Per svolgere l’attività di affittacamere in forma non imprenditoriale, è necessario prima di tutto chiarire alcuni aspetti normativi fondamentali. Per la Toscana la disciplina è contenuta nella:
TITOLO II – IMPRESE TURISTICHE
CAPO II – Altre strutture ricettive
SEZIONE III – Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione
Art. 54 – Requisiti
1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono possedere requisiti strutturali ed igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione nonché quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente Capo.
2. L’utilizzo delle abitazioni per attività di cui alla presente sezione non comporta modifica di destinazione d’uso degli edifici a fini urbanistici.
Art. 55 – Affittacamere (Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art. 22)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nello stesso appartamento, nelle quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari.
2. Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di “Bed & Breakfast”.
Art. 59 – Disposizioni concernenti i soggetti gestori
1. È obbligatoria la designazione di un gestore nel caso in cui il titolare della struttura non sia persona fisica. Il titolare o il gestore possono nominare loro rappresentanti purché in possesso degli stessi requisiti personali richiesti al titolare o gestore.
Art. 60 – Obblighi amministrativi per lo svolgimento delle attività previste nella sezione terza
1. L’esercizio delle attività ricettive di cui alla presente sezione è subordinato alla presentazione al comune in cui si intende svolgere l’attività di una denuncia di inizio della stessa ai sensi degli articoli 58 e seguenti della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti) attestante l’esistenza dei requisiti soggettivi e della struttura previsti dalla presente legge.
2. A tal fine il denunciante deve indicare:
a) generalità e denominazione del denunciante;
b) generalità dell’eventuale rappresentante legale;
c) il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del TULPS approvato con r.d. 773/1931 e successive modificazioni; in caso di nomina di un rappresentante legale i requisiti devono essere posseduti anche da quest’ultimo;
d) (Lettera abrogata con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art.28)
e) l’esistenza nelle strutture dei requisiti previsti per le case di civile abitazione.
3. (Comma abrogato con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art.28)
4. La denuncia deve contenere le seguenti informazioni relative alla struttura e ai servizi offerti:
a) ubicazione e caratteristiche;
b) servizi offerti;
c) numero dei posti letto e delle unità abitative;
d) servizi igienici a disposizione degli ospiti;
e) periodi di apertura.
5. Chi gestisce una delle strutture ricettive di cui alla presente sezione è inoltre tenuto a comunicare al comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e degli appartamenti di cui dispone per la gestione.
Art. 61 – Esercizio non professionale dell’attività di affittacamere
1. (Comma così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art. 31) Coloro che esercitano, non professionalmente, l’attività di affittacamere nella casa ove hanno la propria residenza e domicilio sono esonerati dalla presentazione della comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 75.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti comunque alla denuncia di cui all’articolo 60.
SEZIONI VI – Vigilanza e sanzioni
Art. 66 – Compiti di vigilanza e controllo
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulla osservanza delle disposizioni di cui al presente capo sono esercitate dal comune e dalla provincia nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 67 – Cessazione dell’attività (Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art. 32)
1. Qualora sia accertata la mancanza di alcuno dei requisiti obbligatori per il livello minimo di classificazione previsto dal regolamento di cui all’articolo 158, il comune dispone la cessazione dell’attività, salvo che fissi un termine entro il quale l’interessato provveda a conformare l’attività stessa alla normativa vigente.
2. Il provvedimento di cessazione di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolare o il gestore di una delle strutture ricettive di cui al presente capo non abbia consentito agli enti competenti gli accertamenti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti.
3. Il comune dispone la cessazione dell’attività altresì qualora venga meno alcuno dei requisiti previsti dalla legge per il titolare o gestore.
Art. 68 – Sanzioni amministrative (Articolo così sostituito con l.r. 17 gennaio 2005, n.14, art. 33)
1. Chi gestisce una delle strutture disciplinate al presente capo senza aver provveduto alla denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro.
2. Il superamento della capacità ricettiva consentita, fatto salvo il caso di stato di necessità per i rifugi alpini, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro.
3. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro:
a) chi ospita all’interno della struttura ricettiva soggetti diversi da quelli indicati nella denuncia di inizio attività;
b) chi non fornisce i servizi previsti per il tipo di classificazione, ove prevista.
4. E’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro chi violi gli obblighi di cui al presente capo o della corrispondente parte del regolamento di cui all’articolo 158 non altrimenti sanzionati.
5. Chi somministra alimenti e bevande in violazione delle prescrizioni del presente capo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 600,00 euro.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
a) chi pubblicizza, con qualunque mezzo, un livello di classificazione di residence superiore a quello posseduto;
b) chi non fornisce i servizi previsti dalla legge e dal regolamento di cui all’articolo 158 per il tipo di struttura.
7. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
CAPO II – ALTRE STRUTTURE RICETTIVE
Art. 39 – Affittacamere
1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali e igienico-edilizi previsti per le case di civile abitazione anche per quanto attiene alle superfici delle camere e degli altri locali.
2. Per le camere a più di due letti la cubatura e la superficie minima sono quelli risultanti dalle misure stabilite per le camere a due letti aumentate, per ogni letto in più, di un numero rispettivamente di metri cubi o quadrati pari alla differenza di cubatura e superficie tra le camere ad uno e quelle a due letti.
3. Alle camere da letto destinate agli ospiti, si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare le camere da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. Nelle stanze di soggiorno adibite all’uso comune non è consentito installare letti aggiunti.
4. (Comma così sostituito dall’art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.) Gli appartamenti utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico sanitario, completo di wc con cacciata d’acqua, lavabo, vasca da bagno o doccia, bidet o soluzione equivalente, specchio, ogni otto posti o frazione, comprese le persone appartenenti al nucleo familiare e conviventi.
5. Per le camere da letto, l’arredamento minimo deve essere costituito da letto, sedia o sgabello per persona, armadio, cestino rifiuti ed un tavolo.
6. (Comma così sostituito dall’art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.) Negli affittacamere devono essere assicurati i seguenti servizi minimi compresi nel prezzo:
a) pulizia giornaliera dei locali;
b) cambio della biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento;
d) addetto sempre reperibile.
7. (Comma abrogato dall’art. 19 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.)
Art. 42 bis – Denuncia inizio attività (Articolo inserito dall’art. 23 del d.p.g.r. 7 agosto 2007, n. 46/R.)
1. La denuncia di inizio attività per l’esercizio delle strutture ricettive di cui al presente capo è presentata al comune in cui è ubicata la struttura. L’attività può essere iniziata dal ricevimento della denuncia da parte del comune.
2. Eventuali variazioni degli elementi della denuncia di inizio attività devono essere tempestivamente comunicate al comune.
3. In caso di attività non continuativa, il titolare della struttura comunica al comune, prima della riapertura, eventuali variazioni, compreso i nuovi periodi di apertura.
4. Il titolare, o il gestore, o il rappresentante, se non presenti nell’esercizio, devono comunque essere reperibili.
5. Il comune, entro cinque giorni dal ricevimento, trasmette alla provincia copia della denuncia di inizio attività, le eventuali variazioni degli elementi della denuncia e la comunicazione di cessazione dell’attività.
6. Presso la struttura ricettiva deve essere esposta in modo ben visibile all’esterno l’insegna o la targa con la denominazione nonché l’indicazione della tipologia e per i residence, del livello di classificazione.
7. All’interno di ciascuna struttura ricettiva, nella zona di ricevimento dei clienti, deve essere esposta in modo ben visibile la denuncia di inizio attività.
Buonasera, ho una domanda da fare… in Toscana è possibile fare un B & B in un rustico con unica stanza con angolo cottura e bagno?
Buongiorno avrei una domanda a cui non riesco a dare risposta e spero nella sua provata competenza in materia per risolvere questo dubbio.
Per svolgere attivitá di b &b non professionale in toscana devo avere obbligatoriamente la residenza nella casa che voglio utilizzare o è sufficente il domicilio?
Se fosse obbligatoria la residenza, posso spostarla fittizziamente dalla mia attuale residenza o dovrei proprio dimostrare di viverci con tutta la mia famiglia?
Grazie in anticipo per la sua attenzione. Ho letto i suoi articoli per quanto riguarda le locazioni turistiche e trovo che sia veramente preparato e paziente!
Il b & b non professionale può essere pubblicizzato ?
La pubblicità e la divulgazione della locazione è ammessa. Il locatore deve pur far sapere che ha una camera da affittare! Il proprietario ha quindi il diritto di pubblicizzare il suo affitto sui portali di booking on-line (come quelli elencati nella sezione “Network” di questo sito). Questi siti non sono altro che una rivisitazione in chiave moderna dei vecchi giornali di annunci.
Cordiali saluti
mi puo’ citare la legge o cmq la fonte da dove si evince che si puo’ fare pubblicità?glielo chiedo perchè sono stata citata in giudizio per aver pubblicizzato in internet il mio affittacamere non professionale!
mi puo’ citare la legge o cmq la fonte da dove si evince che si puo’ fare pubblicità?glielo chiedo perchè sono stata citata in giudizio per aver pubblicizzato in internet il mio affittacamere non professionale!