Toscana, l’obbligo di comunicazione al Comune decorre dal 1 gennaio 2019.
Il 7 agosto 2018 è entrato in vigore il D.P.G.R. n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo Unico del sistema turistico regionale)” e il 24 settembre 2018 con D.G.R n.1041 sono state approvate le informazioni, le modalità e i termini della comunicazione che le locazioni turistiche presenti sul territorio regionale devono effettuare ai sensi dell’art. 70 comma 2 della L.R. 86/2016. In sede di prima applicazione l’obbligo di comunicazione al Comune decorre dal 1 gennaio 2019.
Chi sul territorio regionale concede in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche o transitorie ai sensi dell’articolo 4 del DL 50/2017 e dell’art. 70 comma 2 della L.R. 86/2016, anche nel caso di gestione in forma indiretta, deve trasmettere al Comune competente territorialmente, entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto, la “Comunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche – Allegato A” (vedi Allegati) mediante le piattaforme telematiche di proprietà dei Comuni capoluoghi di provincia e della Città metropolitana di Firenze già utilizzate per le comunicazioni con finalità statistiche ai sensi art. 84 bis della l.r. 86/2016.
In fase di prima applicazione l’obbligo di comunicazione telematica al Comune capoluogo di Provincia, che svolge la funzione per tutto il territorio provinciale, decorre dal 1 gennaio 2019. Eventuali integrazioni o variazioni alla comunicazione effettuata devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi del relativo evento.
Sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nel caso in cui vengano forniti servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive come il servizio di prima colazione, cambio biancheria, servizio di pulizia o di riassetto durante il soggiorno, servizio di ristorazione ecc…, da euro 1.000 a euro 6.000, e nel caso di incompleta o omessa comunicazione, da euro 250 a euro 1.500.
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Approvazione in via preliminare della comunicazione ai Comuni degli alloggi locati con finalità turistiche (Delibera di Giunta Regionale n. 1041 del 24/09/2018)
Regolamento attuativo del Testo unico DPGR n. 47 del 7 agosto 2018
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Buonasera,
io ho un appartamento a Firenze che ho utilizzato come LT fino a settembre 2018,
Adesso non so ancora se lo rifarò nel 2019,
secondo lei, io avrei cmq l’obbligo di fare questa comunicazione? o potrei aspettare il primo eventuale contratto del 2019 ? Al momento sono registrato al Comune per pagare la tassa di soggiorno, al portale alloggiati e ho l’annuncio ancora attivo su Airbnb.
Grazie per il vostro aiuto.
Buonasera, il D.G.R. n. 1462 del 17.12.2018 riporta:
“che chi concede in locazione alloggi con finalità turistiche effettui la comunicazione entro trenta giorni dalla stipula del primo contratto di locazione;”
Pertanto dal 1 marzo vige l’obbligo di effettuare la comunicazione entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del primo contratto di locazione. Avendo avuto lei già uno “storico” di locazioni le suggerisco di effettuare la comunicazione salvo poi inviare una disdetta in caso di un suo ripensamento.
Cordiali saluti
Buonasera, mi sembra di capire che l’allegato in questione debba essere inviato tramite una piattaforma telematica da utilizzare anche per comunicazioni periodiche… Di quale piattaforma si tratta? Sicuramente saranno necessarie delle credenziali… a chi dobbiamo rivolgerci? Al comune in cui è ubicato l’immobile o al comune capoluogo di provincia? Grazie.
Buonasera Alessandra, il modulo può essere inviato al Comune competente territorialmente che ha l’obbligo di inoltrarlo al Comune capoluogo di Provincia. Essendo tuttavia in fase di “rodaggio” il nuovo regolamento le suggerisco di recarsi in Comune per richiedere ulteriori informazioni. Una volta inviata la comunicazione sarà possibile richiedere le credenziali e accedere ai portali messi a disposizione dai Comuni capoluogo per la comunicazione dei flussi a fini statistici. Purtroppo non tutti i capoluoghi usano la stessa piattaforma (Unicom, Webcheckin, ecc…). La Regione sta comunque lavorando ad un portale unico regionale, almeno questo si evince dalle recenti dichiarazioni.
Cordiali saluti
Buongiorno, quindi se ho capito bene, in tutta la regione toscana, ovunque si affitti, ora corre l’obbligo di comunicare dal 1 gennaio 2019 l’inizio attività di locazione turistica al proprio comune?
Buongiorno Ermanno, si esatto. Si tratta di una semplice comunicazione (non una SCIA) scaricabile in calce all’articolo. Anche eventuali modifiche (cessazione locazione o modifiche all’immobile) devono essere comunicate tramite lo stesso modulo. È un modulo molto chiaro e di facile compilazione e serve alla Regione per avere una mappatura delle locazioni sul territorio.
L’articolo 84 bis della Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 precisa inoltre che anche chi concede in locazione gli immobili per finalità turistiche è tenuto a comunicare i flussi a fini statistici:
Comunicazioni ai fini statistici
1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive e coloro che esercitano la locazione per finalità turistiche sono tenuti alla comunicazione dei flussi turistici per finalità statistiche ai comuni capoluoghi di provincia o alla Città metropolitana di Firenze.
2. I soggetti di cui al comma 1 registrano giornalmente l’arrivo e la partenza di ciascun ospite e, con riferimento alle strutture ricettive turistiche, anche il numero delle camere occupate, mediante apposita procedura telematica, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, è effettuata con cadenza mensile, secondo le prescrizioni impartite dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400).”