La Giunta capitolina ha approvato la delibera che modifica il Regolamento per il contributo di soggiorno di Roma Capitale. Anche gli affitti brevi saranno tenuti al versamento del contributo di soggiorno, per la prima volta infatti vengono inseriti tra le tipologie soggette al versamento anche gli immobili (o parti di essi) destinati alle locazioni brevi o per uso turistico, concessi da privati per soggiorni inferiori a 30 giorni. La tariffa per persona è stabilita in 3,50 euro al giorno fino a un massimo di 10 giorni consecutivi, così come già accade per bed and breakfast, affittacamere, case vacanza.
“Con il nuovo Regolamento del contributo soggiorno – ha dichiarato l’assessore capitolino al Bilancio, Gianni Lemmetti – introduciamo norme speciali di controllo anti-evasione e si prevede la costituzione di una commissione in cui sono coinvolte le associazioni di categoria degli operatori, anche per indirizzare e suggerire investimenti nel settore del turismo. La delibera che introduce la gestione diretta del contributo, da parte di Roma Capitale, va invece nella direzione di una progressiva internalizzazione delle entrate tributarie, per garantire una riscossione più equa ed efficace”.
“Grazie a questo provvedimento – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro, Adriano Meloni – poniamo le basi per accordi con le piattaforme di prenotazione online. Potremo, quindi, rendere più facile la riscossione, contrastando l’evasione, riequilibrando la concorrenza e facendo emergere le forme di locazione ‘fantasma’”.
Ricordiamo che la modifica al Regolamento approvata dalla Giunta Capitolina trova fondamento nell’articolo 4, comma 7 del Dl 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017, che autorizza i Comuni di applicare l’imposta di soggiorno anche per coloro che soggiornano negli immobili concessi in locazione breve per periodi inferiori a 30 giorni:
“7. A decorrere dall’anno 2017 gli enti che hanno facolta’ di applicare l’imposta di soggiorno ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all’articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi“.
Lo stesso DL 50/2017 all’articolo 4, comma 5ter, specifica tuttavia che in presenza di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni o di corrispettivi, essi diventano unici responsabili della riscossione dell’imposta nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale:
“5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale“.
Da Ottobre 2017 il Contributo di Soggiorno è pagabile tramite il nodo nazionale dei pagamenti PagoPA.
Per pagare tramite il Nodo PagoPA è obbligatorio presentare la comunicazione al fine di ricevere l’Identificativo Univoco di Versamento (IUV) senza il quale non è possibile eseguire il versamento neanche su bollettino di conto corrente bianco.
Pertanto, una volta confermata la Comunicazione obbligatoria trimestrale, si potrà procedere al pagamento con le seguenti modalità:
– Direttamente on line, cliccando Paga, con carta di credito o addebito in conto:
* Carta di credito: indipendentemente dall’Istituto emittente la carta, è possibile effettuare il versamento selezionando il circuito a cui appartiene la carta. In questo modo, saranno visualizzabili i Prestatori dei Servizi di Pagamento (PSP) che accettano la carta con le relative commissioni applicate;
* Addebito in conto: l’utente potrà procedere con tale modalità di pagamento selezionando l’Istituto di cui è correntista (attenzione: non tutte le banche sono integrate con il nodo PagoPA);
– Attraverso bonifico: utilizzando la modalità Mybank;
– Stampando l’avviso allegato alla Comunicazione trimestrale;
– Presso gli uffici postali, utilizzando il bollettino PA premarcato allegato;
– Presso tutti i Prestatori di Servizio di Pagamenti attestati su Pago PA (elenco completo su www.agid.gov.it) utilizzando il lato sinistro dell’avviso;
– Rimane la possibilità del pagamento attraverso il modello F24.*
Il nuovo conto corrente sul quale versare è il n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line.
Su questo conto – attualmente – non è possibile eseguire bonifici Sepa e pagare con bollettini di conto corrente bianchi diversi da quelli PA.
* Modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
* 3936 – contributo di soggiorno
* 3937 – interessi
* 3938 – sanzioni
Il contributo di soggiorno ha natura tributaria ed è obbligatorio. In caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalla legge.
Al fine di agevolare le attività di verifiche si raccomanda la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all’esenzione dal contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute (fiscali o non).
Per ulteriori chiarimenti si rinvia all’indirizzo mail dedicato contributosoggiorno@comune.roma.it
Fonte: Comunicato Comune di Roma del 19 marzo 2018
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buongiorno
ho ricevuto una richiesta di affitto per 3 mesi da uno studente, farò un contratto di affitto transitorio ( se avete suggerimenti sono benvenuti) ma mi chiedo se l’affittuario deve pagare la tassa di soggiorno? grazie
Buongiorno, per soggiorni superiori a 30 giorni con regolare contratto registrato non deve riscuotere la tassa di soggiorno. Trattandosi di un contratto transitorio le ricordo che deve allegare al contratto prova della transitorietà (iscrizione a un corso di studi, uno stage, ecc…).
Cordiali saluti
grazie per la pronta risposta
devo allegare prova dello studente ma unadocumentazione del locatore?
È lo studente che deve fornirle prova della transitorietà che dovrà allegare al contratto.
Salve, abito in un appartamento nel centro di Roma dove per due stanze della mia casa ho la licenza di alloggio privato a fine turistico e lavoro attualmente soltanto con Airbnb, di recente nel mio palazzo stiamo effettuando il riconteggio dei millesimi di ogni appartamento e vorrei sapere se il mio può risultare come abitazione semplice oppure avendo questa licenza dovrà uscire come “abitazione b&b” come fra l’altro tutti gli altri appartamenti nel mio palazzo che sono affittacamere, alberghi b&b eccetera. Ci terrei a saperlo perché in assemblea una condomina poco furba (e che non solo affitta in nero ma anche a ore) si è permessa di insinuare in presenza di un mio legale che io affitto in nero ed a tal proposito ho intenzione di querelarla per calunnia. La ringrazio in anticipo!
Buonasera Eliana, la locazione breve o turistica rientra nel novero delle semplici locazioni e in quanto tale non può essere paragonata alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere aperte al pubblico. La locazione breve viene svolta in un appartamento privato, le strutture ricettive sono al contrario esercizi ricettivi aperti al pubblico. Ha utilizzato il termine “licenza” in maniera impropria poiché per la locazione breve non è necessaria una licenza o autorizzazione comunale ma solamente una semplice comunicazione al Comune. Pertanto nonostante la finalità turistica non può essere in alcun modo paragonata alle strutture ricettive da lei citate.
Cordiali saluti
buongiorno
la domanda è sempre come si fa a registrarsi per pagare il contributo.
la registrazione sul sito va bene ma poi non si capisce come proseguire.
chiedo scusa
finalmente hanno aggiunto locazioni brevi e sono riuscita a registrare la struttura
Volevo riportare – nel caso potesse essere d’aiuto a tutti – la risposta data dal comune di roma ( contributosoggiorno@comune.roma.it) in merito al contributo di soggiorno per le Locazioni brevi dalla quale sembrerebbe potersi evincere che sia AIRBNB O L’INTERMEDIARIO A DOVER PAGARE ( anche se la frase tra parentesi mette ulteriori dubbi…”(se concordato tra l’intermediario e il proprietario dell’immobile).”.
“La procedura per chi opera con le locazioni turistiche brevi è la seguente:
– prima di tutto deve comunicare al Dipartimento del Turismo l’inizio della propria attività di locazione ad uso turistico breve (max 30 giorni);
– iscriversi al portale di Roma Capitale;
– raccogliere il contributo di soggiorno pari ad € 3,50 a pernottamento per ogni ospite rilasciando ricevuta di pagamento;
– comunicare, entro il 16° giorno del mese successivo ad ogni trimestre lavorato, il numero di ospiti accolti;
– pagare on line tramite portale di Roma Capitale.
Nel caso in cui esista un intermediario (Air bnb ecc.), sarà questi a espletare le comunicazioni ed i relativi versamenti ed a raccogliere in fase di prenotazione il contributo di soggiorno da parte dell’ospite (se concordato tra l’intermediario e il proprietario dell’immobile).
La raccolta del contributo di soggiorno da parte dei gestori per gli affitti brevi ad uso turistico, è iniziato il 21 del mese scorso e il versamento a favore di Roma Capitale deve essere effettuato entro il 16 del mese di luglio prossimo.
Per ulteriori informazioni digitare “ regolamento del contributo di soggiorno” sul portale di Roma Capitale nella casella “cerca” (deliberazione n° 32).”
Buongiorno e grazie per aver condiviso la risposta che le è stata inoltrata.
Grazie a lei e al sito lacasacheavanza
che mette a disposizione di tutti informazioni sempre accurate e competenze molte alte.
Buona sera , sono particolarmente confuso riguardo questa tassa di soggiorno per locazioni turistiche (AIRBNB…) non ho trovato notizie se non generiche, ho mandato mail al comune senza ricevere risposta. gentilmente lei sà qualcosa a riguardo?:
– E’ già in vigore e da quando dovrò pagare ?
– Dovrò pagare anche per ospiti che già hanno soggiornato e non ho potuto richiedere questa tassa??
– dovrò applicare la tassa anche alle prenotazione future già avvenute e quindi con prezzo già concordato prima dell’approvazione della legge?
– Il pagamento al comune sarà a mia cura o sarà direttamente AIRBN (nel mio caso) a effettuare il pagamento?
Se non sarà pagato direttamente da AIRBN si creerà una diseguaglianza enorme di prezzi a favore di chi non paga le tasse!
GRAZIE in anticipo
Buonasera Claudio, l’imposta di soggiorno per le locazioni brevi è in vigore dal 30 Marzo.
http://mobile.060608.it/it/accoglienza/servizi/servizi-turistici/contributo-di-soggiorno-nella-citta-di-roma-capitale-1.html
“Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 32 del 30 marzo 2018
Nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma esecutivo a partire dal 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità. D’ora in avanti coloro che soggiornano in appartamenti privati affittati per uso turistico sono tenuti al pagamento di un contributo giornaliero pari a € 3,50 a persona. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
Sarà cura del gestore dell’appartamento rilasciare al turista una ricevuta da cui risulti il pagamento sia del pernottamento che del contributo di soggiorno.”
La normativa nazionale che ha permesso al Comune di istituire l’imposta di soggiorno è contenuta nell’articolo ’articolo 4, comma 7 del DL 50/2017 che indica gli intermediari come unici responsabili della riscossione e del “pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale”.
Pertanto nel caso di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni (come Airbnb) questi diventato unici responsabili della riscossione dell’imposta. Al momento però Airbnb non si è adeguato alla normativa e non ha concluso un accordo con il Comune. Il regolamento Comunale è purtroppo poco chiaro sotto questo aspetto.
News dal Comune:
https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS127159
Testo delibera:
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Deliberazione_Assemblea_Capitolina_modifiche_contributo_soggiorno_n_32_2018.pdf
La delibera risulta immediatamente eseguibile poiché approvata con “carattere di urgenza”.
Secondo l’art. 134 TUEL, le deliberazioni, ordinariamente, producono effetti dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio on line della p.a.; tuttavia, lo stesso articolo, al comma 4, consente che “nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”. La delibera risulta approvata con 25 voti favorevoli e 3 contrari su un totale di 48 consiglieri più il Sindaco. Infine l’Assemblea, in considerazione dell’urgenza del provvedimento, dichiara, con 25 voti favorevoli e 1 contrario, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.
La clausola d’immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto deliberativo. Non mi sembra di aver letto motivazioni attestanti l’urgenza.
L’immediata eseguibilità nasce dall’esigenza di evitare uno spazio temporale ( dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito. Il TAR Piemonte, Torino, sez. II, sent. 14/03/2014 n. 460 afferma che l’immediata esecutività venga corredata da adeguata motivazione da parte della giunta o del consiglio. Nel Regolamento non risulta motivato il carattere di urgenza e bisogna considerare che la dichiarazione di immediata eseguibilità di una deliberazione può fare sorgere problemi di conoscibilità dell’atto amministrativo, in questo caso evidente.
Pertanto per le prenotazioni passate in caso di contestazione può senza dubbio appellarsi al fatto che spetta agli intermediari riscuotere e versare l’imposta. Tuttavia per evitare contenziosi e trattandosi comunque di una tassa a carico dell’ospite e non del proprietario suggerisco per le prenotazioni future (in attesa che il portale si adegui alla normativa) di riscuotere e versare l’imposta.
Cordiali saluti
Ma, non ho capito, la modifica del regolamento è stata già ratificata o no? E quindi bisogna iniziare immediatamente a riscuotere la tassa?
Mi rispondo da sola, haha!
Roma, 30/03/2018 – Ass. Turismo Meloni: «Entro la fine della settimana il mio regolamento sulla tassa di soggiorno passerà in aula e questo vorrà dire che dal 1° aprile verranno inclusi gli affitti brevi, che pagheranno 3,5 euro per le prime dieci notti».
Buongiorno, aggiungo inoltre che l’assessore si è dimesso. Nonostante ciò la modifica al regolamento continuerà il suo corso. Fino a che non verrà pubblicato il testo non mi è possibile risoondere in maniera più precisa. Suggerisco di chiamare lo 060608 per maggiori informazioni.
Cordiali saluti
Buon Giorno, dalla comunity di AirBnb una host, scrive una cosa che potrebbe essere di aiuto a tutti quanti noi, e se il sig. Paolo Gasparri ci potrebbe dire cosa ne pensa sarebbe il Top :o) il testo dice cosi: “Salve, ho appena chiamato l’ufficio del turismo di roma, che mi ha dato ampie delucidazioni.
NON SIAMO NOI che dobbiamo farci pagare la tassa di soggiorno, ma airbnb. Dobbiamo farlo noi soltanto quando gli ospiti vengono direttamente da noi senza intermediario.
Infatti, mi hanno spiegato che bisogna distinguere tra STRUTTURE RECETTIVE e NON RECETTIVE.
lA CASA VACANZE fa parte delle STRUTTURE RECETTIVE; LA LOCAZIONE TURISTICA è ATTIVITà NON RECETTIVA. Il comune di roma ha detto chiaramente che le strutture recettive devono farsi pagare la tassa di soggiorno e rilasciarne apposita ricevuta ; le strutture non recettive, come le case affittate per locazione turistica, NO, ma si deve occupare di assolvere a tale obbligo l’intermediario che riceve il pagamento direttamente dall’host.
Mi hanno dato anche una mail del comune a cui scrivere, come ho appena fatto, di modo che se loro vi risponderanno, voi avete una risposta scritta per cautelarvi in caso di si contestino eventuali inadempienze.
Infatti il Comune di roma ha detto che Airbnb non vuole saperne di assolvere a tale obbligo e d’altra parte una persona del servizio clienti mi ha addirittura minacciata che se gli ospiti non vorranno pagare, loro mi cancelleranno tutte le prenotazioni.
la mail la trovate proprio sul sito del comune, dove dice: per eventuali informazioni scrivere a….
scrivete, spiegando che affittate come locazione turistica e chiedete se compete a voi farvi pagare.
la risposta scritta conservatela con molta cura.
SD’altra parte, c’è il problema di gente che ha prenotato mesi fa, quando la tassa non c’era, ed ora si vede chiedere una notevole somma in più. euppure sul sito quando hanno prenotato c’era scritto che non c’era altro di tasse da pagare! a questo punto , ho detto ad airbnb, al servizio clienti, che queste persone vanno avvisate per correttezza e poi ho fatto presente che noi non possiamo inserire nellle tariffe la tassa di soggiorno di 3, 5 euro a persona, perchè il sistema consente solo di mettere una percentuale fissa sul totale.
Nessuno ha risposto, salvo la sola minaccia di cancellarmi le prenotazioni.
Il problema, che ho fatto presente all’ufficio del turistmo, è che la delibera è stata fatta il 30 marzo ed entra in vigore….. il giorno dopo!! cosa assurda, cioè loro dicono che si applica a chei ARRIVA A ROMA a partire dal giorno dopo, anche se ha prenotato su portali in cui era scritto TASSA DI SOGGIORNO= 0. Ho fatto presente che la tassa si dovrebbe applicare a chi PRENOTA dal primo aprile e mi hanno chiesto di formulare questa ossrvazione anche per iscritto all’ufficio del turismo, cosa che ho fatto. PER cautelarvi, SCRIVETE MAIL, DICENDO: AFFITTO COME LOCAZIONE TURISTICA, QUINDI ATTIVITà NON RECETTIVA. CHI DEVE INCARICARSI DEL PAGAMENTO? avete così fatto il vostro dovere e siete a posto”
buongiorno
potrebbe darci la mail a cui a scritto ed ha avuto risposta.
perchè io continuo a scrivere al comune di Roma, ma nessuno mi risponde.
grazie
certo eccola: contributosoggiorno@comune.roma.it mah ti ricordo che non e’ detto che vi rispondano, mah in caso lo facessero, avete un appiglio quindi conviene conservare l’email :O)
Buone Notizie Popolo dell’casacheavanza!
il comune di Roma mi ha scritto!!!
faccio un copia e in colla di modo che lo possiate leggerlo tutti quanti, vi ricordo che se vi rispondono, dovete conservare la copia perché e sempre impugnabile difronte ad un giudice credo…e cmq e sempre una prova.
Da: Paolo Lutti
Inviato: martedì 29 maggio 2018 07:06
A: ‘diabolik 74’
Cc: giovanna.carfa@comune.roma.it
Oggetto: R: chiedo informazioni sulla tassa di soggiorno airbnb
Buongiorno
Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento per il contributo di soggiorno, vengono inseriti tra le tipologie soggette al versamento gli immobili destinati alle locazioni brevi e gli alloggi per uso turistico, che riguardano anche privati che affittano appartamenti o parte di essi e tutte le modalità di affitto di tipo non imprenditoriale inferiore ai 30 giorni.
Nel caso di gestione diretta del proprietario la procedura per le locazioni turistiche brevi è la seguente:
– prima di tutto deve comunicare al Dipartimento del Turismo l’inizio della propria attività di locazione ad uso turistico breve (max 30 giorni);
– iscriversi al portale di Roma Capitale;
– raccogliere il contributo di soggiorno pari ad € 3,50 a pernottamento per ogni ospite rilasciando ricevuta di pagamento;
– comunicare, entro il 16° giorno del mese successivo ad ogni trimestre lavorato, il numero di ospiti accolti;
– pagare on line tramite portale di Roma Capitale.
Nel caso, invece, in cui esista un intermediario (Air bnb ecc.), sarà questi a riscuotere il corrispettivo della locazione, a incassare il contributo di soggiorno, a espletare le comunicazioni ed i relativi riversamenti a Roma Capitale del contributo incassato.
La raccolta del contributo di soggiorno da parte dei gestori per gli affitti brevi ad uso turistico, si rende applicabile dal 21 aprile e il versamento a favore di Roma Capitale deve essere effettuato entro il 16 del mese di luglio prossimo.
Per ulteriori informazioni digitare “ regolamento del contributo di soggiorno” sul portale di Roma Capitale nella casella “cerca” (deliberazione n° 32).
Saluti
” Vi consiglio di scrivere al comune di Roma di modo da tutelarvi, io credevo che non mi rispondessero….e invece sono stati gentilissimi :O)
Buonasera, il DL 50/2017 è applicabile solo per le locazioni brevi di durata inferiore a 30 giorni sottoscritte tra privati. Pertanto il ruolo dei responsabili d’imposta relativamente all’imposta di soggiorno svolto dai portali è applicabile solo in questo campo. Sono escluse quindi le locazioni di durata superiore ai 30 giorni e le strutture ricettive.
Il funzionario le ha dato delle istruzioni corrette. Per le locazioni brevi gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni svolgono il ruolo di responsabile d’imposta e spetta a loro riscuotere e versare l’imposta di soggiorno. I più famosi portali con sede all’estero (Airbnb, Booking, ecc…) non si sono adeguati alla normativa ed è per questo che molti Comuni stanno stipulando direttamente accordi con Airbnb. Resta comunque una responsabilità dell’intermediario riscuotere e versare l’imposta.
Oltre al ruolo di responsabili d’imposta relativamente alla tassa di soggiorno, questi portali dovrebbero svolgere anche il ruolo di sostituti d’imposta operando una trattenuta del 21% a titolo d’acconto e rilasciando al proprietario la relativa Certificazione Unica. Anche sotto questo aspetto i portali citati non si sono adeguati. In questo caso però spetta al proprietario dichiarare le proprie entrate in sede di dichiarazione dei redditi.
Cordiali saluti
Salve… a luglio ed ottobre ho pagato la tassa di soggiorno per gli ospiti ricevuti in alloggio turistico da Aprile ad oggi che hanno prenotato tramite portali AirBnb e Booking ma… non spettava a me pagarla? Ho sbagliato a pagare?
Buonasera, la normativa nazionale prevede che siano i portali e in generale gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni a dover riscuotere e versare l’imposta di soggiorno ma al momento sia Booking che Airbnb non si sono adeguati alla normativa (slvo nei Comuni ive è stto stretto un accordo). Pertanto per evitare contenziosi con l’amministrazione comunale ritengo che lei abbia agito correttamente riscuotendo e versando l’imposta.
La ringrazio del chiarimento. Ad ogni modo AirBnb riscuotendo il pagamento dall’ospie e poi rigirarlo al proprietario al netto della commissione effettua esattamente la figura di intermediario e quindi dovrebbe occuparsi della tassa di sggiorno. Per Booking vale lo stesso discorso? L’ospite paga direttamante me proprietario e in questo caso sono obbligato io ad incassare anche la tassa di soggiorno?
Solo gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni hanno l’obbligo di riscuotere e versare l’imposta. Se gli ispiti pagano direttamente lei spetta a lei riscuoterla. Per il momento le suggerisco (se non lo fa l’intermediario) di riscuotere e versare l’imposta per evitare contenziosi. Inoltre il regolamento del Comune di Roma rende lei responsabile del pagamento dell’imposta con possibilità di rivalsa sull’ospite. Questo aspetto è stato oggetto di ricorso ma per il momento le suggerisco di seguire il mio consiglio.
Lo seguirò senza dubbio, grazie davvero di tutto per il grande sostegno che ci da con tutte queste informazioni di altissima qualità
🙂