Il 23 marzo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto 12 febbraio 2015, “Disposizioni applicative per l’attribuzione del credito d’imposta agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator”, meglio conosciuto come Tax Credit per il turismo digitale. Tali disposizioni sono state emanate dal Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
I gestori di strutture ricettive potranno beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% (fino ad un massimo di 12.500 €) dei costi sostenuti per gli investimenti e attività di sviluppo indicate nell’Art. 9, comma 2 del D.L. 83/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2014), per ognuno degli anni compresi tra il 2014 e il 2016:
a) impianti wi-fi;
b) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
c) programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all’integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l’integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
d) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
e) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
f) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
g) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma.
Per gestori di strutture ricettive si intende tutti colori i quali svolgono in forma organizzata e imprenditoriale una delle attività ricettive classificate come alberghiere o extra-alberghiere anche in forma aggregata, come nel caso dei consorzi e delle Reti di Impresa, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali. Sono esclusi quindi tutti coloro i quali svolgono tale attività in forma amatoriale e occasionale.
Il credito d’imposta non può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali richieste e ottenute per la medesima voce di spesa. Per usufruire del beneficio è necessario presentare al Mibact (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo), dal 1 gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sono effettuate le spese, un’apposita domanda, redatta secondo modalità telematiche che verranno definite entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. La domanda deve contenere il costo complessivo degli interventi, l’ammontare totale delle spese eleggibili e l’attestazione di effettività delle spese sostenute; il Ministero effettua le verifica e risponde entro 60 giorni.
ALLEGATI
D.L. 83/2014
Legge n. 106/2014
Decreto 12 febbraio 2015


