In data 2 agosto 2017, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato di inviare un parere motivato (non vincolante) in merito al contenuto del Regolamento della Regione Lazio 16 giugno 2017, n. 14, recante “Modifiche al Regolamento regionale 7 agosto 2015, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)” e a ogni altro atto presupposto e conseguente. Secondo l’Autorità, la disciplina delle strutture extralberghiere contiene alcune previsioni idonee a introdurre ingiustificati vincoli all’operatività e all’accesso all’attività di ricezione extralberghiera nel Lazio, in contrasto con i principi concorrenziali e con gli interventi di liberalizzazione. A seguito del ricevimento di detto parere motivato, la Regione Lazio ha informato l’Autorità di ritenere legittimo il proprio operato, principalmente ritenendo, pur nel rispetto dei principi concorrenziali, di avere il compito di conseguire una ponderazione equilibrata, soppesando la tutela della qualità dell’offerta ricettiva sul territorio regionale e la salvaguardia della sicurezza, dell’incolumità, della salute e dell’igiene pubblica, in osservanza della vigente normativa statale, confermando di fatto il complesso articolato del Regolamento in questione.
Preso atto del mancato adeguamento dell’amministrazione al parere motivato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 25 ottobre 2017, ha quindi disposto di impugnare dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio il Regolamento della Regione Lazio n. 14 del 16 giugno 2017 e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
Salve, scrivo per avere informazioni in merito all’attuale regolamento per il Lazio, Alloggi Turistici. Sono intestatario di 2 alloggi turistici (uno di proprietà e uno in affitto). Sto valutando la possibilità di avere un terzo alloggio ma per l’attuale regolamento non potrei… è esatto? Se aprissi la P.Iva potrei invece superare il limite di 2 alloggi turistici?
Buonasera Simone, ricordo che la locazione breve è disciplinata dall’articolo 4 del DL 50/2017 e dal nostro Codice Civile, pertanto resta di esclusiva competenza statale. Al momento la normativa nazionale non prevede limitazioni al numero degli immobili che si possono concedere in locazione fermo restando l’assoluto divieto di erogare servizi alla persona. Le Regioni possono richiedere una comunicazione iniziale, raccogliere dati statistici, i Comuni possono richiedere la riscossione dell’imposta ma ribadisco che non possono essere norme locali a definire lo statuto d’imprenditore.
Con P.IVA può avviare un numero illimitato di CAV (Case e Appartamenti Vacanza).
Cordiali saluti
Ok grazie mille! Quindi il limite di 2 alloggi dell’art 12 del Regolamento 16 giugno 2017, n. 14 non ha alcun valore in quanto si tratta materia disciplinata dal DL 50/2017 e codice civile…
Riporto il comma del regolamento a cui mi riferivo:
2. Per le finalità di cui al comma 1, i proprietari, gli affittuari o coloro che a qualsiasi titolo dispongono di un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo comune
Si tratta comunque di un regolamento in vigore. Se vuole evitare contenziosi con l’Amministrazione le suggerisco di adeguarsi al regolamento. In caso di contenzioso avrebbe con ogni probabilità la normativa dalla sua parte.