Toscana, l’obbligo di comunicazione al Comune decorre dal 1 gennaio 2019.
Il 7 agosto 2018 è entrato in vigore il D.P.G.R. n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale)” e il 24 settembre 2018 con D.G.R n.1041 sono state approvate le informazioni, le modalità e i termini della comunicazione che le locazioni turistiche presenti sul territorio regionale devono effettuare ai sensi dell’art. 70 comma 2 della L.R. 86/2016. In sede di prima applicazione l’obbligo di comunicazione al Comune decorre dal 1 gennaio 2019.
Chi sul territorio regionale concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche o transitorie ai sensi dell’articolo 4 del DL 50/2017 e dell’art. 70 comma 2 della L.R. 86/2016, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve trasmettere al Comune competente territorialmente, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto, la “Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche – Allegato A” (vedi Allegati) mediante le piattaforme telematiche di proprietà dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Firenze già utilizzate per le comunicazioni con finalità statistiche ai sensi art. 84 bis della l.r. 86/2016.
In fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione telematica al Comune capoluogo di Provincia, che svolge la funzione per tutto il territorio provinciale, decorre dal 1 gennaio 2019. Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.
Sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive come il servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc…, da euro 1.000 a euro 6.000, e nel caso di incompleta o omessa comunicazione, da euro 250 a euro 1.500.
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Approvazione in via preliminare della comunicazione ai Comuni degli alloggi locati con finalità turistiche (Delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 24/09/2018)
Regolamento attuativo del Testo unico DPGR n. 47 del 7 agosto 2018
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Buonasera, ho un appartamento a Follonica che affitto in estate. Quest’anno ho stipulato un contratto per 45 giorni che ho quindi registrato. Devo richiedere l’imposta di soggiorno? Devo trasmettere al comune dati ai fini del stat? Devo mandare anche le schedine alloggiati? Oppure essendo un contratto per più di 30 giorni e quindi registrato non devo fare nient’altro? La ringrazio per la risposta
Buonasera, l’articolo 4 del DL 50/2017 e successive modificazioni concede ai Comuni la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno anche per le locazioni brevi turistiche inferiori a 30 giorni e prevede la comunicazione a fini statistici. Pertanto nel suo caso non dovrebbe essere richiesta dal Comune l’imposta né la comunicazione ISTAT. Grazie ad un accordo tra Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Interno sono esentati dalla comunicazione alloggiatiWeb i contratti che vengono regolarmente registrati.
Tuttavia avendo comunicato al Comune e alla Regione che l’immobile è concesso esclusivamente in locazione breve, le suggerisco di rivolgersi al Comune per sapere se è necessario che lei sospenda “l’attività” per la durata del contratto. In questo modo non saranno falsati i dati ISTAT poiché l’immobile non risulterà “vuoto” ma temporaneamente non disponibile.
Cordiali saluti
Buonanotte,
Ho trovato il suo post è veramente è molto utile, complementi per tutta l’informazione.
Ho tentato di trovare qualche cosa della quale ho bisogno ma non l’ho trovato.
Li racconto, io ho una locazione turistica la cuale è iscritta ed ha il codice turistico. Con questo blocco che abbiamo ho bisogno di affittare a un “turista” che non e turista e italiano che aveva arrivato prima come un posto temporale (2 settimane) mentre trovava posto per far residenza ma non la farà con la situazione che abbiamo. Allora io vorrei affitarlo a questa persona ma lui ha bisogno di far residenza li, allora cosa posso fare, sia per ritirarlo come alloggio turistico, per poter far la residenza del signore o si potrebbe rimanere come turistico, e far residenza lui? cosa possiamo fare per poter far la residenza al signore finché trovi posto per andare. Molte grazzie
Buonasera, nell’immobile con contratto ad uso turistico non è possibile prendere residenza. Dovrà stipulare un classico contratto ad uso abitativo (4+4 o 3+2) e comunicare l’interruzione della locazione turistica al Comune.
Cordiali saluti
Awesome post! Keep up the great work! 🙂
Scusate avevo scritto qui chiedendo un consiglio, ma poi ho trovato la pagina specifica per ricevere consulenza, quindi preferisco utilizzare quella
Nessun problema, ho ricevuto la sua richiesta.
Buonasera
Dovendomi trasferire temporaneamente dai miei genitori, vorrei sapere se fosse possibile affittare Il Casale di mia proprietà per almeno un anno a clienti italiani o stranieri. Considerando che comunque manterrei lì la mia residenza vorrei sapere se esistono limitazioni di legge o adempimenti fiscali particolari. Se questo fosse possibile vorrei sapere attraverso quali agenzie o siti potrei pubblicizzarlo e in quale forma ( locazione turistica o simiglia )
Grazie
Buonasera, può certamente affittare l’immobile. Le suggerisco la formula della locazione turistica. A seconda del Regolamento Comunale, le potrebbe essere richiesto il pagamento dell’IMU per le mensilità in cui non ha la disponibilità dell’immobile. Per mensilità dovuta si intende il mese in cui la quota di non possesso supera i 15 giorni.
Vi sono una serie di adempimenti come la comunicazione alla Regione, la riscossione della tassa di soggiorno (se opportunamente deliberata dal suo Comune), la comunicazione ISTAT per la movimentazione dei turisti e la comunicazione di Pubblica Sicurezza attraverso il portale alloggiatiWeb della Polizia di Stato.
Da un punto di vista fiscale può optare per il regime della cedolare secca al 21% e non potrà detrarre spese (neanche i costi di intermediazione dei portali). Dopo aver svolto gli adempimenti necessari potrà pubblicare l’immobile su portali come Airbnb, Booking, HomeAway, ecc…
Cordiali saluti
Buonasera e grazie per la celere risposta
però non mi è chiaro il finale. Lei dice che potrò pubblicizzare sui portali solo dopo gli adempimenti necessari. Domanda: ma se non pubblicizzo prima, come arriva il cliente? Ergo: gli adempimenti necessari, compreso il problema IMU, possono essere esplicitati solo dopo un contratto firmato con un cliente reale.
Il cliente però può arrivare solo dopo aver letto da qualche parte che c’è un casale in Toscana da affittare ecc.
grazie per la risposta è cordiali saluti
Arnaldo
Per adempimenti istituzionali mi riferivo all’abilitazione al portale alloggiatiWeb della Polizia di Stato e alla Comunicazione al Comune.
Buongiorno, mi inserisco nella discussione relativamente alla questione dell’Imu in caso di residenza nella casa affittata temporanemante ad uso turistico.
E’ una cosa che faccio da diversi anni e ho sempre pensato che non superando di 6 mesi la quota di non possesso fosse tutto regolare. In particolare, nei contratti di locazione ho sempre escluso una stanza singola al piano terra indicandola come privata, anche se ovviamente non la uso in presenza di ospiti.
Questa cosa però di regolamenti comunali dove in base alla quota di possesso mensile minore di 15 giorni sarebbe dovuto l’imu di quel mese come seconda casa mi risulta totalmente nuova. Può darmi un riferimento in merito?
Inoltre sa per caso se esiste un elendo dei comuni in Toscana che hanno deliberato una cosa del genere? Purtroppo nel sito del mio comune, pur essendo nel senese non riesco a capire nemmeno se sia dovuta l’imposta di soggiorno per gli affitti turistici…
Grazie ancora e buona giornata.
Gentilissimo Giuliano, l’IMU è un’imposta Comunale e in quanto tale è disciplinata dal Regolamento del Comune in cui è situato l’immobile. Quella da me citata è una prassi comune (come nel caso di Roma). Tuttavia nel suo caso la questione non si pone poiché la Circolare del 18 maggio 2012 n. 3 del Ministero dell’Economia e delle Finanze precisa che nel caso in cui l’abitazione principale sia “parzialmente locata”, non debba applicarsi l’IMU.
Deve comunque chiedere al suo Comune riguardo l’imposta di soggiorno.
Cordiali saluti
Grazie ancora per le precisazioni!
Ho trovato il Regolamento del Comune risalente al 2014. Non mi sembra di aver trovato indicazioni in merito all’affitto turistico e alla quota mensile di possesso. L’unico riferimento al possesso mensile penso si riferisca a quando qualcuno acquista ed acquisisce il possesso in un determinato mese: pertanto oltre i 15 giorni si calcola un mese intero.
Ho trovato successive deliberazioni annuali per le aliquote. Prima di leggerle tutte avrei una domanda: per inserire una regola relativamente ad un importo imu dovuto sulle prime case affittate ad uso turistico per più di 15 giorni al mese avrebbero dovuto modificare il regolamento comunale o potrebbero averlo fatto anche in una delibera successiva?
Infine le chiedo un’altra cortesia. Nella circolare 18 maggio 2013 da lei citata si intende che per locare “parzialmente l’immobile” il proprietario debba essere presente nel momento in cui il resto dell’abitazione viene affittata ad uso turistico oppure basta escludere a contratto una porzione di esso (una stanza come nel mio caso)?
Io ho sempre indicato questa cosa per precauzione, come dicevo. E’ un po’ pretestuosa come cosa, specialmente considerando che l’immobile ha altre 4 stanze, però effettivamente la stanza non viene utilizzata dagli ospiti anche se io ovviamente non la uso quando ci sono loro.
Grazie di nuovo e buona giornata!
Buonasera, quell’aspetto che ha trovato nel regolamento riguardo la quota di possesso mensile in caso di compravendita viene solitamente usato come riferimento anche nel caso delle locazioni, a prescindere che siano di lunga e breve durata.
Deve riservare per lei una porzione di appartamento, non deve essere materialmente presente ma solo dimostrare che, se ne ha bisogno, ha una porzione riservata a lei. Deve ricordarsi di allegare al contratto una planimetria dell’immobile con evidenziate le aree oggetto della locazione.
Cordiali saluti
Fortunatamente ho una depandance distaccata (anche se come locale accessorio) e una stanza singola a piano terra entrambe riportate nel contratto con planimetria a mio uso senza limiti. In sostanza ho fatto il contrario: non ho evidenziato le aree locate ma quelle escluse. Ma concettualmente mi sembra la stessa.
Per arricchire la discussione riporto comunque la dicitura nel regolamento comunale in oggetto, inserita in un capitolo relativo ai “versamenti”:
“L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma.”
Io ci leggo una cosa del genere: se l’imu è dovuto, un mese in cui ho avuto il possesso dell’abitazione per almeno 15 giorni lo devo calcolare per intero.
Davvero non potrei mai arrivare ad immaginare quello che ci siamo detti leggendo una cosa del genere…ma forse è scritto male in questo caso.
Grazie davvero per questa ulteriore “scoperta”!
Grazie a lei!
Buonasera, volevo semplicemente sapere cosa succede concretamente una volta fatta la comunicazione. Viene fornito un codice da inserire nell’annuncio come accade in altre regioni, ad esempio in Liguria? Visto poi che richiedono di farlo 30 giorni prima del primo contratto, bisogna quindi attendere una conferma esplicita oppure, trascorsi i 30 giorni, salvo eventuali comunicazione, si intende che sia tutto in ordine?
Infine mi pare che in estate sia stata approvata una legge per regolamentare il tutto a livello statale, richiedendo un codice univoco per l’immobile locato ai fini turistici direttamente all’agenzia delle entrate. Concretamente mi pare che ancora non ci sia modo di farlo. Ma a questo punto la registrazione per la regione Toscana non sarebbe inutile?
Grazie in anticipo!
Buonasera, effettuata la comunicazione viene assegnato un codice identificativo necessario per ottemperare agli obblighi di comunicazione dei flussi a fini statistici ma al momento la Regione non richiede che il codice venga pubblicato anche sugli annunci. Non è necessaria una conferma, è sufficiente effettuare la comunicazione. Il codice identificativo nazionale è orfano del decreto attuativo pertanto al momento esiste solo su carta ma non è stato ancora creato il database. Il codice identificativo nazionale con ogni probabilità andrà a sostituire quello regionale.
Cordiali saluti
Buongiorno, e grazie per la precedente risposta.
Stavo concretamente valutando la procedura di iscrizione per la Regione Toscana e tutte le informazioni richieste mi lasciano un pochino perplesso. Specialmente l’ulteriore adempimento in merito alla comunicazione dei flussi statistici (perché devo fare una cosa del genere quando basterebbe estrapolare in forma anonima i dati della questura che già fornisco?).
Ho visto che è prevista una sanzione in caso di inadempienza (che sto valutando). Il fatto che ora esista una legge statale, seppur senza regolamento attuativo, eliminerebbe la sanzione in caso di contestazione?
Ancora grazie!
Buongiorno, la locazione breve resta di esclusiva competenza statale tuttavia per competenza legislativa residuale delle Regioni, queste possono normare la materia in ambito di imposta di soggiorno, codice identificativo e comunicazione ISTAT. È pertanto assolutamente legittima la richiesta. Probabilmente in futuro i database dei ministeri comunicheranno tra loro e si eviteranno così questi “doppie” comunicazioni.
Buonasera, ho un appartamento nel comune di Piombino e sono un privato che fino a poco tempo fa affittava in maniera saltuaria. Dopo aver letto l’articolo ho fatto una breve ricerca sul sito del comune ma non ho trovato niente in merito. Sono comunque obbligata a fare tale comunicazione? Ho sempre fatto regolare contratto con relativa ricevuta e segnalazione alla questura. Nel comune dove è ubicato l’alloggio non si fa menzione di case private affittate per la tassa di soggiorno. Devo ritenermi obbligata a tale invio di comunicazione?
Buonasera Angela, assolutamente si. Chiunque conceda in locazione un immobile per finalità turistiche deve effettuare la comunicazione al Comune attraverso la procedura telematica.
Qui trova tutte le info e il link per effettuare la comunicazione:
http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche
Cordiali saluti
Grazie per la celere risposta. Con questa procedura si può evitare di fare contratto e alloggiati web? Ovviamente rimane la compilazione della ricevuta.
Grazie.
Buongiorno, purtroppo no, rimangono gli stessi obblighi.
Buongiorno, nel caso di immobile cointestato e dato in locazione con contratto di locazione turistica firmato da entrambi i proprietari, e’ sufficiente che la comunicazione al comune venga fatta da uno solo dei comproprietari?
Grazie.
Buonasera, dovrebbe essere sufficiente la comunicazione fatta da uno solo dei comproprietari.
Grazie mille.
salve, un info sulla comunicazione alla questura e al comune, relativa al .. In qualita di???(gestore , usufruttuario , comodatario)???
l’immobile X è di proprietà di mio padre, che però vive altrove. Io allora ho deciso di dedicare quell’immobile a locazione turistica. Per gestire io l’alloggio secondo lei, di quale documento devo disporre per non avere problemi??
o posso occuparmene io senza problemi??
Buonasera, deve stipulare un contratto di comodato d’uso gratuito con suo padre altrimenti i redditi saranno in capo a lui.
Cordiali saluti
ho letto però che il contratto puo anche essere verbale, giusto???
https://www.guidafisco.it/comodato-uso-gratuito-immobile-1486
o secondo lei devo fare qualcosa di scritto ?? che tipo di documento dovrei produrre e in quale modalità??? grazie
Si può essere in forma scritta o verbale. La forma verbale è sufficiente nel caso in cui lei voglia usufruire dell’immobile ma se vuole a sua volta concederlo in locazione ritengo sia necessaria la forma scritta. Qui trova tutte le info sul sito dell’agenzia delle entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/schede/fabbricatiterreni/registrazione+contratti+di+comodato/scheda+informativa+registrazione+contratti+comodato?page=contrattiimp
Buonasera,
io ho un appartamento a Firenze che ho utilizzato come LT fino a settembre 2018,
Adesso non so ancora se lo rifarò nel 2019,
secondo lei, io avrei cmq l’obbligo di fare questa comunicazione? o potrei aspettare il primo eventuale contratto del 2019 ? Al momento sono registrato al Comune per pagare la tassa di soggiorno, al portale alloggiati e ho l’annuncio ancora attivo su Airbnb.
Grazie per il vostro aiuto.
Buonasera, il D.G.R. n. 1462 del 17.12.2018 riporta:
“che chi concede in locazione alloggi con finalità turistiche effettui la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione;”
Pertanto dal 1 marzo vige l’obbligo di effettuare la comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. Avendo avuto lei già uno “storico” di locazioni le suggerisco di effettuare la comunicazione salvo poi inviare una disdetta in caso di un suo ripensamento.
Cordiali saluti
Buonasera, mi sembra di capire che l’allegato in questione debba essere inviato tramite una piattaforma telematica da utilizzare anche per comunicazioni periodiche… Di quale piattaforma si tratta? Sicuramente saranno necessarie delle credenziali… a chi dobbiamo rivolgerci? Al comune in cui è ubicato l’immobile o al comune capoluogo di provincia? Grazie.
Buonasera Alessandra, il modulo può essere inviato al Comune competente territorialmente che ha l’obbligo di inoltrarlo al Comune capoluogo di Provincia. Essendo tuttavia in fase di “rodaggio” il nuovo regolamento le suggerisco di recarsi in Comune per richiedere ulteriori informazioni. Una volta inviata la comunicazione sarà possibile richiedere le credenziali e accedere ai portali messi a disposizione dai Comuni capoluogo per la comunicazione dei flussi a fini statistici. Purtroppo non tutti i capoluoghi usano la stessa piattaforma (Unicom, Webcheckin, ecc…). La Regione sta comunque lavorando ad un portale unico regionale, almeno questo si evince dalle recenti dichiarazioni.
Cordiali saluti
Buongiorno, quindi se ho capito bene, in tutta la regione toscana, ovunque si affitti, ora corre l’obbligo di comunicare dal 1 gennaio 2019 l’inizio attività di locazione turistica al proprio comune?
Buongiorno Ermanno, si esatto. Si tratta di una semplice comunicazione (non una SCIA) scaricabile in calce all’articolo. Anche eventuali modifiche (cessazione locazione o modifiche all’immobile) devono essere comunicate tramite lo stesso modulo. È un modulo molto chiaro e di facile compilazione e serve alla Regione per avere una mappatura delle locazioni sul territorio.
L’articolo 84 bis della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa inoltre che anche chi concede in locazione gli immobili per finalità turistiche è tenuto a comunicare i flussi a fini statistici:
Comunicazioni ai fini statistici
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”