STRUTTURE RICETTIVE E LOCAZIONI BREVI
Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive alberghiere, complementari (es. extra-alberghiere, locazioni brevi), e alloggi in agriturismo.- Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità.
- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- Nelle aree comuni è obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Pertanto, è necessario promuovere e facilitare il rispetto di tale misura e favorire la differenziazione dei percorsi all’interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso, ecc.).
- Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- La postazione dedicata alla reception e alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il personale dovrà indossare la mascherina in tutte le occasioni di contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L’addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate.
- Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree comuni chiuse. Negli ambienti comuni all’aperto, la mascherina deve essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro, mentre il personale dipendente è tenuto all’utilizzo della mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro.
- Garantire un’ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per l’igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche in varie postazioni all’interno della struttura, promuovendone l’utilizzo frequente da parte dei clienti e del personale dipendente. Eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscuo.
- Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all’ospite, dovrà essere disinfettato prima della consegna all’ospite.
- L’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale).
- Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).
- Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell’Istituto Superiore di Sanità.
- Alle locazioni brevi devono essere applicate le misure di cui alla presente scheda, per le parti compatibili. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria.
- Per le attività di ristorazione, si applica quanto previsto nella specifica scheda.
SCARICA IL DOCUMENTO (si veda pag.7)
Come indicato al punto 13, per le locazioni brevi si applicano esclusivamente le indicazioni compatibili con il tipo di “attività”. In particolare i punti 1, 2, 8, 11 e 12. Si raccomanda, al cambio ospite, l’accurata pulizia e disinfezione di ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Consigliamo inoltre di evitare partenze e arrivo nello stesso giorno.
Al fine di predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, alleghiamo alcune infografiche scaricabili in formato PDF:
“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” aggiornate al 25 Maggio 2020
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5 utenti consigliano l'articolo
Gentile Dott. Gasparri, vi è una differenza tra locazione breve e locazione turistica? e nel caso di risposta affermativa, ove non vi sia finalità turistica, quali sono le norme di legge da richiamare in testa al contratto?
Grazie
Buonasera, la locazione breve è applicabile solo per locazioni di durata inferiore a 30 giorni e non necessita di registrazione del contratto. La locazione turistica può essere anche di durata superiore a 30 giorni (fino a 6 mesi, massimo un anno) e in tal caso necessita di registrazione. La locazione turistica, se inferiore a 30 giorni, rientra nel campo della locazione breve. Lo stesso vale per i contratti transitori che vanno da 1 giorno a 18 mesi. Se il transitorio è inferiore a 30 giorni rientra nel campo della locazione breve ed è a canone libero. Dal mio punto di vista è infatti più corretto parlare sotto i 30 giorni di “locazione breve turistica” o “locazione breve transitoria”. Sopra i 30 giorni o “locazione turistica” o “locazione transitoria”. Pertanto sotto i 30 giorni è sufficiente specificare che si tratta di “locazione breve” ai sensi dell’articolo 4 del DL 50/2017 e successive modificazioni poiché questa risponde ad esigenze turistiche o transitorie.
Intanto grazie per la gentile e precisa risposta, mi permetto un ulteriore domanda in merito alla locazione turistica superiore ai 30 giorni. Le risulta che nel lazio sia possibile farla, con obbligo di registrazione, ma senza ricadere negli obblighi previsti dagli accordi territoriali? e se si, bisogna comunque comunicare alla regione e al comune la cessazione della LT per il periodo di durata del contratto di locazione turistica da lei delineato (fino a 6 mesi, o 1 anno)?
Grazie ancora
Federico
Certamente, la locazione turistica è valida in tutta Italia. Se si tratta di locazione turistica superiore a 30 giorni il canone è libero. Al contrario se si tratta di locazione transitoria superiore a 30 giorni sarà a canone concordato, come previsto dagli accordi territoriali. In entrambi i casi dovrà sospendere la LT in Comune. Alcuni comuni virtuosi prevedono una semplice sospensione e non la cessazione.
Grazie ancora,
come sempre la sua competenza è preziosa e di grande conforto.
Federico
Buonasera dott. Gasparri, vorrei adibire un appartamento situato a Roma, ad uso ricettivo, quindi appartamento privato- Locazione turistica (questo dovrebbe essere la giusta denominazione), i passaggi che dovrei fare sono i seguenti: (non mi è molto chiaro):
Grazie mille
Buongiorno,
Comunicazione online al Comune
Tramite SUAR, è necessario prima registrarsi al portale del Comune.
Registrazione RADAR regione Lazio tramite mail:
https://radar.regione.lazio.it/Osservatorio/
Richiesta codice identificativo regionale (CISE)m
https://cise.regione.lazio.it/cise/
Registrazione Alloggiati Web (tramite PEC):
https://questure.poliziadistato.it/it/Roma/articolo/5730dcf13df51944046396
Iscrizione telematica per contributo di soggiorno:
https://www.comune.roma.it/web/it/scheda-servizi.page?contentId=INF81388
Buonasera,
ho un appartamento dì proprietà che risulta una seconda casa, quindi io non ho la residenza.
L’ho dato in comodato d’uso gratuito, registrato alle agenzie delle entrate, ai miei genitori.
Posso affittarlo io personalmente in qualità di proprietaria nei periodi che loro lasciano la casa?
aggiungo che l’appartamento è un bilocale, quindi una sola camera da letto e i miei hanno la residenza, ma loro ci abitano solo alcuni mesi come un punto d’appoggio e per il resto stanno all’estero!
Grazie!
Buonasera, può certamente locare l’immobile. I redditi derivanti dalla locazione di un immobile concesso in comodato d’uso gratuito sono solitamente imputabili al proprietario. Tuttavia il DL 50/2017 ha introdotto una deroga che permette al comodatario (colui che riceve in comodato l’immobile) di intestarsi i redditi della locazione optando per il regime della cedolare secca. È una scelta facoltativa, pertanto può decidere lei se intestarsi i redditi o intestarli ai suoi genitori.
Cordiali saluti
Buongiorno, non so se il commento è inerente all’Articolo. Comunque ho un abitazione principale e due pertinenze , posso fare un affitto breve per feste a privati nelle due pertinenze ? Ed applicare la cedolare secca? Oppure si configura come attività da aprire la partita iva ?
grazie
saluti
Buongiorno, lei si deve limitare ad affittare l’immobile o una porzione. Saranno gli ospiti ad usufruire poi degli spazi per organizzare una festa o un evento. Se lei intende invece partecipare all’organizzazione dell’evento, questo esula dalla mera locazione. Le suggerisco pertanto di limitarsi ad affittare gli spazi. In tal caso i redditi saranno assoggettabili a cedolare secca. Si ricordi che deve adempiere ad una serie di obblighi, come la comunicazione al Comune/Regione, la comunicazione a fini ISTAT della movimentazione degli ospiti e la comunicazione alla Questura dell’identità delle persone alloggiate attraverso il portale alloggiatiWeb della Polizia di Stato. Inoltre deve informarsi presso il Comune competente territorialmente se è previsto il pagamento dell’imposta di soggiorno.
Cordiali saluti
Anche se si tratta. Di. Poche ore devo fare tutte le comunicaZioni ? Generalmente si tratta di 3/4 ore .Comunque non devo partecipare agli eventi.
grazie
Mi chiedono il posto principalmente per. Feste di compleanno
Anche se breve, la locazione è comunque ad uso abitativo. Se è solo per qualche ora personalmente ritengo che non sia applicabile la locazione breve e pertanto la cedolare secca. Se fatto in modo occasionale ritengo che possa dichiarare i redditi come “redditi diversi” cioè frutto di attività commerciale svolta occasionalmente. In tal caso, non trattandosi di locazione breve non dovrà fare comunicazione al Comune. Riguardo altri obblighi, soprattutto quello che riguarda la comunicazione alla Questura, la cosa migliore credo sia rivolgersi direttamente alla Questura competente.
Gentilissimo ,provvedo subito a contattare la questura. Nn miè chiara una cosa, gli Affitti non sono occasionali, e se non posso Usufruire dell’affitto breve /cedolare secca , come inquadro l affitto? Che contratto faccio?
Buonasera Sara, affittare uno spazio per eventi è certamente una forma di affitto ma non può essere considerata una locazione ad uso abitativo, tra le quali rientra la locazione breve. È pertanto un contratto atipico, non previsto dal nostro ordinamento. Una forma di accordo scritto (scrittura privata) tra le parti. In tal caso se questo tipo di “affitto” viene fatto in forma occasionale è sufficiente un accordo scritto e la denuncia degli incassi come “redditi diversi” non assoggettabili a cedolare secca. Se invece viene fatto assiduamente allora diventa un’attività imprenditoriale con relativa apertura di P.IVA.
Se si intende locare un immobile destinato ad uso abitativo con un contratto “atipico” si fa riferimento al Codice Civile e in particolare all’articolo 1571 nel quale una parte si obbliga a far godere ad un’altra un bene, per un certo tempo, per uno specifico uso, verso un determinato corrispettivo. Ritengo comunque che non sia applicabile la cedolare secca.
Quindi andrà nel 730 accumulandosi con gli altri redditi giusto? Inoltre c’è un riferimento per capire cosa si intende per occasionali? 1 volta al mese? Due volte al mese? Quanto in base alla sua opinione?
Un’attività caratterizzata dall’assenza di abitualità, professionalità, continuità e coordinazione. Non esistono tuttavia precisi parametri che consentano di individuare in maniera netta il confine tra le attività abituali e quelle occasionali. La valutazione circa la sussistenza dell’uno o dell’altro elemento deve essere fatta “caso per caso sulla base delle situazioni di fatto riscontrabili in concreto”. In linea generale “per attività svolta in forma abituale deve intendersi un normale e costante indirizzo dell’attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo: deve cioè trattarsi di un’attività che abbia il particolare carattere della professionalità” (circolare del Ministero delle Finanze 7/1496 del 30 aprile 1977).
Certamente i redditi derivanti andranno dichiarati e si sommeranno ai suoi redditi personali e da lavoro come “redditi diversi”, cioè frutto di attività commerciale svolta occasionalmente (articolo 67, comma 1, lett. i) del TUIR).
Cordiali saluti
Scusami se faccio tante domande ma sto cercando di capire e trovare la soluzione migliore , tornando al discorso delle locazioni brevi , io tecnicamente do in affitto la pertinenza a un soggetto , e se nn so che lui ci farà la festa di compleanno per il figlio ?cosa ne pensa in questo caso?
Si certamente, può fare contratti di locazione breve di una notte. Dovrà comunque adempiere agli obblighi previsti per le locazioni brevi. Questa pertinenza che categoria catastale ha? Per godere della cedolare secca e applicare la locazione breve, l’immobile deve avere categoria catastale da A-1 fino ad A-11 (esclusa A-10 riservata agli uffici). Per farle un esempio, un capanno agricolo non può essere affittato in locazione breve.
Salve, vorrei chiederle la soluzione migliore per affittare regolarmente una porzione di casa. Ho ricavato due monolocali di circa 28mq ciascuno, con entrata indipendente, dalla mia regolare abitazione di residenza. Ho dotato i monolocali di camera, bagno privato e cucina attrezzata. Pensavo di poter affittare i due monolocali come mini appartamenti/case vacanze e solo per brevi periodi in estate. Secondo lei è possibile? Oppure devo necessariamente togliere le cucine e affittarli con la formula B&B? Io avrei voluto evitare le colazioni ogni mattina e rendere le unità più indipendenti, ma non trovo nulla di possibile nella normativa (preciso che vivo in Sardegna). Secondo lei qual è il modo migliore per affittare queste due soluzioni? La ringrazio in anticipo per la disponibilità. Stefania
Buongiorno Stefania, può optare per la “locazione breve” disciplinata dall’articolo 4 del DL 50/2017 e successive modificazioni. Si tratta di locazione per finalità transitorie o turistiche di durata inferiore a 30 giorni (il limite di 30 giorni è da intendersi per singola locazione) di immobili o porzioni di essi. Non si tratta di strutture ricettive ma di locazione private e pertanto disciplinate dal Codice Civile e gli immobili devono avere i requisiti previsti per le civili abitazioni. Tuttavia, considerata la natura turistica della locazione, le Regioni (che hanno competenza in materia di organizzazione del mercato turistico) richiedono una serie di adempimenti. Tra gli adempimenti:
Infine la normativa nazionale richiede la comunicazione dell’identità delle persone alloggiate attraverso il portale alloggiatiWeb della Polizia di Stato. Dovrà quindi presentare alla Questura competente territorialmente l’istanza di abilitazione al servizio.
le suggerisco inoltre di utilizzare una terminologia precisa quando si dovrà interfacciare con le istituzioni. Si tratta infatti di una locazione breve per finalità turistiche e non di una Casa Vacanze (precisa tipologia di struttura ricettiva).
I redditi derivanti dalla locazione sono definiti redditi fondiari, assoggettabili a cedolare secca. In qualità di privato non potrà detratte spese o costi di intermediazione che rimangono un costo a suo carico. I contratti di durata inferiore a 30 giorni non sono soggetti all’obbligo di registrazione ma è comunque obbligatoria la forma scritta.
Se i due monolocali risultano divisi da un punto di vista catastale dovrà inoltrare una domanda per ciascuna unità, altrimenti no.
Maggiori informazioni sulla Sardegna:
https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/3741
Cordiali saluti
Buonasera, sono proprietario di una seconda casa regolarmente registrata nel portale della regione Toscana come locazione turistica. Non riesco a capire se rientro nell’esenzione della prima rata Imu come previsto dal decreto rilancio per le strutture turistiche. Grazie per la risposta. Massimo
Buonasera Massimo, l’articolo 177, comma 1, del Decreto rilancio introduce l’esenzione dalla prima rata Imu relativa al periodo d’imposta 2020 per:
– gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
– gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Pertanto le locazioni brevi, non essendo strutture ricettive, non rientrano tra i soggetti esenti dal pagamento IMU.
Purtroppo gira online una risposta di un esperto di La Repubblica che suggerisce il contrario ma si tratta, a mio parere, di un clamoroso errore. Al momento non ci sono state modifiche o interpretazioni ufficiali che includano le locazioni brevi.
Cordiali saluti
Grazie per la risposta tempestiva. Ma secondo lei non posso rientrare nelle case e appartamenti per vacanze?
No, le Case e Appartamenti Vacanza (cosiddette CAV) sono una precisa tipologia di struttura ricettiva extralberghiera, diversa dalla locazione turistica, da un punto di vista fiscale, normativo e amministrativo.
Leggendo la norma non c’è spazio per le interpretazioni, se poi il legislatore aveva l’intento di includere le locazioni brevi dovrà essere fatta una precisa modifica all’articolo.
Grazie, è stato esaustivo, quindi per i non professionali, come anche per i Bed&breakfast, niente di niente… Grazie per la disponibilità…