Attenzione la Regione ha pubblicato il nuovo Testo Unico rimuovendo i vincoli sulle locazioni brevi – vai all’articolo aggiornato
La Regione Toscana ha emanato il nuovo Testo Unico in materia di Turismo che sostituisce integralmente la L.R. 42/2000. Sul BURT n. 57 è stata pubblicata la L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”. Bisognerà attendere 180 giorni per la pubblicazione del nuovo Regolamento Attuativo.
La novità più rilevante riguarda senza dubbio l’introduzione di norme per la disciplina delle locazioni brevi, la c.d. Locazione Turistica. Considerata infatti la grande diffusione di questo fenomeno grazie a portali dedicati come Airbnb, la Regione ha introdotto una serie di norme volte a disciplinare il settore. Questa nuova organizzazione consentirà alla Regione, attraverso i Comuni, di avere una mappatura degli immobili concessi in locazione turistica, di conoscere la movimentazione degli ospiti a fini statistici e di autorizzare i proprietari alla riscossione dell’imposta di soggiorno. La Sezione V, Capo II del nuovo Testo Unico è dedicata alle locazioni brevi:
Art. 70 Locazioni turistiche
2. Le locazioni turistiche possono essere esercitate:
a) in forma non imprenditoriale da parte di proprietari o usufruttuari nel caso in cui:
1. destinano alla locazione turistica non più di due alloggi nel corso dell’anno solare, indipendentemente dal numero di comunicazioni di locazione turistica effettuate;
2. destinano alla locazione turistica più di due alloggi nel corso dell’anno solare e effettuano complessivamente sino a ottanta comunicazioni di locazione turistica nel corso dell’anno solare;
b) in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti.
3. Le locazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), possono essere gestite in forma indiretta tramite agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica.
4. I proprietari e gli usufruttuari che concedono in locazione alloggi per finalità turistiche nonché gli intermediari con mandato della locazione turistica comunicano al comune dove gli alloggi sono situati, la forma imprenditoriale o non imprenditoriale di esercizio dell’attività e le informazioni relative all’attività svolta, utili anche a fini statistici, definite con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.
6. Gli alloggi locati per finalità turistiche devono possedere:
a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.
7. Gli alloggi locati per finalità turistiche, indipendentemente dalla forma della gestione, sono parificati alle strutture ricettive ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno.
8. Coloro che stipulano contratti di locazione turistica in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggetti all’applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
a) nel caso in cui vengono forniti i servizi accessori o complementari, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;
b) nel caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 4, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
9. Coloro che esercitano attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale direttamente o in forma indiretta, in assenza dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
La Regione Toscana con questo articolo intende ribadire la liceità della Locazione Turistica sottolineando la sua natura non imprenditoriale, annoverandola doverosamente tra l’offerta turistica regionale ma differenziandola dalle strutture ricettive extra-alberghiere e in particolare dall’attività di Casa Vacanze. Come più volte ricordato la Locazione Turistica limitandosi alla mera cessione dell’immobile senza erogazione di servizi alla persona, non può essere classificata come attività ricettiva ma bensì come semplice locazione e pertanto disciplinata a livello nazionale dal nostro Codice Civile e di esclusiva competenza statale. Tuttavia considerata la finalità turistica di queste locazioni appare del tutto lecito che la Regione Toscana, competente in materia di organizzazione del mercato turistico, abbia voluto disciplinare il settore da un punto di vista amministrativo per non sottrarre una considerevole mole di dati dalle statistiche regionali sul turismo e da un punto di vista tributario per poter richiedere la riscossione dell’imposta di soggiorno. Se da una parte la Regione Toscana sottolinea che la Locazione Turistica non è soggetta alla disciplina delle Case Vacanze, riconoscendo quindi la non competenza regionale in tema di locazioni, dall’altra sembra non avere alcuna fondatezza da un punto di vista normativo e fiscale il vincolo imposto dal comma 2 dell’articolo 70. La norma infatti stabilisce, fermo restando l’assoluto divieto di erogare servizi alla persona, la non professionalità dell’iniziativa fino ad un massimo di due immobili concessi in locazione a prescindere dal numero di contratti stipulati. Dal terzo immobile, e superando i 90 contratti complessivi, si configura al contrario la natura imprenditoriale dell’iniziativa. Questo vincolo introduce di fatto un parametro del tutto arbitrario con il quale la Regione Toscana intende identificare la natura professionale o meno della locazione. Come più volte ricordato non spetta alla Regione Toscana identificare i criteri con i quali classificare e delineare l’attività imprenditoriale bensì al nostro Codice Civile e dalla relativa disciplina tributaria contenuta nel TUIR, Testo Unico imposta sui Redditi. Questa nuova “intrusione” della Regione Toscana in un campo di esclusiva competenza statale genera un paradosso di difficile interpretazione:
Il primo proprietario concede in locazione due immobili. Ipotizzando singoli contratti di una notte il primo proprietario si ritroverà al termine dell’anno con 365 contratti stipulati per ciascun immobile per un totale di 730 contratti di locazione complessivi.
Il secondo proprietario decide invece di concedere in locazione tre immobili. Al termine dell’anno avrà collezionato solo 91 contratti.
Secondo questa assurda norma al primo proprietario viene riconosciuta la natura non professionale della locazione a fronte di 730 contratti, al contrario al secondo proprietario verrà imputata la natura imprenditoriale a fronte di soli 91 contratti stipulati. Questo paradosso viene generato dal parametro che impone, a partire dal terzo immobile concesso in locazione, il numero massimo complessivo di 90 contratti.
Da un punto di vista normativo e fiscale non esiste un limite al numero degli immobili che si possono concedere in locazione in quanto verrebbe leso l’inalienabile diritto di ogni proprietario di poter godere e disporre dell’immobile. Da un punto di vista fiscale viene invece specificato che in presenza di erogazione di servizi alla persona oltre la mera locazione dell’immobile, i redditi generati non saranno più considerati “redditi fondiari” ma al contrario come “redditi diversi”, se frutto di un’attività commerciale svolta occasionalmente, o come “redditi d’impresa” se frutto di un’attività organizzata e continuativa.
Al comma 2, lettera b) la norma consente la gestione “in forma imprenditoriale indipendentemente dal numero di alloggi gestiti”. Viene spontaneo chiedersi quale sia allora la differenza tra Locazione Turistica imprenditoriale e CAV professionale.
L’intero comma 2 è il residuo della prima proposta di legge che all’articolo 71 intendeva introdurre e disciplinare le locazioni turistiche imprenditoriali introducendo vincoli molto più restrittivi a partire dal primo immobile concesso in locazione. A seguito delle numerose pressioni e critiche ricevute il testo è stato modificato limitando l’applicazione dei vincoli a partire dal terzo immobile. Tuttavia le critiche mosse in prima istanza mettevano in luce caratteri di incostituzionalità della norma che tutt’ora riscontriamo nel presente testo sia pur in forma limitata. Il vincolo dei 90 contratti complessivi a partire dal terzo immobile non trova alcun fondamento nel nostro ordinamento ed è una palese ingerenza della Regione Toscana in un campo di esclusiva competenza statale. Riteniamo pertanto che l’intero comma 2 dell’articolo 70 possa essere impugnato innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.
In una recente sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha ricordato che non spetta alla Regione identificare i parametri con i quali identificare o imporre la gestione professionale dell’attività. A riguardo il TAR ha precisato che:
“[…] solo chi è “titolare di impresa”, in presenza degli ulteriori requisiti, può essere qualificato come “titolare di struttura ricettiva”, ma non è possibile affatto argomentare, come erroneamente affermato dalla Regione con evidente inversione del ragionamento, che tutti i titolari di strutture ricettive debbano sempre e comunque essere titolari di imprese, anche alla luce del fatto che la lett. e) dell’art. 2 della medesima L.R. 11/2013, nel definire il concetto di impresa turistica, rimanda alla vigente legislazione statale e, pertanto, alle vigenti disposizioni civilistiche che, senza operare alcuna presunzione, definiscono la nozione e lo statuto dell’imprenditore commerciale“.
Allo stesso modo riteniamo che non spetti alla Regione Toscana identificare i parametri con i quali definire la nozione e lo statuto dell’imprenditore commerciale ma bensì alle vigenti disposizioni civilistiche in materia.
Allegati:
BURT n. 57 – L.R. n. 86 del 20 dicembre 2016 “Testo unico del sistema turistico regionale”
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Buongiorno,
in tema di requisiti minimi igienico-sanitari per le case vacanza in Toscana, ho letto che le camere devono avere una superficie minima di mq. 9, le matrimoniali 14, e 6 metri quadrtai per ogni ospite in piu. Quindi una camera di mq 20 potrebbe ospitare tre persone? E’ Corretto? Grazie anicipatamente
Salve Paolo, spero che tutto vada bene.
Seguendo la bozza del nuovo “DLL Santanche” tra le altre, si legge che chi destina piu di due immobili alle locazioni turistiche dovrà aprire partita iva, che potrebbe anche essere una buona cosa visto la convenienza, se ci si rientra, del “forfettario”
Tra gli adempimenti per poter esercitare come imprenditore vi è poi la SCIA. Può darsi che gli immobili, sopratutto quelli che sono nei centro storici, non abbiano rispondenza alle normative igienico-sanitarie attualmente in vigore, mi riferisco per esempio alle altezze interne che in alcuni casi possono essere 2.50mt anziche i 2.70 richiesti, la superficie delle camere, che magari non sono di 9 metri quadrati, o molto piu frequentemente le finestre, non adatte a garantire 1/8 come rapporto illuminante. Pertanto, anche se ci sono delle (minime) deroghe, di fatto la SCIA non può essere presentata.
Come si può quindi ottemperare a tale obbligo?
Sono molto interessato ad una sua risposta, pertanto resto in attesa, e la saluto cordialmente
Buonasera, l’iter di questo DDL è ancora in corso. Da Disegno di Legge è stato trasformato in decreto legge per il vaglio del Consiglio dei Ministri. Questa procedura impedisce alla legge di avere il suo iter parlamentare e quindi di essere modificata. Dalle ultime notizie pare che ci sia stata una marcia indietro per tornare al DDL con il relativo iter parlamentare che potrebbe portare ad importanti modifiche. Nella malaugurata ipotesi in cui diventasse legge così com’è, dal terzo immobile concesso in locazione breve turistica scatterebbe l’obbligo di operare con P.IVA. Se si decide di operare come CAV, bisognerà attenersi alla normativa regionale di riferimento e ai requisiti minimi previsti.
Attendiamo l’iter della legge.
Buongiorno Signor Gasparri,
ci sono per caso novità in merito all’attuazione dell’art. 70 del testo unico? In particolare mi riferisco alle modalità della comunicazione al comune. Quale ufficio comunale è meglio contattare per avere informazioni al riguardo?
Inoltre sul portale alloggiati della questura vedo che, per il rilascio delle credenziali di accesso, viene chiesto di allegare la SCIA che, tuttavia, non dovrebbe essere necessaria alla luce dell’art. 70… come fare?
In particolare il comune di mio interesse è Sovicille (SI) che nel frattempo per il pagamento dell’imposta di soggiorno ha reso disponibile il servizio di webcheckin che, se ho capito bene, dovrebbe assolvere anche agli obblighi di segnalazione istat?
http://www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1080
Grazie mille,
Ilaria
Buongiorno Ilaria, le confermo che è stato approvato il regolamento attuativo della nuova legge regionale e le modalità di trasmissione della comunicazione.
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5193707&nomeFile=Delibera_n.1041_del_24-09-2018
Questo è il modello di comunicazione approvato dalla Regione da inoltrare al Comune competente territorialmente:
https://www.dropbox.com/s/g47o5kwpdjkjwsx/COMUNICAZIONE%20RELATIVA%20AGLI%20ALLOGGI%20LOCATI%20PER%20FINALITA%E2%80%99%20TURISTICHE_Delibera_n.1041_del_24-09-2018-Allegato-A.pdf?dl=1
Per alloggiatiWeb basta allegare la copia della comunicazione inviata al Comune e non la SCIA che non è richiesta.
Cordiali saluti
Mille grazie. vedo che l’obbligo della comunicazione decorre dal 1 gennaio 2019. E nel frattempo?
Se invia ora la comunicazione può allegarla subito per richiedere l’abilitazione AlloggiatiWeb.
Salve, ancora io. Volevo chiedere: ma nel caso in cui chi affitta (tramite airbnb) nn abbia finalità turistiche ma lavorative. Qual’è la disciplina che si applica in materia di contratto, fiscalità, segnalazioni a comune/questura etc? Il numero dei giorni (+/- 30) incide solo sul trattamento fiscale? Grazie, Ilaria
La locazione breve disciplinata dall’articolo 4 del DL 50/2017 è per soggiorni inferiori a 30 giorni per finalità turistiche o per rispondere ad esigenze transitorie. La locazione turistica ha ovviamente solo uno scopo turistico e può essere di durata inferiore o superiore ai 30 giorni. Se di durata inferiore rientra nella disciplina della locazione breve. Se di durata superiore necessita di registrazione del contratto.
Cordiali saluti
La registrazione assolve l’obbligo di comunicazione alla Questura. Al di sotto dei 30 giorni deve essere sempre fatta la comunicazione.
Buongiorno Signor Gasparri,
Mi chiamo Massimiliano e ho eseguito la mia iscrizione proprio oggi.
In merito alla discussione a cui partecipo le vorrei sottoporre la mia situazione.
Lavoro per una Società, a Livorno, proprietaria di 70 app.ti all’interno di una struttura che in passato era un Hotel-Residence 4 stelle. Dopo 10 anni di tale attività smisero la licenza alberghiera e ne fecero un condominio con 106 app.ti in vendita, di cui ad oggi 70 di loro proprietà. Come sappiamo il mercato è ancora fermo e quindi nel 2016 si decise di trasformare un’ intera ala della struttura, in Casa e Appartamenti per Vacanza, ben 53 app.ti tutti dichiarati al SUAP con regolare SCIA, con ogni APE per app.to e listino prezzi alla Provincia e sempre con regolare dichiarazione alloggiati via telematica/PMS alla Questura e pagamento della tassa di soggiorno al Comune.
Quindi operiamo in regime professionale l’attività e quindi con partita Iva.
Dopo ultimo testo unico della Regione Toscana, siamo sempre a chiederci quanto:
per soggiorni superiori ai 30 giorni, abbiamo l’obbligo di redigere contratto e conseguente registrazione all’Agenzia delle Entrate?
Se si, in merito alla registrazione degli alloggiati, non invieremo più la schedina per via telematica ma essendoci contratto registrato non occorrerà?
e se nell’appartamento vi sono più persone, come si pone la registrazione?
Attualmente utilizziamo un software gestionale per tutte le pratiche, dalla prenotazione al check-out, con emissione di fattura per ogni soggiorno e operiamo a volte soggiorni oltre i 30 giorni e quindi rimaniamo spiazzati sul come essere in correttezza con tutti.
La ringrazio in anticipo per la Sua risposta.
Saluti
Massimiliano
Buongiorno, la Regione Toscana non specifica una durata massima per i soggiorni nelle CAV pertanto prenderei come riferimento la legge quadro nazionale sul turismo:
si definiscono CAV gli “immobili arredati gestiti in forma imprenditoriale per l’affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi”.
Pertanto, rientrando nell’ambito dei contratti di albergo, non è soggetto a registrazione e vige l’obbligo di comunicazione alla Questura.
Le suggerisco tuttavia di recarsi presso il SUAP competente territorialmente per avere ulteriore conferma a riguardo.
Cordiali saluti
Buona sera Signor Gasparri,
e mille grazie per la Sua gentile risposta che giro prontamente alla mia Società.
Buona serata.
Saluti
Massimiliano
Buongiorno Avvocato, la ringrazio davvero per l’ottimo articolo e le sue conseguenti osservazioni. Purtroppo però questa nuova normativa mi ha spiazzato ponendomi molti dubbi. Le spiego… sono in procinto di finire di restaurare una colonica in Toscana. A fine lavori adibirò la struttura ad abitazione di mia residenza nella quale ho previsto tre camere, ognuna con bagno proprio, da adibire a B&B, pertanto con servizio di colazione compreso. Le chiedo gentilmente se è cambiato qualcosa …soprattutto in considerazione che non posso assolutamente aprire P.IVA in quanto dipendente statale. Sono soggetto anche io alla differenziazione tra le due e tre camere (80 contratti stipulati annualmente). La ringrazio già da subito per l’eventuale risposta.
Saluti.
Gianluca
Buonasera, la nuova normativa regionale prevede che le attività di Affittacamere e bed&breakfast possono essere esercitate sia in forma imprenditoriale, sia in forma non professionale. Nel B&B sono forniti l’alloggio e i servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
Articolo 56
Bed and breakfast
1. Sono esercizi di bed and breakfast le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi e viene somministrata la prima colazione.
2. I bed and breakfast possono essere gestiti:
a) in forma imprenditoriale;
b) in forma non imprenditoriale.
3. L’attività di bed and breakfast svolta in forma imprenditoriale può prevedere la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati e (3) comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio.
4. L’attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Nel regolamento di cui all’articolo 3, la Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed and breakfast che viene affisso, a spese di chi esercita l’attività, all’esterno della residenza.
Cordiali saluti
Grazie davvero per la celere risposta e per la completezza nella spiegazione.
Cordiali saluti.
Gianluca Dominici
Buongiorno,
Grazie infinite per tutti questi contenuti,
avrei dei dubbi e mi riferisco ad annunci pubblicati per più stanze di uno stesso immobile,
ma questo non dovrebbe essere un problema se per alloggi si intende singoli immobili e non parti di essi.
Corro dei rischi se il contratto viene stipulato solo tra me, proprietario e la persona che mi ha fatto la prenotazione anche se in realtà gli inquilini sono due o più? Fermo restando che nel contratto inserisco il costo totale dell’affitto.
La voce costi di pulizia di AirBnb può essere considerata un ‘servizio accessorio o complementare’? anche se questo non è continuativo durante la permanenza degli inquilini.
Dove va specificato che non vengono offerti servizi accessori o complementari per non incorrere in sanzioni ?
Potrebbero impugnare l’annuncio stesso se questo specificasse che invece sono forniti ? Anche se nel contratto questi non sono menzionati?
Escludo che con un controllo in loco, potrebbero dimostrare ad esempio che gli asciugamani sono forniti dal Proprietario o appartengono all’inquilino.
Grazie mille,
Francesco
Buonasera, la locazione turistica è ammessa anche per una porzione di immobile tuttavia se si locano più porzioni contemporaneamente, in questo caso stanze, si corre il rischio che venga contestata l’attività abusiva di affittacamere, sia pur in forma amatoriale. Suggerisco di includere i costi delle pulizie finali nel canone per evitare che queste possano essere interpretate come un servizio accessorio. Il contratto viene stipulato tra locatore e locatario e devono essere menzionati eventuali altri ospiti. Su Airbnb, essendoci ampio spazio per descrivere l’immobile, nella sezione regole della casa può soecificare che si tratta di semplice locazione senza erogazione di servizi alla persona.
Cordiali saluti
Bene, mi ha chiarito alcuni punti che non avevo ben inteso, ancora Grazie.
Cordiali Saluti
Gentilissimo avvocato, ho una seconda casa in Toscana, vorrei affittarla ma ancora non riesco a capire come devo fare per regolarizzarmi. Sono riuscito a scoprire che devo emettere una ricevuta generica. Ho anche l’annuncio su airbnb. È così gentile da elencarmi ( come si fa per i bambini delle elementari) cosa devo fare per essere in regola. La ringrazio anticipatamente.
Buongiorno, fermo restando che l’attuale legge è stata impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale poiché ha ritenuto illeggittimo il tentativo da parte della Regione di legiferare in materia di Locazione Turistica, di sola competenza statale, le elenco cosa deve fare per essere in regola.
Secondo la vecchia normativa attualmente in vigore non sono necessarie comunicazioni da fare al Comune o alla Regione. Deve far firmare un contratto agli ospiti al momento dell’arrivo e rilasciare loro una ricevuta non fiscale al lordo delle commissioni dei portali web poiché i costi di intermediazione sono a suo carico e non detraibili come privato. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà denunciare le entrate come redditi fondiari i quali sono assoggettabili a cedolare secca. La cedolare secca è unregine agevolato che le permette di pagare un 21% di imposizione fiscale senza altro dover versare al fisco. Il contratto che deve far firmare agli ospiti non deve essere registrato se la durata è inferiore ai 30 giorni. Non è possibile offrire agli ospiti servizi alla persona come il cambio delle lenzuola e la pulizia dei locali durante il soggiorno degli ospiti. Il suo immobile inoltre deve essere dotato di APE (Attestato di Prestazione Energetica). Ha il divieto di pubblicizzare la locazione utilizzando nomi o diciture che facciano esplicito riferimento a particolari tipologie di strutture ricettive come per esempio Casa Vacanze,Casa per Ferie, Affittacamere, B&B Residenza ecc… Infine deve recarsi presso la Questura competente territorialmente, o richiedere via mail, le credenziali di accesso al servizio alloggiatiWeb della Polizia di Stato per comunicare l’identità delle persone alloggiate all’Autorità di PS entro 24 ore dal loro arrivo. Non ci sono altre incombenze.
Se la Corte Costituzionale riterrà legittima la nuova legge regionale toscana, non appena uscirà il regolamento attuativo senza il quale la legge è inapplicabile, dovrà effettuare una comunicazione iniziale al Comune e alla Regione, comunicare le presenze a fini statistici e con ogni probabilità riscuotere l’imposta di soggiorno.
Cordiali saluti
Avvocato innanzitutto la ringrazio perchè è stato l’unico che mi ha reso comprensibile questa procedura, però le porgo un ultima domands. Come le dicevo la mia casa è affittabile sia tramite un’agenzia che risiede in Olanda sia su AirBnb. Quando ricevo gli ospiti da Airbnb e dall’agenzia olandese, devo emettere ricevuta non fiscale anche a loro o la consegna della ricevuta si fa solamente quando non c’è un terzo che intercorre tra i privati? Non so se sono riuscito a spiegarmi. grazie mille
Buonasera, prima di tutto la ricevuta deve essere rilasciata solo se richiesta dall’ospite. Nel caso di Airbnb non vi è la necessità poiché al momento della prenotazione la piattaforma rilascia all’ospite una ricevuta per l’intero importo pagato. Lei dovrebbe rilasciare ricevuta ad Airbnb che in virtù del mandato sottoscritto tra lei e la piattaforma non è necessario. Le suggerisco la lettura del nostro articolo a riguardo:
https://www.lacasacheavanza.it/piattaforme-di-booking-online-e-ricevute-fiscali/
Cordiali saluti
Buongiorno, mi inserisco nella discussione in quanto leggendo i commenti ho appreso dell’impugnativa da parte del Governo della legge regionale in oggetto.
Cosa succede ora? Prima del regolamento attuativo la regione Toscana deve aspettare l’esito del contenzioso? Oppure il regolamento arriverà comunque nei 180 giorni previsti rendendo obbligatorie le nuova disposizioni?
Se invece tutto fosse vincolato dall’esito dell’impugnativa, in genere di che tempi parliamo? Mesi, anni? Ho provato a cercare qualche articolo e già si prefigurava ulteriore caos nel già caotico mondo delle locazioni turistiche…
Grazie in anticipo
Buongiorno, la legge farà il suo corso così come la pubblicazione del Regolamento Attuativo senza il quale la nuova legge resta inapplicabile. Al momento infatti resta in vigore la vecchia normativa. Purtroppo non è possibile conoscere i tempi della pronuncia della Corte Costituzionale che ci auguriamo tutti avvenga in tempi brevissimi.
Cordiali saluti
Buonasera, ho visto che alla fine il regolamento attuativo della regione toscana non è stato redatto. Vi è un rimando a quello precedente, per il quale però tutto l’ambito relativo all’affitto turistico non era evidentemente normato.
Ai fini pratici, ci sono per caso delle novità? Bisogna effettivamente registrarsi al SUAP e versare la tassa di soggiorno già per le locazioni 2016?
Cordialmente
Guido
Buonasera, le confermo la mancanza del nuovo regolamento attuativo e come precisato sul sito della Regione resta in vigore la vecchia normativa. Senza il regolamento attuativo non sono stati predisposti i moduli per la comunicazione iniziale al Comune. Riguardo la tassa di soggiorno il recente DL 50/2017 ha autorizzato i comuni a richiedere la tassa di soggiorno per le locazioni brevi. Deve però esserci apposita delibera comunale.
La ringrazio molto per le informazioni Paolo, non mi resta che sentire il comune.
A presto!
Ancora una domanda relativa alla questione della comunicazione degli ospiti tramite il servizio alloggiatiWeb. Esiste un articolo informativo o di riferimento in merito? Perchè continuo a leggere di distinzioni tra cittadini UE ed extraUE: per i primi non sarebbe necessaria la comunicazione per le locazioni pure.
Grazie mille e buona giornata
Dalle F.A.Q. Della Questura di Roma:
“In caso di ospite straniero i campi “luogo di nascita” e “luogo di rilascio del documento di identità” dovrà essere inserita la nazione, non comune e provincia come invece è richiesto per i cittadini italiani.”
Le assicuro che la comunicazione deve essere effettuata a prescindere dalla provenienza dell’ospite. Se il soggiorno supera il mese dovrà essere compilata la cessione di fabbricato solo in caso di cittadini stranieri. Ulteriori informazioni qui:
https://www.lacasacheavanza.it/obbligo-di-notifica-allautorita-di-p-s-anche-per-le-locazioni-pure/
Per quanto riguarda la sua domanda “quale sia la differenza tra Locazione turistica imprenditoriale e CAV professionale” credo che la risposta sia la giá piú volte ribadita, anche nel suo post, presenza o assenza dei servizi alla persona, rispetto alla mera locazione dell’immobile.
Una societá immobiliare che detenga immobili (propri o in affitto con l’autorizzazione alla sub locazione) potrá ad esempio concederli in locazione, turistica, limitandosi alla consegna delle chiavi, esercitando una attivitá imprenditoriale non perché lo dice la Regione ma perché “organizzazione di beni e strumenti volti a realizzare attivitá d’impresa”
Una CAV professionale, anch’essa impresa secondo quanto stabilito dal codice civile, potrá non solo concedere l’immobile ma anche occuparsi delle pulizie e del riassetto quotidiano delle stanze, del cambio biancheria ogni tot. giorni etc.
Ovviamente la prima potrá fare contratti di varia natura (transitori, ad uso turistico, 4+4 etc.) mentre la seconda potrá solo svolgere attivitá ricettiva.
Se il regolamento prevede che a partire da 91 contratti stipulati e tre immobili concessi in locazione si delinea l’attività professionale, si impone di fatto al proprietario l’apertura di una P.IVA costringendolo così ad essere classificato come imprenditore alla stregua di un gestore di CAV senza però poter erogare gli stessi servizi. Quindi effettivamente il dubbio non è su quale sia la differenza tra locazione turistica imprenditoriale e CAV professionale ma al contrario su quanto sia inutile prevedere due tipologie simili che necessitano degli stessi requisiti di accesso (P.IVA) pur avendo limitazioni e vincoli notevolmente differenti tra loro. Anche con la precedente normativa una società immobiliare poteva operare con la modalità da lei descritta.
quindi mi par di capire che locazione turistica imprenditoriale e CAV non siano la stessa cosa? quindi per prendere P.IVA per locazione turistica imprenditoriale non dovrei sottostare a tutti i requisiti (che non ho ) richiesti a Firenze per le CAV?
Le confermo che si tratta di due tipologie differenti. Per la locazione turistica imprenditoriale apparentemente non vengono richiesti requisiti differenti per la locazione turistica tradizionale ad eccezione del possesso della P.IVA. Continuo a sostenere che questa norma darà adito a numerose interpretazioni. Bisognerà attendere il regolamento attuativo per avere maggiore chiarezza a riguardo.
Cordiali saluti