Con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 27/02/2018 il Comune di Sinalunga ha istituito l’imposta di soggiorno per coloro i quali soggiornano negli appartamenti concessi in locazione breve di cui all’articolo 4 del DL 50/2017.
“Regolamento Comunale sull’Imposta di Soggiorno”, all”articolo 1 “Presupposto dell’imposta di soggiorno”, comma 4:
“Per strutture ricettive si intendono quelle alberghiere ed extralberghiere così come individuate dalla Legge Regionale Toscana n. 86/2016 e successive modificazioni e dalla Legge Regionale Toscana n. 30/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché immobili destinati alla locazione breve di cui all’art. 4 del D.L. 24.4.2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla L. n.96 del 21.06.2017, ubicati nel territorio del Comune di Sinalunga, e ogni altra struttura ricettiva che presenti elementi ricollegabili alle categorie individuate dalla Legge Regionale.”
all’articolo 2 “Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari” comma 2:
“I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’art. 1, comma 4, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, c. 5-ter de D.L. 50/2017 convertito nella Legge n. 96/2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4 comma 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella Legge 96/2017.“
Con delibera n.8 della Giunta Comunale sono state previste le tariffe per gli immobili concessi in locazione breve pari a 0,50 € a persona per notte. Sono esenti i minori fino al quattordicesimo anno di età.
Occorre tuttavia precisare che il comma 5ter dell’articolo 4 del DL 50/2017, dispone, senza alcun dubbio interpretativo, che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni o dei corrispettivi sono gli unici responsabili della riscossione dell’imposta di soggiorno e di ogni altro adempimento previsto dalla legge e dal regolamento comunale.
Articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017:
“Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.”
Dalla lettura del Regolamento appare inoltre confuso il ruolo svolto degli stessi intermediari di cui all’articolo 4, comma 5ter del DL 50/2017 che, come specificato dal dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito di Telefisco 2018, è applicabile solo in riferimento alle cosiddette locazioni brevi e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere:
“La disposizione di cui al comma 5-ter dell’articolo 4 del Dl n. 50 del 2017 riguarda solo le locazioni brevi data la sua collocazione sistematica nell’ambito dell’articolo 4 in questione, dedicato al «Regime fiscale delle locazioni brevi». Pertanto, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, solo nel caso in cui la locazione risponde ai requisiti delle locazioni brevi di cui al comma 1 dell’articolo 4 in commento in base al quale si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. Al di fuori di tale specifico ambito, la disposizione recata dal comma 5-ter in esame non opera; per cui valgono le ordinarie regole contenute nell’articolo 4 del Dlgs n. 23 del 2011 che disciplina in generale l’imposta di soggiorno“.
Riteniamo pertanto opportuno che l’Amministrazione Comunale provveda a precisare che, in presenza di intermediari che intervengono nella riscossione dei canoni di locazione (Airbnb, Booking, Agenzie immobiliari, ecc…), i proprietari degli immobili concessi in locazione breve sono sollevati dall’obbligo di riscuotere l’imposta di soggiorno e che l’obbligo in capo agli intermediari è riferibile alle sole locazioni di cui all’articolo 4 del DL 50/2017 e non anche alle strutture ricettive alberghiere o extralberghiere.
La responsabilità del mancato adeguamento di queste piattaforme alla normativa nazionale e la mancata nomina di un rappresentante fiscale idoneo all’assolvimento degli obblighi previsti non può in alcun modo essere responsabilità del proprietario che per legge non è tenuto alla riscossione dell’imposta di soggiorno a meno che non incassi direttamente dall’ospite il canone di locazione. I proprietari non assumono dunque il ruolo di sostituti o di responsabili d’imposta.
Il versamento dell’imposta potrà avvenire, indicandone la causale, direttamente presso la Tesoreria Comunale, mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Sinalunga presso la Tesoreria Comunale o tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Sinalunga.
Il Funzionario Responsabile dell’imposta di soggiorno è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Sinalunga. Per maggiori informazioni:
Tel. 0577 635254 Fax 0577 630001 e-mail: cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it
Orario apertura al pubblico:
Lunedì dalle 09:30 alle 12:30 dalle 15:15 alle 18:00
Martedì dalle 09:30 alle 12:30
Mercoledì dalle 09:30 alle 12:30
Giovedì dalle 15:15 alle 18:00
Venerdì dalle 09:30 alle 12:30
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