pienza

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 28/11/2017 il Comune di Pienza ha istituito l’imposta di soggiorno per coloro i quali soggiornano negli appartamenti concessi in locazione breve di cui all’articolo 4 del DL 50/2017.


“Regolamento Imposta di Soggiorno”, articolo 2 “Presupposto dell’imposta di soggiorno”, comma 2:

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento rientrano nella fattispecie di struttura ricettiva anche gli alloggi, o parti di essi, locati per uso turistico (cioè gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50)..”

Articolo 3 “Soggetto passivo e obblighi di versamento” comma 2:

I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 1 e 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, co. 5-ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, e rispondono direttamente del corretto e integrale riversamento della stessa al Comune di Pienza..“

Al comma 3 dello stesso articolo 3 del Regolamento Comunale viene inoltre specificato l’aspetto più importante:

L’obbligo di versamento dell’imposta cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 2 sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato. I gestori non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d’imposta ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n° 600 del 1973 e ne consegue che i gestori delle strutture ricettive non sono i soggetti passivi del tributo.

Con provvedimento n.198 della Giunta Comunale sono state inoltre previste le tariffe per gli immobili concessi in locazione breve pari a 1,00 € a persona per notte. Sono esonerati i minori fino al quattordicesimo anno di età.


Nonostante la corretta precisazione contenuta al comma 3 dell’articolo 3 del Regolamento Comunale abbiamo constatato, con profondo disappunto, che il Comune, attraverso l’interpretazione fornita dalla Responsabile del settore Rag. Mariella Spadoni, ritiene responsabili della riscossione dell’imposta di soggiorno i proprietari che concedono in locazione gli immobili ai sensi dell’articolo 4 del Dl 50/2017 anche in presenza di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni, in totale contrasto con quanto stabilito dal comma 5ter dell’articolo 4 del DL 50/2017 e dall’articolo 3 “Soggetto passivo e obblighi di versamento” comma 2 del “Regolamento Imposta di Soggiorno” del Comune di Pienza.

Occorre pertanto precisare che il comma 5ter dell’articolo 4 del DL 50/2017, dispone, senza alcun dubbio interpretativo, che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni o dei corrispettivi sono gli unici responsabili della riscossione dell’imposta di soggiorno e di ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal regolamento comunale.

Articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017:

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”

Dalla lettura del Regolamento appare inoltre confuso il ruolo svolto degli stessi intermediari di cui all’articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017 che, come specificato dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito di Telefisco 2018, è applicabile solo in riferimento alle cosiddette locazioni brevi e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere:

La disposizione di cui al comma 5-ter dell’articolo 4 del Dl n. 50 del 2017 riguarda solo le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell’ambito dell’articolo 4 in questione, dedicato al «Regime fiscale delle locazioni brevi». Pertanto, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, solo nel caso in cui la locazione risponde ai requisiti delle locazioni brevi di cui al comma 1 dell’articolo 4 in commento in base al quale si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Al di fuori di tale specifico ambito, la disposizione recata dal comma 5-ter in esame non opera; per cui valgono le ordinarie regole contenute nell’articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011 che disciplina in generale l’imposta di soggiorno“.


Riteniamo pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale provveda a precisare che, in presenza di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni di locazione (Airbnb, Booking, Agenzie immobiliari, ecc…), i proprietari degli immobili concessi in locazione breve sono sollevati dall’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno e che l’obbligo in capo agli intermediari è riferibile alle sole locazioni di cui all’articolo 4 del DL 50/2017 e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere.

Portali come Booking e Airbnb sono identificati dalla normativa come intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni e il fatto che in un secondo momento accreditino la somma ai proprietari (normale comportamento adottato dagli intermediari) non li solleva dagli obblighi previsti dal comma 5ter dell’articolo 4 del DL 50/2017. Pertanto la responsabilità del mancato adeguamento di queste piattaforme alla normativa nazionale e la mancata nomina di un rappresentante fiscale idoneo all’assolvimento degli obblighi previsti non può in alcun modo essere responsabilità del proprietario che per legge non è tenuto alla riscossione dell’imposta di soggiorno almeno che non incassi direttamente dall’ospite il canone di locazione. Del resto lo stesso Regolamento Comunale precisa che “L’obbligo di versamento dell’imposta cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 2 sussiste nel solo caso in cui le somme gli siano corrisposte da parte dell’ospite alloggiato. I gestori non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d’imposta”. Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni (Arezzo, Firenze, ecc…) consapevoli di non poter richiedere direttamente ai proprietari l’assolvimento di tale obbligo in presenza di intermediari, hanno avviato e in alcuni casi concluso specifici accordi con le sopracitate piattaforme per velocizzare l’adeguamento delle stesse alla normativa vigente e assicurare così l’incasso dell’imposta di soggiorno.
Riteniamo pertanto il Regolamento Comunale in perfetta sintonia con la normativa nazionale ma lamentiamo l’erronea interpretazione fornita dall’ufficio responsabile che ha causato confusione tra gli utenti invitandoli a riscuotere e versare l’imposta di soggiorno anche in presenza di intermediari.


Il versamento dell’imposta potrà avvenire, indicandone la causale, direttamente presso la Tesoreria Comunale, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Pienza presso la Tesoreria Comunale o tramite le procedure informatiche messe a disposizione dal Comune di Pienza.

Il Funzionario Responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Pienza. Per maggiori informazioni:

Ufficio Tributi
Apertura al pubblico:
nei giorni di mercoledì e venerdì dalle 12,00 alle 13,00

Rag. Mariella Spadoni
E-mail: m.spadoni@unionecomuni.valdichiana.si.it
Telefono: 0578749754 Fax: 0578749798


Fonte: Comune di Pienza



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Paolo Gasparri
Autore: Paolo Gasparri

Co-Founder de La Casa che Avanza e coordinatore della piattaforma web. Responsabile dei rapporti con Enti e Istituzioni.
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