per danni ecc.), comunque non sarebbe assimilabile a un contratto di locazione?
mi piacerebbe conoscere la Sua opinione in merito.
Codiali saluti Piero

Piero
Piero
Reply to  Paolo Gasparri
17 Giugno 2016 08:25

Chiarissimo grazie. Ovviamente l’importo di locazione da mettere nel contratto deve essere uguale all’importo che percepisco io con il bonifico da airbnb no? Spero non generi confusione negli ospiti che avranno ricevuto una fattura diversa da airbnb con la commissione del servizio….io sono un utente abituale di airbnb comeguest e non ho mai firmato contratti di locazione all’arrivo con gli (onesti???) host….. Grazie per l’aiuto Piero

Marco
Marco
21 Aprile 2016 07:42

Il Ministero degli Interni emette una circolare interpretativa restrittiva, ma nel frattempo è il primo a disattendere la legge dello Stato, omettendo di emanare il decreto attuativo che permetta l’invio informatico previsto dall’art. 2, comma 3 del dlg79/12.

Francesca Postorino
5 Gennaio 2016 23:50

Buonasera ed auguri di buon 2016,
sono proprietaria di un immobile a Firenze che da poco tempo loco ad uso turistico non imprenditoriale e per il quale effettuo regolare comunicazione web degli alloggiati alla Polizia, faccio firmare agli ospiti un contratto di locazione ad uso turistico e pago al Comune la tassa di soggiorno, ma ho due quesiti da porre:
1) sono tenuta a comunicare all’amministratore di condominio i nominativi dei miei ospiti anche se soggiornano per pochi giorni? Oppure devo solo comunicare all’amministratore che l’immobile viene locato ad uso turistico, visto che il regolamento di condominio non lo vieta?
2) nel caso in cui debba ospitare gratuitamente nell’appartamento dei miei parenti, come mi dovrò comportare? Dovrò ugualmente fargli sottoscrivere un contratto ad uso turistico con canone a zero, dovrò fare comunicazione degli alloggiati alla Polizia e dovrò pagare la tassa di soggiorno al Comune?
Grazie.
Francesca

Francesca Postorino
Reply to  Paolo Gasparri
14 Gennaio 2016 01:28

Ringrazio molto per i chiarimenti e mi complimento per le informative chiare ed esaustive che ci mettete a disposizione!

Saluto cordialmente.

Chiara Lina
Chiara Lina
30 Dicembre 2015 16:13

Complimenti, complimenti, complimenti per la chiarezza delle vostre indicazioni e delucidazioni. Io sono costretta ad affittare per poter pagare le tasse elevatissime che gravano sulle mie seconde case e devo per forza fare affitti brevi per poter avere qualche soldino garantito dal pagamento anticipato che offre la piattaforma di airbnb, in questo modo niente più inquilini morosi, almeno fino a quando qualcuno non si installerà definitivamente in casa, evento che può capitare…
Tanti auguri di buon anno veramente di cuore!
Chiara Lina

RICCARDO
RICCARDO
Reply to  Chiara Lina
19 Gennaio 2017 17:42

Buongiorno,
espongo il mio dubbio: sembrerebbe assodato che anche le locazioni di case affittate per uso vacanza e per periodi inferiori ai 30 giorni siano sottoposte alla normativa della comunicazione web – schedine alloggiati. Vengono invece escluse dalla normativa le locazioni abitative sottoposte alla registrazione del contratto all’Agenzia delle Entrate ( per esempio locazioni abitative 4+4 ).
Mi chiedo a questo punto cosa succederebbe se facoltativamente ( la norma fiscale lo prevede ) provvedo alla registrazione del contratto uso turistico inferiore a 30 gg . Spetta a questo punto all’Agenzia dell’Entrate l’onere di effettuare le comunicazioni alla questura ?

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