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Il Regolamento sull’imposta di soggiorno, come modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 90 del 29 dicembre 2017, prevede l’imposta di soggiorno per coloro i quali soggiornano negli appartamenti concessi in locazione breve di cui all’articolo 4 del DL 50/2017 nel Comune di Chianciano Terme.


“Regolamento Comunale dell’Imposta di Soggiorno”, articolo 2 “Soggetto Passivo”, comma 2:

Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere, così come individuate dalla Legge Regionale Toscana 20.12.2016, n. 86 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana 23.06.2003, n. 30 e successive modificazioni, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie di cui alla Legge Regionale.”

L’imposta di 0,50€ è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi. Sono esenti i minori fino al compimento del tredicesimo anno di età.


Occorre tuttavia precisare che il comma 5ter dell’articolo 4 del DL 50/2017, dispone, senza alcun dubbio interpretativo, che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni o dei corrispettivi sono gli unici responsabili della riscossione dell’imposta di soggiorno e di ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017:

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”

Dalla lettura del Regolamento appare inoltre non specificato il ruolo svolto degli stessi intermediari di cui all’articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017 che, come specificato dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito di Telefisco 2018, è applicabile solo in riferimento alle cosiddette locazioni brevi e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere:

La disposizione di cui al comma 5-ter dell’articolo 4 del Dl n. 50 del 2017 riguarda solo le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell’ambito dell’articolo 4 in questione, dedicato al «Regime fiscale delle locazioni brevi». Pertanto, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, solo nel caso in cui la locazione risponde ai requisiti delle locazioni brevi di cui al comma 1 dell’articolo 4 in commento in base al quale si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Al di fuori di tale specifico ambito, la disposizione recata dal comma 5-ter in esame non opera; per cui valgono le ordinarie regole contenute nell’articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011 che disciplina in generale l’imposta di soggiorno“.


Riteniamo pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale provveda a precisare che, in presenza di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni di locazione (Airbnb, Booking, Agenzie immobiliari, ecc…), i proprietari degli immobili concessi in locazione breve sono sollevati dall’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno e che l’obbligo in capo agli intermediari è riferibile alle sole locazioni di cui all’articolo 4 del DL 50/2017 e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere.

La responsabilità del mancato adeguamento di queste piattaforme alla normativa nazionale e la mancata nomina di un rappresentante fiscale idoneo all’assolvimento degli obblighi previsti non può in alcun modo essere responsabilità del proprietario che per legge non è tenuto alla riscossione dell’imposta di soggiorno a meno che non incassi direttamente dall’ospite il canone di locazione. I proprietari non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d’imposta.


Il versamento dell’imposta potrà avvenire, indicandone la causale, direttamente presso la Tesoreria Comunale, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Chianciano Terme presso la Tesoreria Comunale o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Chianciano Terme.

Pagina per la gestione dell’Imposta di Soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Chianciano Terme. Per maggiori informazioni:

Per informazioni e per ritirare tutta la modulistica (inclusi i blocchetti per il rilascio delle ricevute):

UFFICIO TRIBUTI

Comune di Chianciano Terme
Via Solferino, 3
53042 Chianciano Terme (Siena)
Tel: 0578652245 Fax: 0578652242
E- mail: tributi@comune.chianciano-terme.si.it

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio:

lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 – martedì dalle 15 alle 17.30

Per altri orari il personale dell’ufficio è disponibile previo appuntamento concordato per telefono o e-mail.


Fonte: Comune di Chianciano Terme



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Paolo Gasparri
Autore: Paolo Gasparri

Co-Founder de La Casa che Avanza e coordinatore della piattaforma web. Responsabile dei rapporti con Enti e Istituzioni.
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