Il Consiglio dei Ministri, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni, riunitosi venerdì 16 marzo 2018 ha deliberato di impugnare la legge della Regione Lombardia n. 7 del 25/01/2018, recante “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”, in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, violando sia l’articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, sia il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. Nella nota di Palazzo Chigi si legge:
“La norma contenuta nell’articolo 1 introduce i nuovi commi 8 bis e 8 ter all’articolo 38 della legge Regione Lombardia 1° ottobre 2015 n. 27 in materia di disposizioni comuni per le attività ricettive alberghiere e non alberghiere. Viene previsto il nuovo Codice identificativo di riferimento per le unità immobiliari, da richiedere prima di promuovere, con mezzi pubblicitari, l’offerta sul mercato degli alloggi in locazione per finalità turistiche. Anche il successivo articolo 39 viene integrato prevedendo, nel nuovo comma 3 bis, apposite sanzioni nei confronti di coloro che non richiedono detto codice identificativo da assegnare a detto codice identificativo da assegnare a tali alloggi. La normativa regionale risulta censurabile in merito alla nuova regolamentazione che, implicitamente viene introdotta. Le nuove disposizioni sembrano sottintendere la sostanziale corrispondenza tra la disciplina normativa cui sono sottoposti i suddetti alloggi locati per finalità turistiche rispetto a quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo “case e appartamenti vacanze” di cui all’articolo 26 della medesima legge Regione Lombardia del 2015. Preme evidenziare che tale implicita parificazione non trova adeguata giustificazione nell’assetto di competenza tra Stato e Regioni. Con la legge costituzionale n. 3/2001, che ha riformato il titolo V della Costituzione, l’art. 117 della Costituzione conferisce alle Regioni la potestà esclusiva in materia di turismo, considerato che il turismo non è menzionato esplicitamente né tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, né tra quelle di competenza concorrente tra Stato e Regione. Nel contempo, giova ricordare che l’art.117, secondo comma, lettera l) della Costituzione prevede la competenza esclusiva del legislative statale nella materia dell’ “ordinamento civile”.
Con riferimento al caso di specie, la locazione di un appartamento a finalità turistiche è contemplata dal c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 “ Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 novembre della legge 28 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà , contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio”) ai sensi del quale la normativa applicabile è quella dettata dal codice civile per le locazioni (artt. 1571 e ss cc). Precisamente, nel capo II dedicato alle locazioni turistiche, si prevede che gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazioni. ( art. 53) In precedenza, anche la legge statale 9 dicembre 1998, n. 431, all’art. 1 comma 2 lett. c richiamava l’eventualità di alloggi dati esclusivamente per finalità turistiche. Anche alla luce di ciò, si può dedurre che la disciplina dei singoli contratti e quindi anche del contratto di locazione, in tal caso è di competenza dello Stato. Invece le strutture ricettive denominate case e appartamenti per vacanze presuppongono una organizzazione a carattere imprenditoriale, ovvero un’attività ricettiva con i requisiti dell’art. 2082 cc. In sostanza , la casa vacanza è una vera e propria struttura ricettiva extralberghiera e, in quanto tale è disciplinata dalle normative regionali. Come surriferito, è di competenza regionale l’organizzazione del mercato turistico. Orbene l’applicazione della nuova normativa regionale indicata in epigrafe comporta che il proprietario di un alloggio, prima di darlo in locazione per finalità turistiche, lo comunichi al Comune. Previsione che, da un lato interviene in materia di ordinamento civile, dall’altro innova la disciplina vigente in materia di locazione. Tale considerazione prospetta un vulnus sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, inoltre, come affermato dalla Corte costituzionale , la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile si identifica con la disciplina dei rapporti tra privati e si pone come limite al legislatore regionale fondato sull’esigenza di garantirne l’uniformità sul territorio nazionale , in ossequio anche al principio di eguaglianza (sentt. nn. 290/2013, 245/2015, 1/2016). In considerazione della normativa e della giurisprudenza descritte, l’articolo 1 della legge Regione Lombardia n. 7 del 2018 risulta porsi in violazione degli articoli 3 e 117 , secondo comma, lettera l) della Costituzione. Per questi motivi la norma sopra indicata deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.”
Fonte: Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 74
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Salve Paolo e tutti 🙂 si capisce che ho preso a cuore l’argomento CIR per la regione lombardia?
…comunque la sentenza è arrivata e si chiama Sentenza 84/2019 che è possibile recuperare dal sito della CC https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
Gli emeriti giudici hanno scritto di tutto e di più ma nulla di esplicitamente chiaro che è facilmente comprensibile al popolo …un grande classico!
Però leggendo tra le righe della decisione si capisce che hanno vinto e dunque il CIR diventa una nuova regola. Una delle innumerevoli che già affliggono qualsivoglia procedura che caratterizza la burocrazia italia. Noto anche che la dirigenza ne va fiera http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/lombardia-notizie/DettaglioNews/2019/04-aprile/08-14/turismo-cir-sentenza-storica-regione-lombardia-vince-in-corte-costituzionale senza alcun freno emozionale!
a presto
Ciao Paolo, mi rendo conto che parlare di tempistiche nel nostro paese è un eufemismo ma …preso atto dell’ufficialità della cosa, come si legge dal gazzettino http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-05-23&atto.codiceRedazionale=18C00099, e volendo dare fiducia agli emeriti Giudici della Corte Costituzionale indicativamente Lei ha idea entro quando sarà pronunciata una sentenza a riguardo?
Non nascondo il fatto che sono alquanto impreparato sul tema ma allo stesso tempo noto che la CC mette a disposizione un potente strumento per la ricerca delle sentenze qui https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
Secondo Lei può servire a capire se è stato già deciso qualcosa nel merito?
Grazie mille e buone feste a tutti noi!
Buonasera Lino, purtroppo non sono a conoscenza della data. Considerato il clamore del ricorso ritengo saranno le testate giornalistiche ad informarci per tempo.
Buone feste a lei 🙂
Mi sembra una notizia molto importante, che avrá grandi ripercussioni credo in tutte le regioni e non solo in Lombardia
Assolutamente d’accordo con lei!
Era già successo in Toscana
https://www.lacasacheavanza.it/regione-toscana-rimossi-vincoli-sulle-locazioni-brevi/
Buona sera a tutti. Ho letto la notizia dell’impugnazione delle legge della regione lombardia da parte del consiglio dei ministri. Questo cosa comporterà sul piano pratico? Grazie
Buonasera, bisognerà necessariamente attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di prendere qualsiasi tipo di iniziativa. Ci auguriamo che la Regione Lombardia provveda a modificare la normativa prima di iniziare il contenzioso, dall’esito scontato, con il Governo.
Cordiali saluti
La ringrazio, ho un dubbio: l’impugnazione riguarda solo l’obbligo di indicare sui portali il protocollo della denuncia ai comuni o la stessa comunicazione? La ringrazio, lei è sempre molto chiaro
Viene prima di tutto contestata l’istituzione del codice identificativo (CIR), in quanto una norma riguardante le locazioni turistiche invade la competenza riservata allo Stato poiché le nuove disposizioni sembrano sottintendere la sostanziale corrispondenza tra la disciplina normativa cui sono sottoposti i suddetti alloggi locati per finalità turistiche rispetto a quella delle (differenti) strutture ricettive del tipo “case e appartamenti vacanze”.