Importanti novità riguardo l’obbligo di comunicazione delle presenze all’Autorità di P.S. – vai all’articolo aggiornato
In base all’Art.109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare, alla Questura territorialmente competente, la presenza di persone eventualmente alloggiate. La comunicazione, in base al comma 3 dell’Art.109 del TULPS (successivamente modificato dall’art.40, comma 1 D.L. 201/2011 convertito con modifiche in Legge 214/2011), deve essere effettuata telematicamente (non più in forma cartacea) attraverso il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Per “esercenti delle strutture ricettive” si intende coloro i quali svolgono una delle attività ricettive alberghiere o extra-alberghiere annoverate tra le strutture classificate e autorizzate dalle leggi e dai regolamenti regionali di settore (per la Toscana si veda la L.R. 42/2000 e la L.R. 30/2003 sugli agriturismi).
La Locazione Turistica non può essere definita un’attività ricettiva e non rientra in alcun modo nelle normative che regolano le strutture alberghiere o extra-alberghiere bensì rientrano nel campo di applicazione del Codice Civile che regola a livello nazionale le locazioni di immobili. Pertanto coloro i quali affittano il proprio immobile per brevi periodi con finalità turistiche (Locazione Turistica) sono esonerati dalla comunicazione delle presenze tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Tuttavia, come ci è stato precisato dalla Questura di Siena, i locatori hanno l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di adempiere alla comunicazione di Cessione di Fabbricato da inoltrare all’Autorità locale di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’immobile). Esistono due tipi di comunicazione:
- Comunicazione di cessione fabbricato a cittadino italiano/comunitario (Art. 12 Decreto Legge n. 59 del 21/03/1978)
- Comunicazione di ospitalità o di cessione fabbricato a cittadino straniero o apolide (Art.7 Legge 25/07/1998 n. 286)
Nel primo caso (cessione a favore di un cittadino italiano o comunitario) non vi è l’obbligo di comunicazione se la locazione è inferiore a 30 giorni. Superato questo limite scatta l’obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione che per sua natura e forma contiene gli stessi dati che andrebbero comunicati tramite la Cessione di Fabbricato rendendo pertanto inutile l’adempimento di quest’ultima.
Nel secondo caso invece (cessione a favore di un cittadino non comunitario) vi è sempre l’obbligo della comunicazione di Cessione di Fabbricato, anche a fronte di un contratto registrato.
Al momento di reperire il modulo per la Cessione di Fabbricato fate attenzione nella scelta o nella richiesta poiché si tratta di due moduli pressoché identici ma che riportano rispettivamente riferimenti di legge differenti. Alcuni Comuni adottano lo stesso modulo e si riservano di annotare al momento della consegna se si tratta di comunicazione effettuata per cessione a favore di cittadino comunitario o non comunitario, apponendo pertanto in calce al modulo il corretto riferimento di legge a seconda del caso.
Vi ricordiamo che per rientrare nella normativa che regola la Locazione Turistica è vostro dovere redarre in forma scritta, pena nullità, un semplice contratto di locazione che, sotto i 30 giorni non ha l’obbligo di registrazione. Al momento della consegna delle chiavi o alla ricezione del pagamento del canone di locazione, il locatore è tenuto a rilasciare una ricevuta semplice sulla quale dovrà apporre una marca da bollo da 2,00 euro se l’importo supera i 77,47 euro. La ricevuta dovrà essere emessa in duplice copia e deve riportare i seguenti dati: il numero progressivo del documento, data e luogo di emissione; dati dell’intestatario; l’importo totale in cifre o in lettere; l’oggetto per cui si sta emettendo la ricevuta; la firma completa e leggibile e i dati del locatore.
Allegati
D.L. 21 marzo 1978, n. 59
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214
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Grazie per la risposta, ma forse è il caso che io mi spieghi meglio. Il mio Comune nel suo regolamento non ha previsto il pagamento della tassa tassa di soggiorno per gli ospiti che alloggiano presso una abitazione definita “prima casa”, in cui risiede il proprietario, tant’è che molti hanno raggirato il problema spostandosi la residenza.
Il problema qual’é? Che la polizia di stato, non rilascia le credenziali per l’utilizzo del loro portale, senza il benestare dell’Amministrazione Comunale. Nel DL/79 del 2012, mi sembra di aver visto uno spiraglio.
Ma non saprei che sistema utilizzare per conferire con la Questura.
Cordilmente, Tiziana
Buongiorno Tiziana, per locare per brevi periodi il suo immobile non ha bisogno dell’autorizzazione da parte del Comune o meglio del SUAP poiché le locazioni brevi non sono strutture ricettive. Le strutture ricettive sono disciplinate dalla legge regionale e ricevono autorizzazione all’esercizio dal SUAP competente territorialmente. Le locazioni brevi sono al contrario di esclusiva competenza statale e disciplinate dal DL 50/2017. La Questura è tenuta a fornirle le credenziali di accesso come appartamento privato locato ai sensi del DL 50/2017 e in virtù della circolare ministeriale citata nel presente articolo. Nonostante le locazioni brevi siano di esclusiva competenza statale alcune regioni richiedono una semplice comunicazione iniziale (non una SCIA come per le strutture ricettive) come nel caso della Regione Lazio. In tal caso occorre allegare all’istanza di abilitazione al portale alloggiatiWeb anche la copia della suddetta comunicazione. Locare per brevi periodi il suo immobile dove ha la residenza è un suo diritto previsto dal Codice Civile e disciplinato dal DL 50/2017 e la comunicazione dell’identità delle persone alloggiate è un suo dovere previsto dalla legge.
Cordiali saluti
Salve, io affitto per brevi periodi una parte del mio appartamento. Il mio Comune non prevede il pagamento della tassa di soggiorno perchè prima casa, in cui io risiedo. Questo non mi permette di avere le credenziali e quindi di poter registrare gli ospiti per via telematica. Mi sembra che il decreto legge n. 79 del 2012, preveda in ogni caso questa possibilità, ma come?
La ringrazio anticipatmente.
Buonasera Tiziana, il pagamento della tassa di soggiorno non dipende dalla residenza o meno nell’immobile ma dalla volontà locale di tassare le locazioni brevi. Le locazioni turistiche o brevi di durata inferiore a 30 giorni sono disciplinate dal DL 50/2017 e non c’è alcun vincolo riguardo la residenza. Le locazioni turistiche o brevi non sono strutture ricettive e non hanno vincoli in tal senso. Al contrario le CAV (Case e Appartamenti Vacanza) sono una precisa tipologia di struttura ricettiva nella quale non è possibile avere la residenza. Per avere un quadro più preciso le suggerisco la lettura del seguente articolo:
https://www.lacasacheavanza.it/locazione-turistica-facciamo-un-po-di-chiarezza/
Le confermo pertanto che può mantenere la residenza nell’immobile che intende locare per brevi periodi e che può procedere all’abilitazione al servizio AlloggiatiWeb.
Cordiali saluti
Nell’articolo leggo che non è necessaria la comunicazione per locazioni inferiori a 30 giorni.
Poi leggo che invece è obbligatoria…
“Pertanto coloro i quali affittano il proprio immobile per brevi periodi con finalità turistiche (Locazione Turistica) sono ESONERATI i dalla comunicazione delle presenze tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Tuttavia, come ci è stato precisato dalla Questura di Siena, i locatori hanno l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di adempiere alla comunicazione di Cessione di Fabbricato da inoltrare all’Autorità locale di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’immobile).
“Nel primo caso (cessione a favore di un cittadino italiano o comunitario) NON vi è l’obbligo di comunicazione se la locazione è inferiore a 30 giorni.””
[prima si dice… sono esonerati, poi si dice che bisogna adempiere. Poco chiaro.]
questione contratto:
Affittando con airbnb di fatto il contratto esiste. Un contratto prevede due parti, un prezzo, e il bene…
non capisco perchè fare un altro contratto, dover far firmare all’utente che arriva un pezzo di carta…
Ricevute:
Con airbnb inoltre la ricevuta non ha senso perchè quella che farei io ha un importo inferiore a quanto ha speso l’ospite. Lui paga di più, al 12 per cento. Io ricevo di meno al 3 per cento.
Non sarebbe coerente.
[ho letto anche l’altro articolo… ancora non ne sono venuta a capo. Di fatto ho visto che esiste una circolare sulla interpretazione… ma quella non è “legge”. Un cittadino non si mette a legge le circolari destinate alle questure…]
Buongiorno, probabilmente le è sfuggito il banner all’inizio dell’articolo “Importanti novità riguardo l’obbligo di comunicazione delle presenze all’Autorità di P.S. – vai all’articolo aggiornato”. Questo si tratta infatti di un articolo obsoleto. L’articolo aggiornato è il seguente:
https://www.lacasacheavanza.it/obbligo-di-notifica-allautorita-di-p-s-anche-per-le-locazioni-pure/
Vige l’obbligo di comunicazione attraverso il portale AlloggiatiWeb delle identità di tutti gli ospiti, siano essi cittadini UE o extra-UE
Per quanto riguarda la forma di contratto posso dirle che Airbnb, avendo sede all’estero, non ha di certo contemplato, al momento della creazione del modello di contratto, le innumerevoli normative nazionali e locali. In Italia questo tipo di Locazione è normata dal codice civile e prevede la forma scritta del contratto che, in caso di ispezione, deve essere mostrato agli ispettori competenti.
Per il discorso ricevute le consiglio la lettura del seguente articolo:
https://www.lacasacheavanza.it/piattaforme-di-booking-online-e-ricevute-fiscali/
Come da lei suggerito infatti a nostro parere non deve essere rilasciata la ricevuta nel caso di prenotazioni ricevuta da Airbnb poiché l’importo riportato sarebbe in contrasto con quanto realmente pagato dall’ospite. Tuttavia, molti utenti, per tutelarsi preferiscono rilasciare una ricevuta all’ospite pari all’importo realmente percepito.
Sono infine d’accordo con lei riguardo le circolari interpretative ministeriali e dell’Agenzia delle Entrate ma ritengo, alla luce delle interpretazioni ufficiali rilasciate, che sia inutile agire in contrasto con tali direttive poiché aprirebbe inutili contenziosi legali. “Ignorantia legis non excusat” è infatti dovere del cittadino essere al corrente delle leggi e delle normative vigenti.
Cordiali saluti
Ho letto con attenzione l’articolo. Però l’entrata in vigore della legge 27/2015 in Lombardia cambia le cose? A me sembra che obblighi alla comunicazione, ma il modulo proposto dalle questure chiede dati che facendo un contratto turistico secondo il codice civile non sono in grado di dare.
Altro dubbio: per questo tipo di contratto devo dare comunicazione al comune?
Vi sarò grata se qualcuno mi aiuta
Buonasera Maria Grazia, prima di tutto le consiglio di leggere, come suggerito all’inizio dell’articolo, le importanti novità in materia di comunicazione delle presenze all’autorità di PS:
https://www.lacasacheavanza.it/obbligo-di-notifica-allautorita-di-p-s-anche-per-le-locazioni-pure/
Vige infatti l’obbligo di comunicare tutte le presenze UE e extra-UE per tutti i soggiorni inferiori a 30 giorni (per i quali non è prevista la registrazione del contratto). Nell’articolo che le ho suggerito leggerà che molte Questure, nonostante la circolare ministeriale, non hanno ancora messo a disposizione i moduli per l’iscrizione al servizio alloggiatiWeb da parte dei privati non in possesso di P.IVA. In tal caso il nostro suggerimento è quello di “forzare” l’iscrizione adeguando il modulo alle proprie esigenze, specificando che si tratta di locazione turistica e indicando il codice fiscale al posto della P.IVA e omettendo il numero di SCIA non essendo previsto.
Cordiali saluti
Salve per i comunitari e gli extracomunitari quindi vige l’obbligo di comunicazione alla P.S., ma per i conduttori italiani con contratti transitori? vale anche in questo caso l’obbligo di comunicazione? grazie…
Gentile Roberta, le consiglio prima di tutto di leggere le importanti novità sull’argomento come suggerito all’inizio dell’articolo:
https://www.lacasacheavanza.it/obbligo-di-notifica-allautorita-di-p-s-anche-per-le-locazioni-pure/
Vige l’obbligo di comunicare per tutti i soggiorni inferiori a 30 giorni la presenza di tutti i cittadini, siano essi UE (quindi anche italiani) o extra-UE senza alcuna distinzione. Se il contratto supera i 30 giorni scatta l’obbligo di cessione del fabbricato.
Cordiali saluti
Infatti era quello il mio dubbio… quindi per un contratto transitorio di cinque mesi la comunicazione non è necessaria per i cittadini italiani. Mi scusi grazie
Esatto, l’ordinamento intende assicurare all’Autorità di P.S. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone tramite il regime di cui all’Art. 109 TULPS quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello delle “cessioni di fabbricati”, di cui all’Art. 12 del D.L. n. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978 e successive modifiche, quanto ai soggiorni di lunga durata. Il regime previsto per le “cessioni di fabbricati” è pertanto applicabile, in luogo di quello previsto dall’Art. 109 TULPS, tutte le volte che l’alloggio assume carattere “abitativo”, in quanto di durata superiore al mese e sulla base di un titolo che conferisca all’utilizzatore le facoltà di uso e godimento esclusivo del bene tipiche del proprietario, dell’usufruttuario e del locatore.
Cordiali saluti
Ma scusi…. se il contratto supera 30 giorni, viene obbligatoriamente registrato… quindi la comunicazione è assorbita. Quindi, al contrario, non bisogna dare comunicazione.
L’ordinamento intende assicurare all’Autorità di P.S. la notizia sulle variazioni di alloggio delle persone tramite il regime di cui all’Art. 109 TULPS, quanto ai soggiorni brevi, e tramite quello delle “cessioni di fabbricati”, di cui all’Art. 12 del D.L. n. 59/1978, convertito dalla legge n. 191/1978 e successive modifiche, quanto ai soggiorni di lunga durata.
Il regime previsto per le “cessioni di fabbricati” è pertanto applicabile, al posto di quello previsto dall’Art. 109 TULPS, tutte le volte che l’alloggio assume carattere “abitativo”, in quanto di durata superiore al mese e sulla base di un titolo che conferisca all’utilizzatore le facoltà di uso e godimento esclusivo del bene tipiche del proprietario, dell’usufruttuario e del locatore.
Cordiali saluti