Booking e VRBO applicheranno l’IVA sulle commissioni di intermediazione
A partire dal 1 maggio 2023 gli importi delle commissioni per i servizi di intermediazione resi dai Portali Booking e VRBO saranno soggetti ad IVA. Si tratta di un doveroso adeguamento in conformità con il regolamento UE 282/2011.
L’inchiesta su Booking è partita nel 2018 da una serie di accertamenti fiscali posti in essere dal Primo gruppo del comando provinciale della Guardia di Finanza di Genova e di Chiavari su gestori di Bed&Breakfast, in particolare della zona del Levante ligure, nell’ambito di una inchiesta sulla presunta maxi evasione della società con sede in Olanda. Secondo gli investigatori “è emerso come la società olandese era solita emettere fatture senza Iva applicando il meccanismo del c.d. ‘reverse charge’ anche nei casi in cui la struttura ricettiva era priva della relativa partita, con la conseguenza che l’imposta non veniva dichiarata né versata in Italia“. La risposta di Booking è stata “In linea con la legislazione europea in materia di Iva, riteniamo che tutte le nostre strutture partner nell’Unione europea, incluse quelle italiane, siano responsabili della valutazione circa il pagamento dell’Iva locale e del versamento ai rispettivi governi“.
Anche se in un primo momento le autorità dei Paesi Bassi si sono dimostrate poco collaborative, a Dicembre 2022 i PM italiani hanno ricevuto il via libera per l’ordine di indagine europea dalla procura olandese. Nel frattempo la famosa piattaforma ha comunicato che, in assenza di un numero di partita IVA valido e abilitato per le transazioni nel UE, in conformità con il regolamento UE 282/2011, a partire dal 1 maggio 2023 applicherà l’IVA sulle commissioni di intermediazione.
A tal proposito si ricorda infatti che il meccanismo del “reverse charge” (inversione contabile) è applicabile solo per le operazioni B2B – Business to Business cioè quando il fornitore del servizio e il committente sono detentori entrambi di partita IVA. Questo particolare meccanismo prevede che il fornitore emetta fattura senza IVA e che il committente (possessore di P.IVA) integri l’IVA dovuta per la prestazione, entro il 16 del mese successivo alla data di emissione della fattura, nel suo Paese, in base al principio di territorialità. L’operazione infatti si considera effettuata nel Paese del cliente (in base all’articolo 7-ter, comma 1, lettera a, del Dpr 633/1972). Il fornitore del servizio è tenuto (articolo 18 del Regolamento n. 282/2011) a verificare la validità della P.IVA del committente e secondo questo principio, in questo particolare ambito, non trova applicazione la cosiddetta “responsabilità solidale” in caso di errata applicazione del meccanismo del “reverse charge” da parte del fornitore.
Al contrario nei rapporti B2C – Business to Client quando il solo fornitore è detentore di P.IVA, è previsto che l’IVA venga applicata in fattura. Secondo il principio di territorialità e considerata la particolare tipologia di servizio reso, ovvero prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, l’aliquota IVA dovrà necessariamente essere quella del Paese destinatario, dove risiede il committente, cioè il consumatore finale (articolo 7-sexies, comma 1, lettera a del Dpr 633/1972).
È per questo motivo che le fatture delle commissioni per i servizi di intermediazione rivolte a coloro che operano in qualità di “privati” conterranno l’IVA al 22%. L’IVA riscossa verrà a sua volta versata dalla società olandese alle autorità fiscali italiane.
Recentemente anche la piattaforma VRBO ha reso noto che si atterrà alla stessa procedura a partire dal 1 maggio 2023.
Pertanto, a prescindere dai risvolti giudiziari della vicenda che qui non si intende trattare, a partire da tale data le fatture di Booking e VRBO rivolte ai privati e ai possessori di P.IVA non iscritta al VIES conterranno l’IVA al 22%.
Fonti e approfondimenti
FAQ e Comunicato Booking: Clicca qui
ANSA del 23/12/2022: Clicca qui
ANSA del 10/06/2021: Clicca qui
Regolamento UE 282/2011: Clicca qui
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Buongiorno,
Scrivo fuori tema e mi auguro farete un articolo in merito.
Mi è appena giunta un’email da Airbnb in cui annuncia un accordo raggiunto per le cedolari secche dovute dai privati negli anni fiscali 2017-2021.
Secondo voi come funziona per chi ha regolarmente pagato in quegli anni? Sembra una presa in giro per i contribuenti in regola…
Grazie in anticipo!
Buongiorno, l’accordo riguarda la ritenuta che Airbnb avrebbe dovuto effettuare dal 2017 ai sensi dell’articolo 4 del DL 50/2017 e successive modificazioni. La normativa infatti prevede che l’intermediario che interviene nella riscossione dei canoni e corrispettivi operi una ritenuta del 21% e rilasci Certificazione Unica al proprietario. Quest’ultimo qualora in sede di dichiarazione dei redditi decida di optare per la cedolare secca non dovrà versare altro. Al contrario, scegliendo il regime IRPEF ordinario, la ritenuta effettuata dall’intermediario è da considerarsi a titolo di acconto.
Nella mail che ha ricevuto è precisato che Airbnb non tenterà di recuperare le somme che avrebbe dovuto trattenere come ritenuta ai proprietari (anche perché mi auguro che tali somme siano ormai state versate direttamente dai proprietari in sede di dichiarazione dei redditi).
A gennaio il portale invierà ulteriori indicazioni su come intenderà operare tale ritenuta nel corso del 2024.
Pertanto chi ha operato in regola non ha nulla da temere.
Cordiali saluti
Grazie per la gentile risposta!
Però per quei contribuenti che hanno sempre pagato acconto e saldo per le annualità in oggetto non è come se Airbnb stesse pagando qualcosa di non dovuto?
Oppure, viceversa, pagando Airbnb sana la sua posizione e, di conseguenza, quella dei contribuenti che non hanno mai pagato.
Riporto il dettaglio appena emerso delle sanzioni:
“La somma – spiegano le Entrate – si compone di 353 milioni per le ritenute dovute e non versate, 174 milioni a titolo di sanzioni e 49 milioni di interessi. “L’importo – sottolinea l’Agenzia – è stato determinato in seguito alla ricostruzione della base imponibile su cui la società avrebbe dovuto applicare la ritenuta del 21%”.
Se Airbnb avesse saldato quegli importi al momento giusto, il privato avrebbe dovuto giusto anticipare l’acconto il primo anno e poi più nulla (ipotizzando un’entrata sempre costante).
Invece in questo modo ha pagato tutto il privato ed ora anche Airbnb.
O forse mi sono perso io qualcosa?
Grazie!
La sanzione prevista per la mancata ritenuta è contenuta nell’articolo 14 del D.lgs. n. 471 del 1997 (“Violazioni dell’obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte”) modificato con Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 15:
“Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte e’ soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell’ammontare non trattenuto.”
Pertanto se 174 milioni sono il 20% del dovuto (escluso interessi), il totale non versato sarebbe 870 milioni. Non ho idea sul perché siano stati calcolati solo 353 milioni, ritengo sia frutto della trattativa tra AdE e Airbnb. Spero non si tratti della somma non versata dai contribuenti.