Importanti novità riguardo l’obbligo di comunicazione delle presenze all’Autorità di P.S. – vai all’articolo aggiornato


In base all’Art.109 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli esercenti delle strutture ricettive hanno l’obbligo di comunicare, alla Questura territorialmente competente, la presenza di persone eventualmente alloggiate. La comunicazione, in base al comma 3 dell’Art.109 del TULPS (successivamente modificato dall’art.40, comma 1 D.L. 201/2011 convertito con modifiche in Legge 214/2011), deve essere effettuata telematicamente (non più in forma cartacea) attraverso il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Per “esercenti delle strutture ricettive” si intende coloro i quali svolgono una delle attività ricettive alberghiere o extra-alberghiere annoverate tra le strutture classificate e autorizzate dalle leggi e dai regolamenti regionali di settore (per la Toscana si veda la L.R. 42/2000 e la L.R. 30/2003 sugli agriturismi).

La Locazione Turistica non può essere definita un’attività ricettiva e non rientra in alcun modo nelle normative che regolano le strutture alberghiere o extra-alberghiere bensì rientrano nel campo di applicazione del Codice Civile che regola a livello nazionale le locazioni di immobili. Pertanto coloro i quali affittano il proprio immobile per brevi periodi con finalità turistiche (Locazione Turistica) sono esonerati dalla comunicazione delle presenze tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Tuttavia, come ci è stato precisato dalla Questura di Siena, i locatori hanno l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di adempiere alla comunicazione di Cessione di Fabbricato da inoltrare all’Autorità locale di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’immobile). Esistono due tipi di comunicazione:

  • Comunicazione di cessione fabbricato a cittadino italiano/comunitario (Art. 12 Decreto Legge n. 59 del 21/03/1978)
  • Comunicazione di ospitalità o di cessione fabbricato a cittadino straniero o apolide (Art.7 Legge 25/07/1998 n. 286)

Nel primo caso (cessione a favore di un cittadino italiano o comunitario) non vi è l’obbligo di comunicazione se la locazione è inferiore a 30 giorni. Superato questo limite scatta l’obbligatorietà della registrazione del contratto di locazione che per sua natura e forma contiene gli stessi dati che andrebbero comunicati tramite la Cessione di Fabbricato rendendo pertanto inutile l’adempimento di quest’ultima.

Nel secondo caso invece (cessione a favore di un cittadino non comunitario) vi è sempre l’obbligo della comunicazione di Cessione di Fabbricato, anche a fronte di un contratto registrato.

Al momento di reperire il modulo per la Cessione di Fabbricato fate attenzione nella scelta o nella richiesta poiché si tratta di due moduli pressoché identici ma che riportano rispettivamente riferimenti di legge differenti. Alcuni Comuni adottano lo stesso modulo e si riservano di annotare al momento della consegna se si tratta di comunicazione effettuata per cessione a favore di cittadino comunitario o non comunitario, apponendo pertanto in calce al modulo il corretto riferimento di legge a seconda del caso.

Vi ricordiamo che per rientrare nella normativa che regola la Locazione Turistica è vostro dovere redarre in forma scritta, pena nullità, un semplice contratto di locazione che, sotto i 30 giorni non ha l’obbligo di registrazione. Al momento della consegna delle chiavi o alla ricezione del pagamento del canone di locazione, il locatore è tenuto a rilasciare una ricevuta semplice sulla quale dovrà apporre una marca da bollo da 2,00 euro se l’importo supera i 77,47 euro. La ricevuta dovrà essere emessa in duplice copia e deve riportare i seguenti dati: il numero progressivo del documento, data e luogo di emissione; dati dell’intestatario; l’importo totale in cifre o in lettere; l’oggetto per cui si sta emettendo la ricevuta; la firma completa e leggibile e i dati del locatore.


Allegati

D.L. 21 marzo 1978, n. 59
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – TULPS
LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214


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Paolo Gasparri
Autore: Paolo Gasparri

Co-Founder de La Casa che Avanza e coordinatore della piattaforma web. Responsabile dei rapporti con Enti e Istituzioni.
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Tiziana
Tiziana
1 Dicembre 2017 11:19

Grazie per la risposta, ma forse è il caso che io mi spieghi meglio. Il mio Comune nel suo regolamento non ha previsto il pagamento della tassa tassa di soggiorno per gli ospiti che alloggiano presso una abitazione definita “prima casa”, in cui risiede il proprietario, tant’è che molti hanno raggirato il problema spostandosi la residenza.
Il problema qual’é? Che la polizia di stato, non rilascia le credenziali per l’utilizzo del loro portale, senza il benestare dell’Amministrazione Comunale. Nel DL/79 del 2012, mi sembra di aver visto uno spiraglio.
Ma non saprei che sistema utilizzare per conferire con la Questura.
Cordilmente, Tiziana

Tiziana
Tiziana
30 Novembre 2017 21:06

Salve, io affitto per brevi periodi una parte del mio appartamento. Il mio Comune non prevede il pagamento della tassa di soggiorno perchè prima casa, in cui io risiedo. Questo non mi permette di avere le credenziali e quindi di poter registrare gli ospiti per via telematica. Mi sembra che il decreto legge n. 79 del 2012, preveda in ogni caso questa possibilità, ma come?
La ringrazio anticipatmente.

alexia
alexia
10 Giugno 2016 12:50

Nell’articolo leggo che non è necessaria la comunicazione per locazioni inferiori a 30 giorni.
Poi leggo che invece è obbligatoria…

“Pertanto coloro i quali affittano il proprio immobile per brevi periodi con finalità turistiche (Locazione Turistica) sono ESONERATI i dalla comunicazione delle presenze tramite il portale AlloggiatiWeb della Polizia di Stato. Tuttavia, come ci è stato precisato dalla Questura di Siena, i locatori hanno l’obbligo, nei casi previsti dalla legge, di adempiere alla comunicazione di Cessione di Fabbricato da inoltrare all’Autorità locale di P.S. (entro 48 ore dalla cessione dell’immobile).
“Nel primo caso (cessione a favore di un cittadino italiano o comunitario) NON vi è l’obbligo di comunicazione se la locazione è inferiore a 30 giorni.””

[prima si dice… sono esonerati, poi si dice che bisogna adempiere. Poco chiaro.]

questione contratto:
Affittando con airbnb di fatto il contratto esiste. Un contratto prevede due parti, un prezzo, e il bene…
non capisco perchè fare un altro contratto, dover far firmare all’utente che arriva un pezzo di carta…

Ricevute:
Con airbnb inoltre la ricevuta non ha senso perchè quella che farei io ha un importo inferiore a quanto ha speso l’ospite. Lui paga di più, al 12 per cento. Io ricevo di meno al 3 per cento.
Non sarebbe coerente.

[ho letto anche l’altro articolo… ancora non ne sono venuta a capo. Di fatto ho visto che esiste una circolare sulla interpretazione… ma quella non è “legge”. Un cittadino non si mette a legge le circolari destinate alle questure…]

Maria grazia Caraffa
5 Aprile 2016 18:55

Ho letto con attenzione l’articolo. Però l’entrata in vigore della legge 27/2015 in Lombardia cambia le cose? A me sembra che obblighi alla comunicazione, ma il modulo proposto dalle questure chiede dati che facendo un contratto turistico secondo il codice civile non sono in grado di dare.
Altro dubbio: per questo tipo di contratto devo dare comunicazione al comune?
Vi sarò grata se qualcuno mi aiuta

Roberta
Roberta
Reply to  Paolo Gasparri
19 Maggio 2016 02:27

Salve per i comunitari e gli extracomunitari quindi vige l’obbligo di comunicazione alla P.S., ma per i conduttori italiani con contratti transitori? vale anche in questo caso l’obbligo di comunicazione? grazie…

Roberta
Roberta
Reply to  Paolo Gasparri
19 Maggio 2016 10:34

Infatti era quello il mio dubbio… quindi per un contratto transitorio di cinque mesi la comunicazione non è necessaria per i cittadini italiani. Mi scusi grazie

alexia
alexia
Reply to  Paolo Gasparri
10 Giugno 2016 12:51

Ma scusi…. se il contratto supera 30 giorni, viene obbligatoriamente registrato… quindi la comunicazione è assorbita. Quindi, al contrario, non bisogna dare comunicazione.

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